Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17727 del 29/08/2011

Cassazione civile sez. lav., 29/08/2011, (ud. 28/04/2011, dep. 29/08/2011), n.17727

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. FILABOZZI Antonio – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CARLO

POMA 4, presso lo studio dell’avvocato CARLO DE MARCHIS,

rappresentato e difeso dall’avvocato RIZZI GRAZIA ANNA, giusta delega

in atti;

– ricorrente –

contro

AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L. G. FARAVELLI

22, presso lo studio dell’avvocato MORRICO ENZO, che la rappresenta e

difende giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1130/2007 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 02/11/2007 R.G.N. 921/06;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/04/2011 dal Consigliere Dott. UMBERTO BERRINO;

udito l’Avvocato ANTONELLA LEOPIZZI per delega GRAZIA ANNA RIZZI;

udito l’Avvocato GAETANO GIANNI per delega MORRICO ENZO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto ingiuntivo n. 271/04 del 13/10/04 il giudice del lavoro del Tribunale di Pescara intimò alla società Autostrade per l’Italia s.p.a. il pagamento, in favore del dipendente C. L., della somma di Euro 70.045,34, oltre accessori di legge e spese del procedimento, a titolo di TFR. A seguito di opposizione della società, che propose contestuale domanda riconvenzionale per l’accertamento del debito risarcitorio del dipendente nella misura di Euro 90.000,00 e per la condanna del medesimo alla restituzione della differenza di Euro 19.954,66, risultante dalla sottrazione dallo stesso importo di Euro 90.000,00 di quello minore dovutogli per trattamento di fine rapporto, il giudice adito revocò il decreto opposto e condannò il C. al pagamento della somma di Euro 19.954,66, oltre interessi legali dal 14/4/04, mentre compensò interamente tra le parti le spese di giudizio.

A seguito di impugnazione di tale sentenza da parte del lavoratore la Corte d’appello dell’Aquila rigettò il gravame e compensò le spese del grado. La Corte territoriale spiegò che il dipendente si era reso inadempiente nei confronti della società nel momento in cui, utilizzando fondi della stessa, aveva ripetutamente cambiato ad un terzo degli assegni rimasti insoluti, così provocandole un grave danno; inoltre, nemmeno poteva operare, secondo il giudicante, il limite della compensazione entro la misura massima di 1/5 dello stipendio di cui all’art. 545 c.p.c., comma 4, posto che entrambe le prestazioni in esame, vale a dire l’obbligo datoriale di corresponsione del tfr e quello risarcitorio del dipendente per il danno cagionato, discendevano dallo stesso rapporto di lavoro subordinato, per cui poteva darsi luogo alla compensazione atecnica tra le stesse.

Per la cassazione della sentenza propone ricorso il C., il quali affida l’impugnazione a dieci motivi di censura. Resiste con controricorso la società Autostrade per l’Italia s.p.a..

Entrambe le parti depositano memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo il ricorrente deduce la nullità della sentenza per omessa trascrizione delle conclusioni delle parti (artt. 112 e 132 c.p.c.), ritenendo che ciò abbia comportato anche l’erronea convinzione dell’esistenza di una eccezione di inadempimento sollevata dalla datrice di lavoro.

Il motivo è infondato, in quanto la mancata trascrizione delle conclusioni nella sentenza non rappresenta di per sè sola un motivo di nullità e, a tal fine, è sufficiente richiamare il precedente n. 5024 del’8/4/02 della sezione lavoro di questa Corte col quale si è statuito che “l’omessa trascrizione delle conclusioni delle parti nella sentenza importa nullità della sentenza soltanto quando le suddette conclusioni non siano state esaminate, di guisa che sia mancata in concreto una decisione sulle domande ed eccezioni ritualmente proposte, mentre quando dalla motivazione risulta che le conclusioni sono state effettivamente esaminate, il vizio si risolve in una semplice imperfezione formale, irrilevante ai fini della validità della sentenza”.

Orbene, nel caso in esame emerge che dal raffronto tra le conclusioni dell’atto d’appello (riportate alle pagg. 61-62 del presente ricorso) ed il tema decisionale della sentenza si ricava agevolmente che le richieste oggetto di domanda furono trattate.

2. Col secondo motivo è denunziata la violazione e falsa applicazione degli artt. 345, 346, 416 e 437 c.p.c..

In particolare, si contesta la parte della decisione con la quale erano state ritenute inammissibili, in quanto tardive, le contestazioni sollevate dal lavoratore appellante in merito alla sussistenza ed all’entità del danno fatto valere dalla società appellata con riconvenzionale ai fini della compensazione col suo debito per tfr. A tal riguardo si sostiene, invece, che già in prime cure erano state formulate tali contestazioni e che le deduzioni svolte a sostegno delle stesse non costituivano delle eccezioni in senso tecnico, per cui non potevano soggiacere al regime delle preclusioni e delle decadenze del codice di rito.

Anche tale motivo è infondato: invero, è sufficiente eseguire un raffronto tra il contenuto dell’appello svolto dal lavoratore e quello della memoria difensiva di primo grado avverso la riconvenzionale della società, allegati entrambi al presente ricorso, per constatare che con l’atto di impugnazione furono prospettate circostanze di fatto nuove (allontanamento del dipendente incolpato dal posto di lavoro in epoca antecedente alla sua conoscenza degli insoluti; mancanza di tentativi di recupero dell’insoluto da parte della stessa società; introduzione di un timbro con firma) dirette a porre in discussione la sussistenza e l’entità del danno lamentato dalla società, per cui nessuna censura merita l’accertamento della conseguente inammissibilità delle stesse, così come operato preliminarmente dal giudice d’appello.

3. L’omessa motivazione circa un punto controverso e decisivo della controversia è il terzo motivo di censura col quale si evidenzia che il vizio sarebbe rappresentato, in tal caso, dal fatto che il giudice d’appello avrebbe ritenuto provata l’esistenza e l’entità del danno lamentato dalla società sulla scorta della presunta tardività delle contestazioni dei fatti costitutivi della pretesa creditoria risarcitoria, senza aver verificato, tuttavia, gli elementi di fatto posti a base delle conclusioni della controparte.

Il motivo è infondato in quanto è assolutamente logico il ragionamento seguito dal giudice d’appello, il quale, una volta accertato che non vi erano state contestazioni in prime cure sugli importi dei crediti rispettivamente vantati dalle parti ed una volta riscontrata la tardività delle contestazioni mosse in appello dal lavoratore in merito alla sussistenza di una sua responsabilità per i danni provocati, si è preoccupato di accertare le questioni ancora dibattute, vale a dire l’imputabilità del danno al dipendente, accusato dalla datrice di lavoro di aver effettuato operazioni di cambio di assegni non autorizzate, per effetto delle quali si erano registrati degli insoluti in danno della compagine societaria, e la possibilità di compensazione delle opposte pretese creditorie delle parti, cioè il credito risarcitorio della società, da una parte, e quello per T.F.R del lavoratore, dall’altra. Solo all’esito di tali accertamenti il giudice d’appello è pervenuto al convincimento, sorretto da argomentazioni assolutamente congrue ed esenti da vizi di natura logico-giuridica, della fondatezza della pretesa risarcitoria della datrice di lavoro.

4. Col quarto motivo si denunzia l’insufficiente motivazione circa un punto controverso e decisivo della controversia assumendosi che la Corte territoriale avrebbe dovuto indicare sia le ragioni per le quali aveva considerato come non proposte o non validamente proposte, in primo grado, le contestazioni sull1 “an” e sul “quantum”, sia quelle per le quali aveva ritenuto che vi era stata decadenza in relazione a delle mere deduzioni difensive. Il quesito viene formulato nei seguenti termini:” Dica la suprema Corte adita se incorre nel vizio di insufficiente motivazione la sentenza che, come quella che si impugna, si basi su una presupposta tardività della contestazione dei fatti, senza motivazione alcuna: sulle caratteristiche delle contestazioni svolte in primo grado; sulla necessità o meno delle contestazioni specifiche del quantum;

sull’esistenza di un obbligo di procedere d’ufficio a verifica dei fatti costitutivi della pretesa.

Anche tale motivo è infondato.

Invero, è agevole osservare che le ragioni della ritenuta inammissibilità della proposizione delle questioni dirette a porre in discussione l’imputabilità al lavoratore del danno lamentato dalla società si rinvengono nel fatto della loro novità in appello;

nè è fondata l’osservazione dell’odierno ricorrente secondo il quale si sarebbe trattato di semplici deduzioni e non di eccezioni in senso proprio, sottratte, come tali, al regime codicistico delle preclusioni, posto che, contrariamente a quanto asserito dal C., dalla lettura dell’atto d’appello si deduce, come spiegato al precedente punto 2, che si trattava di precise circostanze di fatto mirate a contrastare l’avversa domanda. Nè possono sorgere dubbi sulla infondatezza della doglianza inerente la presunta omessa verifica dei fatti costitutivi dell’avversa pretesa creditoria, sia perchè la rilevata mancanza di contestazione su fatti precisi della vicenda processuale rendeva superfluo un loro ulteriore approfondimento, sia perchè le uniche questioni dibattute, cioè quelle sull’imputabilità dei danni all’operato del lavoratore e sulla possibilità di compensazione delle opposte pretese creditorie, furono vagliate dalla Corte territoriale con argomentazioni congrue ed immuni da vizi di carattere logico- giuridico come si avrà modo di constatare nella corso della disamina del prossimo motivo.

5. Col quinto motivo il ricorrente segnala la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c., sia con riferimento alla asserita inosservanza delle regole disciplinanti il riparto degli oneri probatori, a fronte delle contestazioni dei fatti costitutivi dei diritti vantati dalla controparte, sia con riguardo alla non corretta applicazione giudiziale del principio della “non contestazione”.

Si osserva che l’infondatezza di tale motivo discende dal fatto che le questioni non travolte dalla rilevata inammissibilità furono attentamente vagliate dal giudice d’appello, il quale pervenne al convincimento, sorretto da argomenti logici, che le operazioni di cambio degli assegni rimasti insoluti non rispondevano ad alcuna esigenza della società appellata e tantomeno ad un interesse della stessa, ma solo all’interesse di terzi estranei, sicchè il lavoratore che le poneva in essere non assolveva affatto ad un obbligo derivante dal rapporto di lavoro subordinato, ma, al contrario, commetteva una violazione dei suoi doveri, mettendo a rischio l’interesse della datrice di lavoro, senza alcun vantaggio per quest’ultima; ne conseguiva che l’esistenza di una eventuale prassi illegittima in tal senso, come quella dedotta dal lavoratore, non escludeva e non diminuiva la gravità del singolo inadempimento ed anzi la molteplicità degli inadempimenti accresceva i rischi ed evidenziava la complessiva illegittimità delle operazioni di cambio degli assegni, rispetto alle quali non vi era stata alcuna assunzione di responsabilità da parte della datrice di lavoro. Pertanto, la condotta dell’appellante finiva per essere qualificata correttamente come inadempimento contrattuale della quale egli rispondeva ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1218 c.c., non avendo provato che l’inadempimento era stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile, essendogli certamente imputabile la effettuazione di una operazione non solo non funzionale all’attività del datore di lavoro, ma anche rischiosa, sicchè il danno verificatosi per effetto di quella operazione poteva considerarsi prevedibile, senza che potesse configurarsi un concorso causale della datrice di lavoro.

Tali conclusioni non possono che essere condivise, essendo correttamente e congruamente motivate le premesse di fatto dalle quali derivano e che attingono, a loro volta, a dati incontestati;

nè può condividersi, d’altro canto, il dubbio del ricorrente sulla inequivocabilità dei dati ritenuti dal giudice “non contestati”, atteso che una tale inequivocabilità discendeva proprio dalla circostanza che l’appellante aveva sollevato tardivamente nel corso del giudizio di secondo grado le eccezioni dirette a sminuire la sua responsabilità nella verificazione dei danni di cui trattasi.

6. Col sesto motivo si denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116 c.p.c. e artt. 2096, 2078, 1218, 2104, 1225 e 1227 c.c., deducendosi che è stato ritenuto sussistente l’inadempimento della prestazione pur in mancanza di prova, sia in merito alla condotta colposa, sia in ordine al nesso di causalità, sia con riguardo all’esistenza ed all’entità del danno. Ci si lamenta, inoltre, del fatto che è stata ritenuta inidonea, ai fini dell’esclusione della responsabilità del ricorrente, la prassi, nota alla datrice di lavoro, secondo la tesi di parte ricorrente, del cambio degli assegni operato dai medesimi dipendenti, oltre che della circostanza rappresentata dall’assenza di pregressi scoperti e protesti.

Anche tale motivo è infondato, atteso che non può ritenersi che vi sia carenza di prova in merito alla condotta colposa del ricorrente che, in base ad una motivazione congrua ed immune da vizi di natura logico-giuridica, così come riportata al precedente motivo, risulta essere stata accertata sulla scorta di presupposti di fatto valutati come incontestati. Tra l’altro, sia la circostanza per la quale i fatti costitutivi del diritto vantato dalla società erano stati correttamente ritenuti incontestati dal giudice d’appello, sia il fatto che il comportamento del dipendente era stato congruamente giudicato come contraddistinto da illiceità, data l’esecuzione della prestazione lavorativa in modo assolutamente lesivo degli interessi datoriali ed a di fuori dello schema del sinallagma contrattuale, non potevano che far sorgere in capo al solo lavoratore l’onere di provare i fatti impeditivi o estintivi dell’altrui diritto al risarcimento del danno. Nè è esatto affermare che il giudice non aveva valutato la prassi aziendale di consentire il cambio degli assegni, perchè una tale valutazione è stata, invece, eseguita dal giudicante, il quale ha escluso che la stessa, quand’anche fosse stata provata, non avrebbe impedito, per le ragioni adeguatamente illustrate in precedenza, la gravità del fatto in relazione alla molteplicità degli inadempimenti.

7. Col settimo motivo il ricorrente segnala l’insufficiente motivazione su un punto decisivo e controverso del giudizio sostenendo che il giudice d’appello non ha preso in considerazione la menzionata prassi aziendale, risultante dalla prova testimoniale, che consentiva ai dipendenti di cambiare gli assegni anche a terzi, ritenendo che fosse necessario un provvedimento formale della datrice di lavoro o di chi per essa senza tener, però, conto che era stato introdotto ed usato un “timbro – firma”.

Il motivo è infondato.

Invero, come è stato già statuito da questa Corte (Cass. sez. lav.

n. 2272 del 2/2/2007), “il difetto di motivazione, nel senso di sua insufficienza, legittimante la prospettazione con il ricorso per cassazione del motivo previsto dall’art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 5), è configurabile soltanto quando dall’esame del ragionamento svolto dal giudice del merito e quale risulta dalla sentenza stessa impugnata emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione ovvero quando è evincibile l’obiettiva deficienza, nel complesso della sentenza medesima, del procedimento logico che ha indotto il predetto giudice, sulla scorta degli elementi acquisiti, al suo convincimento, ma non già, invece, quando vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte ricorrente sul valore e sul significato attribuiti dal giudice di merito agli elementi delibati, poichè, in quest’ultimo caso, il motivo di ricorso si risolverebbe in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti dello stesso giudice di merito che tenderebbe all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, sicuramente estranea alla natura e alle finalità del giudizio di cassazione. In ogni caso, per poter considerare la motivazione adottata dal giudice di merito adeguata e sufficiente, non è necessario che nella stessa vengano prese in esame (al fine di confutarle o condividerle) tutte le argomentazioni svolte dalle parti, ma è sufficiente che il giudice indichi (come accaduto nella specie) le ragioni del proprio convincimento, dovendosi in tal caso ritenere implicitamente disattese tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse”.

Orbene, nella fattispecie in esame può tranquillamente affermarsi che, nel loro complesso, le valutazioni del materiale probatorio operate dal giudice d’appello appaiono sorrette da argomentazioni logiche e perfettamente coerenti tra di loro, senza doversi trascurare la circostanza che l’esistenza di un “timbro-firma” adoperato in azienda in casi simili rientra tra gli elementi di fatto dedotti per la prima volta in appello e, comunque, introduce elementi di inammissibile rivisitazione del merito.

8. Con l’ottavo motivo ci si duole della violazione e falsa applicazione degli artt. 1225 e 1227 c.c. in quanto si sostiene che non poteva configurarsi una prevedibilità del danno laddove era operante una prassi aziendale sul cambio degli assegni e laddove la società aveva omesso di avvisare il ricorrente dell’esistenza degli insoluti non appena avutane conoscenza.

Il motivo è infondato in quanto non intacca affatto la validità della motivazione, della cui congruità si è già detto, incentrata sulla non corrispondenza dell’operazione incriminata alle esigenze della società appellata e sulla sua estraneità allo schema dello specifico sinallagma contrattuale, mentre il ricorrente da per scontato, quando invece non lo è, che la società fosse a conoscenza della supposta prassi aziendale di cambio degli assegni.

9. Col nono motivo è denunziata l’insufficiente motivazione di un fatto controverso e decisivo del giudizio con riferimento alla esclusione del concorso colposo del datore di lavoro nella causazione dei danni ed alla ritenuta prevedibilità degli stessi, quando, invece, la pregressa inesistenza di protesti a carico del terzo beneficiario del cambio e la presenza di una prassi seguita per tale tipo di operazioni all’interno dell’azienda avrebbero dovuto escluderla.

Tale motivo è infondato perchè tenta, sotto un diverso aspetto, di introdurre una inammissibile rivisitazione del merito probatorio, facendo leva sulla supposta esistenza della prassi aziendale, nota alla società, della possibilità di cambio degli assegni a terzi da parte dei dipendenti, per cui valgono le stesse ragioni di infondatezza già espresse al riguardo in occasione della disamina del settimo motivo di censura. Il fatto che la decisione impugnata è esente da vizi di logica giuridica lo si ricava, inoltre, anche dalla ovvia considerazione che gli effetti dannosi dell’operazione di cambio degli assegni a terzi estranei alla società, sicuramente non funzionale alla prestazione lavorativa richiesta al dipendente, come giustamente evidenziato dal giudice d’appello, non potevano giammai ricadere sulla società che li aveva subiti.

10. Con l’ultimo motivo è dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 545 c.p.c., degli artt. 1241, 1243, 1246, 2099, 1460 cod. civ. e dell’art. 36 del CCNL della società e consorzi concessionari di autostrade e trafori 2000 ed accordo di rinnovo del 16/2/2000, nonchè dell’art. 1362 c.c. sostenendosi, in sintesi, che non poteva procedersi all’applicazione della compensazione tecnica in base alla pretesa esistenza di un nesso sinallagmatico fra l’obbligazione di pagamento del TFR e quella risarcitoria, posto che il tfr non costituisce la controprestazione dell’attività svolta dal ricorrente, stante il sistema di accantonamento, e che lo stesso è anche parzialmente impignorabile, con la conseguente operatività della preclusione di cui all’art. 1246 cod. civ., n. 3.

Anche quest’ultimo motivo è infondato in quanto non ostano nella fattispecie, così come rilevato dal medesimo giudice d’appello, le ragioni all’applicazione della compensazione tra le opposte ragioni creditorie ben definite al termine del rapporto lavorativo. In effetti, le argomentazioni del ricorrente non consentono di escludere l’autonomia sussistente tra le opposte pretese creditorie in gioco, vale a dire l’obbligo di versamento del tfr al termine del rapporto lavorativo da parte della società ed il credito risarcitorio vantato da quest’ultima per i danni provocati dal suo ex dipendente durante il trascorso servizio.

Si è, invero, affermato (Cass. sez. lav. n. 28855 del 5/12/2008) che “è configurabile la cosiddetta compensazione atecnica allorchè i rispettivi crediti e debiti abbiano origine da un unico rapporto – la cui identità non è peraltro esclusa dal fatto che uno dei crediti abbia natura risarcitoria derivando da inadempimento -, nel qual caso la valutazione delle reciproche pretese comporta un accertamento che ha la funzione di individuare il reciproco dare ed avere senza che sia necessaria la proposizione di un’apposita domanda riconvenzionale o di un’apposita eccezione di compensazione. (Nella specie la S.C. ha ritenuto che correttamente nel giudizio di merito, svoltosi con il rito lavoro, fosse stata ritenuta la compensabilita tra i crediti vantati da una banca e nascenti dal comportamento illecito di un suo dipendente e le somme cui la banca stessa era tenuta a titolo di t.f.r. a favore di quest’ultimo).

Si è, altresì, precisato (Cass. sez. lav. n. 11030 del 12/5/2006) che “l’applicabilità delle disposizioni degli articoli 1241 e segg.

cod. civ. (riguardanti l’ipotesi della compensazione in senso tecnico – giuridico) postula l’autonomia dei rapporti dai quali nascono contrapposti crediti delle parti, mentre quando i rispettivi crediti e debiti abbiano origine da un unico rapporto si tratta di accertare semplicemente le reciproche partite di dare e avere, e a ciò il giudice può procedere senza che sia necessaria l’eccezione di parte o la proposizione della domanda riconvenzionale, purchè tale accertamento si fondi su circostanze tempestivamente dedotte in giudizio, in quanto diversamente si verificherebbe un – non consentito -ampliamento del “thema decidendum”. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito in quanto solo in secondo grado la Regione aveva chiesto, con ampliamento del “thema decidendum”, che i giudice provvedesse al conteggio delle poste passive esistenti tra essa e il medico convenzionato che chiedeva il riconoscimento di competenze arretrate, sulla base dell’unico rapporto di convenzionamento esistente tra il professionista e la ASL). In definitiva, il ricorso va rigettato.

Le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza del ricorrente e vanno poste a suo carico.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del presente giudizio nella misura di Euro 2500,00 per onorario, oltre Euro 28,00 per esborsi, nonchè I.V.A, C.P.A e spese generali ai sensi di legge.

Così deciso in Roma, il 28 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 agosto 2011

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