Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17727 del 29/07/2010

Cassazione civile sez. lav., 29/07/2010, (ud. 19/05/2010, dep. 29/07/2010), n.17727

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

G.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA QUIRINO

MAIORANA 178 – scala A – interno 16/a, presso la famiglia LAURI

Luciano, rappresentato e difeso dall’avvocato CARUSO LUIGI, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI SIRACUSA (gia’ AUSL n.

(OMISSIS) di

SIRACUSA) in persona del direttore generale pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’avv. ALESSI PAOLO, giusta deliberazione

n. 71 del 9.10.2 009, e giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 149/2009 della CORTE D’APPELLO di CATANIA del

19.2.09, depositata il 05/03/2 009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/05/2010 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA LA TERZA;

E’ presente l’Avvocato Generale in persona del Dott. IANNELLI

Domenico.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Letta la sentenza con cui la Corte d’appello di Catania, riformando la statuizione di primo grado, rigettava la domanda proposta da G.S., medico convenzionato con il SSN, nei confronti della ASL (OMISSIS) Siracusa, per ottenere il compenso aggiuntivo dal gennaio 1995, pur essendo in regime di doppia convenzione. La sentenza impugnata si richiamava ad uno degli orientamenti espressi in sede di legittimita’;

Letto il ricorso del dr. G., articolato in tre motivi;

Vista la relazione resa ex art. 380 bis cod. proc. civ. di manifesta infondatezza del ricorso;

Letta la memoria depositata dal ricorrente;

Ritenuto che i rilievi di cui alla relazione sono condivisibili, perche’ questa Corte ha gia’ affrontato controversie del tutto analoghe con le sentenze n. 16681/2008 e n. 24164 del 13/11/2006, rigettando il ricorso dei sanitari. Si e’ cola’ affermato che “Il compenso aggiuntivo per i medici convenzionati con il servizio sanitario nazionale, di cui al D.P.R. 22 luglio 1996, n. 484, art. 45, lett. c, non puo’ superare l’importo spettante al sanitario con unica convenzione, restando inammissibile il cumulo in favore del medico convenzionato che sia titolare di due rapporti, atteso che si applica senza limitazioni, in forza del richiamo fattone dal D.P.R. n. 314 del 1990, art. 41, lett. F, il regime giuridico gia’ vigente per l’istituto delle quote di carovita, regime perfettamente compatibile con il nuovo meccanismo di incrementi automatici del compenso. Ne’ a sostegno di diversa interpretazione possono valere argomenti sistematici come il riferimento all’art. 36 Cost., non applicabile in relazione a prestazione d’opera professionale autonoma, o quello al D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 8 – nel testo vigente “ratione temporis” – nella parte concernente la struttura del compenso spettante al medico, perche’ con riguardo ai compensi fissi ben poteva stabilirsi una limitazione dell’erogazione, confermando quanto ai meccanismi automatici di adeguamento la disciplina gia’ operante per il soppresso istituto delle quote di carovita.”.

Ritenuto che la sentenza impugnata si e’ attenuta a detto criterio e che non sussiste la lamentata ultra petizione, giacche’ la statuizione della sentenza impugnata e’ la seguente Il compenso aggiuntivo, in definitiva, calcolato sulla base delle prestazioni rese nei due rapporti, non puo’ essere superiore al tetto massimo delle ore previste per un solo incarico o della quota individuale.

Detta statuizione resta nei limiti della impugnazione, che questa Corte deve esaminare essendo stato denunciato un vizio in procedendo.

Il giudice di primo grado aveva accolto la domanda sul rilievo del diritto al cumulo integrale dei compensi aggiuntivi, ritenendo che le limitazioni, previste dalla precedente normativa in relazione alle quote di carovita, non valessero in relazione al compenso aggiuntivo.

Con l’atto di appello non si era contestata la possibilita’ di cumulo tra i compensi aggiuntivi spettanti per ciascuno degli incarichi compatibili, ma si era dedotto che detto cumulo doveva essere limitato nel tetto massimo di ore di attivita’ o della quota individuale prevista nel contratto, onde non e’ ravvisabile la lamentata ultra petizione. Tuttavia si sostiene in ricorso che, se tale era la decisione del giudice d’appello, la sentenza di primo grado non avrebbe dovuto essere integralmente riformata con il rigetto della domanda di cui al ricorso introduttivo, ma avrebbe dovuto essere liquidata la minor somma spettante applicando lo stesso principio enunciato in sentenza: cumulo dei compensi aggiuntivi con applicazione del tetto;

Ritenuto che la censura non puo’ essere accolta perche’ manca in ricorso una indicazione indispensabile, l’indicazione cioe’ della somma gia’ liquidata dalla ASL e dei criteri che erano stati adottati per addivenire alla sua determinazione; posto infatti che la ASL ha sempre sostenuto che le due quote potevano cumularsi, ma con applicazione del tetto, non si puo’ escludere che tale sia stato il criterio gia’ seguito e che quindi sia stata gia’ pagata la somma esatta, e d’altra parte manca in ricorso qualsiasi indicazione su quanto gia’ erogato, di talche’ non vi e’ prova che residui qualche differenza;

Ritenuto che il ricorso deve pertanto essere rigettato e che non si deve provvedere sulle spese, stante la tardivita’ del controricorso (ricorso notificato il 13.8.2009, controricorso notificato il 23 ottobre 2009).

PQM

LA CORTE rigetta il ricorso, nulla per le spese.

Cosi’ deciso in Roma, il 19 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2010

 

 

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