Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17727 del 18/07/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 18/07/2017, (ud. 23/02/2017, dep.18/07/2017),  n. 17727

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – rel. Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18773-2011 proposto da:

I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE C.F. (OMISSIS)

in persona del suo Presidente e legale rappresentate pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VUIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocato Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

avvocati ANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISIO, LELIO MARITATO, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

G.A. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIALE GUGLIELMO MARCONI 57, presso lo studio dell’avvocato GIULIO

CIMAGLIA, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato MAURO

MASOTTI, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1094/2010 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 15/03/2011 R.G.N. 1084/08;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/02/2017 dal Consigliere Dott. BERRINO UMBERTO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA MARCELLO che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato EMANUELE DE ROSE per delega verbale Avvocato

ANTONINO SGROI;

udito l’Avvocato GIULIO CIMAGLIA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Si controverte del mancato versamento di contributi da parte di un concedente in rapporto di mezzadria per il familiare collaboratore del colono in relazione al periodo 1987 – 1991.

La Corte d’appello di Bologna, respingendo il gravame dell’Inps avverso la sentenza del primo giudice che aveva riconosciuto a G.A., quale collaboratore del colono mezzadro G.F., il diritto alla copertura assicurativa per il suddetto periodo, ha spiegato che era condivisibile il ragionamento del giudice di primo grado in ordine alla estensione al rapporto di mezzadria delle norme e dei principi in materia di responsabilità del datore di lavoro per la contribuzione dovuta anche dal lavoratore subordinato in caso di mancato versamento della stessa.

Ricorre l’Inps con un solo motivo, illustrato da memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Resiste con controricorso G.A..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Osserva la Corte che l’eccezione preliminare di tardività del ricorso sollevata dal G. è infondata, atteso che il termine breve di sessanta giorni per la notifica del ricorso, ai sensi dell’art. 325 c.p.c., comma 2, cadeva di domenica (3/7/2011), per cui quella eseguita il giorno di lunedì 4/7/2011 (rispetto alla notifica della sentenza avvenuta il 4/5/2011) era senz’altro tempestiva.

Con un solo motivo l’Inps deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2116 c.c., della L. 26 ottobre 1957, n. 1047, art. 13 e della L. 5 agosto 1990, n. 233, art. 7,nonchè il vizio di motivazione.

In particolare l’istituto ricorrente evidenzia che il principio dell’automatismo della prestazione di cui all’art. 2116 c.c. non può operare nei casi, come quello oggetto di lite, di prescrizione della contribuzione omessa per il lavoratore autonomo componente il nucleo mezzadrile, residuando eventualmente per quest’ultimo il solo diritto alla rendita vitalizia e permanendo il rischio economico dell’inadempimento contributivo a carico del concedente o del titolare del contratto di mezzadria o, in ultima analisi, del medesimo lavoratore autonomo.

Da parte sua il controricorrente oppone preliminarmente che nei due gradi del giudizio di merito l’Inps non aveva mai rilevato, nè tantomeno eccepito, l’intervenuta prescrizione di cui trattasi, per cui l’ente di previdenza era da ritenere decaduto da ogni possibile eccezione di prescrizione. Aggiunge il G. che, in ogni caso, la prescrizione non era mai intervenuta in quanto risultava che era stato lo stesso istituto ad interromperne i termini attraverso la comunicazione del 26.10.2005, prodotta come documento n. 15 nel fascicolo della parte assicurata.

Il motivo è fondato.

Anzitutto, non vi è alcun dubbio sul fatto che l’eccezione di interruzione della prescrizione integra un’eccezione in senso lato e non in senso stretto e, pertanto, può essere rilevata d’ufficio dal giudice sulla base di elementi probatori ritualmente acquisiti agli atti (v. Cass. sez. 3, n. 18602 del 5.8.2013).

Al riguardo le Sezioni unite di questa Corte (Sez. U., Ordinanza n. 10531 del 7.5.2013) hanno ribadito che “il rilievo d’ufficio delle eccezioni in senso lato non è subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte ed è ammissibile anche in appello, dovendosi ritenere sufficiente che i fatti risultino documentati “ex actis”, in quanto il regime delle eccezioni si pone in funzione del valore primario del processo, costituito dalla giustizia della decisione, che resterebbe svisato ove anche le questioni rilevabili d’ufficio fossero subordinate ai limiti preclusivi di allegazione e prova previsti per le eccezioni in senso stretto”.

Ciò premesso va aggiunto, in virtù di un orientamento consolidato di questa Corte, che nella materia previdenziale, a differenza che in quella civile, il regime della prescrizione già maturata è sottratto alla disponibilità delle parti, sicchè deve escludersi l’esistenza di un diritto soggettivo degli assicurati a versare contributi previdenziali prescritti. Detto principio -che attualmente è fissato dalla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9, ed è desumibile, per il periodo precedente l’entrata in vigore di tale disposizione, dal R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 55, comma 2, – vale per ogni forma di assicurazione obbligatoria e, in base alla L. n. 335 del 1995, art. 3,comma 10,s i applica anche per i contributi prescritti prima dell’entrata in vigore della medesima legge. (v. in tal senso Cass. sez. lav. n. 330 del 12.1.2002, nonchè in senso conf. Cass. sez. lav. n. 6340 del 24.3.2005 e n. 21830 del 15.10.2014)

Si è, altresì, precisato (Cass. sez. lav. n. 23116 del 10.12.2004) che in tali casi la prescrizione opera di diritto e pertanto può essere rilevata anche d’ufficio dal giudice, mentre l’ente previdenziale non può rinunciare alla “irricevibilità” dei contributi prescritti.

In particolare, si è affermato (Cass. sez. lav. n. 1703 del 18.2.1991) che “la condanna del datore di lavoro alla regolarizzazione della posizione assicurativa di lavoratori dipendenti, aventi diritto a differenze retributive assoggettabili a contribuzione a favore dell’INPS, deve essere limitata al pagamento dei contributi per i quali, secondo le speciali disposizioni di legge che li regolano, non sia intervenuta la prescrizione, indipendentemente dalla circostanza che questa sia stata o no eccepita, ostando, in caso di prescrizione, alla possibilità di effettuare versamenti a regolarizzazione di contributi arretrati il divieto stabilito per ragioni di ordine pubblico dal R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 55, comma 2” (per la conferma che il divieto stabilito, per ragioni di ordine pubblico, dal R.D.L. 14 ottobre 1935, n. 1827, ‘art. 55, comma 1, di effettuare versamenti a regolarizzazione di contributi assicurativi, dopo che rispetto agli stessi sia intervenuta la prescrizione, opera indipendentemente dall’eccezione di prescrizione da parte dell’ente previdenziale e del debitore dei contributi v. altresì Cass. sez. lav. n. 9865 del 5.10.1998).

Si è anche chiarito (C. sez. lav. n. 21830/14) che non rileva l’eventuale inerzia dell’ente di previdenza nel provvedere al recupero delle somme corrispondenti alle contribuzioni, poichè il credito contributivo ha una sua autonoma esistenza, che prescinde dalla richiesta di adempimento avanzata dallo stesso ente previdenziale, ed insorge nello stesso momento in cui si perfeziona il rapporto (o, comunque, l’attività) di lavoro, che ne costituisce il presupposto, e da cui decorre il termine prescrizionale dello stesso credito contributivo.

Pertanto, il ricorso va accolto e l’impugnata sentenza va cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Bologna in diversa composizione che verificherà se il controricorrente abbia realmente posto in essere validi atti interruttivi della prescrizione, non evincendosi dal documento indicato dal medesimo elementi rassicuranti in tal senso. La stessa Corte di merito provvederà anche in ordine alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte d’appello di Bologna in diversa composizione.

Così deciso in Roma il 23 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 18 luglio 2017

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