Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17728 del 02/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 02/07/2019, (ud. 21/03/2019, dep. 02/07/2019), n.17728

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15137-2018 proposto da:

G.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VIRGINIO

ORSINI 19, presso lo studio dell’avvocato LELLO SPOLETINI, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

PREFETTO della PROVINCIA di ROMA – UTG ROMA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1932/2017 del TRIBUNALE di TIVOLI, depositata

il 13/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 21/03/2019 dal Consigliere Relatore Dott. VINCENZO

CORRENTI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

G.E. propone ricorso per cassazione contro il Prefetto-UTG di Roma, che non svolge difese in questa sede, avverso la sentenza del Tribunale di Tivoli n. 1932/2017 che ha dichiarato inammissibile per difetto di specificità l’appello a sentenza del Giudice di Pace di Palestrina, reiettiva della opposizione ad ordinanza prefettizia di sospensione cautelare della patente di guida a seguito di verbale dei Carabinieri per violazione dell’art. 186 C.d.s..

Il ricorrente denunzia violazione degli artt. 342 e 345 ed invoca S.U. 16.11.2017 n. 2017 e su questo presupposto il relatore aveva proposto la manifesta fondatezza dei ricorso.

Ciò premesso, si osserva:

Questa Corte, invero, ritiene sufficiente, in relazione alla novella introdotta dalla L. n. 134 del 2012, che si confutino e contrastino le ragioni addotte dal primo giudice, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa, senza che occorrano formule sacramentali o la redazione di un progetto di sentenza, trattandosi di revisio prioris instantiae (S.U. 16.11.2017 n. 27199).

Il ricorso per cassazione avrebbe dovuto spiegare dettagliatamente i contenuti della sentenza di primo grado e metterli a confronto, con i motivi di appello e di opposizione originaria, cosa che il ricorrente non ha fatto e ciò già profila il ricorso come carente ed aspecifico.

Inoltre, il consentito esame degli atti porta alla conclusione che il ricorso in appello si limitava ad una premessa in fatto ed a uno svolgimento di argomenti di opposizione senza riferimenti alla sentenza impugnata, con richiesta di accoglimento del gravame senza indicazione specifica di motivi e senza confutare specificamente le argomentazioni della sentenza di primo grado” il tutto in mancanza dei requisiti minimi di ammissibilità del gravame, della chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati e delle relative doglianze.

Sostanzialmente si riportava l’originaria opposizione indicando otto paragrafi, virgolettati alla fine, con la conclusione che “il gravame deve essere accolto”.

Donde il rigetto del ricorso senza pronunzia sulle spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, dando atto dell’esistenza dei presupposti ex D.P.R. n. 115 del 2002 per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Così deciso in Roma, il 21 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2019

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