Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17727 del 02/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 02/07/2019, (ud. 21/03/2019, dep. 02/07/2019), n.17727

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13850-2018 proposto da:

F.A., titolare della ditta individuale F.A.,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DI TRASTEVERE 209 presso lo

studio dell’avvocato GENEROSO BLOISE che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI (OMISSIS), in persona del

Direttore Generale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

la rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1718/2016 del TRIBUNALE di COMO, del il

20/12/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 21/03/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CORRENTI

VINCENZO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

F.A. propone ricorso per cassazione, illustrato da memoria, contro l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che resiste con controricorso, avverso la sentenza del Tribunale dei Como n. 1718/2016, che aveva respinto l’opposizione all’ordinanza della Agenzia delle Dogane per violazione del TULPS art. 110, comma 9, lett. F bis, impugnata con appello dichiarato inammissible ex artt. 348 bis e 348 ter c.p.c. dalla Corte di appello di Milano.

Il ricorso si articola in due motivi.

E’ preliminare il rilievo che l’ordinanza di inammissibilità è del 20 ottobre 2017 mentre il ricorso risulta proposto il 20 aprile 2018. Come formalmente verificato dall’ufficio la detta ordinanza è stata comunicata al ricorrente lo stesso 20 ottobre, per cui da questa data decorreva il termine perentorio di sessanta giorni per la impugnazione della sentenza di primo grado, come espressamente previsto dall’art. 348 ter c.p.c..

Ne derivano l’inammissibilità e prima ancora l’improcedibilità del ricorso.

Invero, il ricorrente, per dimostrare la tempestività del ricorso proposto oltre i sessanta giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza, ha l’onere di allegare sia l’assenza di comunicazione sia la mancata notificazione, affermando, pertanto, di fruire del termine lungo (Cass. 21.8.2018 n. 20852).

Come precisato da S.U. n. 15.5.2018 n. 11850, che richiede il duplice onere di deposito della copia autentica sia della sentenza sia, per la verifica della tempestività del ricorso, della citata ordinanza, salvo il potere officioso di rilevare la tempestività del ricorso medesimo, possono coesistere sia l’inammissibilità del ricorso per tardività sia l’improcedibilità per il mancato deposito delle copie autentiche della sentenza di primo grado e della ordinanza di inammissibilità dell’appello e, nel concorso di una causa di inammissibilità e di una di improcedibilità, prevale la declaratoria di quest’ultima.

Si richiamano al riguardo S. U. n. 7431/91 e successive conformi. Donde l’improcedibilità e la condanna alle spese.

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese liquidate in Euro 2000 oltre quelle prenotate a debito, dando atto dell’esistenza dei presupposti ex D.P.R. n. 115 del 2002 per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Così deciso in Roma, il 21 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2019

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