Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17726 del 18/07/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 18/07/2017, (ud. 23/02/2017, dep.18/07/2017),  n. 17726

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – rel. Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18760-2011 proposto da:

I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE C.F. (OMISSIS)

in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

avvocati LUIGI CALIULO, ANTONELLA PATTERI, SERGIO PREDEN, GIUSEPPINA

GIANNICO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

P.M. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA COLA DI RIENZO 69, presso lo studia dell’avvocato PAOLO BOER,

che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 990/2010 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 06/07/2010 R.G.N. 1725/07;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/02/2017 dal Consigliere Dott. BERRINO UMBERTO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA MARCELLO che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato GIUSEPPINA GIANNICO;

udito l’Avvocato CARLO DE ANGELIS per delega verbale Avvocato PAOLO

BOER.

Fatto

FATTI DI CAUSA

P.M. espose al giudice del lavoro del Tribunale di Prato di aver presentato in data 31.3.2004 domanda di pensione di vecchiaia nella gestione coltivatori diretti e mezzadri, ma che la stessa le era stata respinta per carenza del requisito di 1040 settimane utili, corrispondenti a venti anni di contribuzione. La medesima invocò, pertanto, l’applicazione della clausola di salvaguardia di cui al D.Lgs. n. 503 del 1992, art. 2, comma 3, in forza della quale aveva diritto ad ottenere la pensione sulla base dell’anzianità contributiva di quindici anni di cui alla previgente normativa.

Il giudice adito accolse la domanda e la Corte d’appello di Firenze confermò tale decisione, respingendo il gravame dell’Inps.

Secondo la Corte territoriale la deroga invocata dall’assicurata operava a prescindere dal fatto che alla data del 31.12.1992 i richiedenti le prestazioni operassero ancora come lavoratori dipendenti, essendo altresì irrilevante in quale delle gestioni dell’Inps avessero maturato l’anzianità utile al predetto beneficio.

Per la cassazione della sentenza ricorre l’Inps con un motivo. Resiste con controricorso P.M.. Le parti depositano memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con unico motivo l’Inps denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, art. 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per avere la Corte di appello ritenuto applicabile il regime di salvaguardia di cui al comma 3, lett. c) della predetta norma anche in favore di chi vanti una pregressa contribuzione presso il Fondo lavoratori dipendenti e sia iscritto alla data del 31 dicembre 1992 presso una delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi. La questione controversa è se la ricorrente abbia diritto alla pensione di vecchiaia, liquidata nella gestione speciale lavoratori autonomi, sulla base di quindici anni di contributi perfezionabili attraverso il cumulo gratuito dei contributi versati presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti e di quelli versati presso la gestione speciale erogatrice o se invece ciò debba avvenire sulla base di venti anni di contributi, non potendo trovare applicazione la clausola di salvaguardia prevista dal D.Lgs. n. 503 del 1992, art. 2, comma 3, lett. c).

La legge delega del 23 ottobre 1992, n. 421 per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale, aveva previsto (per la parte che interessa in questa sede), all’art. 3, comma 1, lett. a) l’elevazione graduale del limite di età a sessanta anni per le donne e a sessantacinque anni per gli uomini in ragione di un anno ogni due anni dal 1994, e alla lett. g), la graduale elevazione da quindici anni a venti anni del requisito di assicurazione e contribuzione per il diritto a pensione dei lavoratori dipendenti ed autonomi, in ragione di un anno ogni due anni, con esclusione degli assicurati che al 31 dicembre 1992 avessero conseguito il requisito minimo in base alla normativa vigente e dei soggetti che per un periodo non inferiore a dieci anni solari fossero assicurati in relazione a rapporti di lavoro a tempo determinato inferiore a cinquantadue settimane per anno solare, purchè risultassero assicurati da almeno venticinque anni, nonchè dei soggetti che fossero stati ammessi ad effettuare versamenti volontari anteriormente al 31 dicembre 1992. Il D.Lgs. n. 503 del 1992, in attuazione della delega, ha previsto, all’art. 1, l’innalzamento progressivo, per i lavoratori dipendenti, dell’età per il conseguimento della pensione di vecchiaia (“1. Il diritto alla pensione di vecchiaia a carico dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti è subordinato al compimento dell’età indicata, per ciascun periodo, nella tabella A allegata”) e, all’art. 2, l’innalzamento, tanto per i lavoratori dipendenti quanto per quelli autonomi, del requisito assicurativo – contributivo ai medesimi fini.

Precisamente, l’art. 2 ha stabilito:

– al comma 1, che “nel regime dell’assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti ed i lavoratori autonomi il diritto alla pensione di vecchiaia è riconosciuto quando siano trascorsi almeno venti anni dall’inizio dell’assicurazione e risultino versati o accreditati in favore dell’assicurato almeno venti anni di contribuzione, fermi restando i requisiti previsti dalla previgente normativa per le pensioni ai superstiti”;

– al comma 2, che “in fase di prima applicazione i requisiti di cui al comma 1 sono stabiliti in base alla tabella b allegata”;

– al comma 3, che “in deroga ai commi 1 e 2: a) continuano a trovare applicazione i requisiti di assicurazione e contribuzione previsti dalla previgente normativa nei confronti dei soggetti che li abbiano maturati alla data del 31 dicembre 1992, ovvero che anteriormente a tale data siano stati ammessi alla prosecuzione volontaria di cui al D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1432, e successive modificazioni ed integrazioni; b) per i lavoratori subordinati che possono far valere un’anzianità assicurativa di almeno venticinque anni, occupati per almeno dieci anni per periodi di durata inferiore a 52 settimane nell’anno solare, e fatto salvo il requisito contributivo per il pensionamento di vecchiaia previsto dalla previgente normativa; c) nei casi di lavoratori dipendenti che hanno maturato al 31 dicembre 1992 una anzianità assicurativa e contributiva tale che, anche se incrementata dai periodi intercorrenti tra la predetta data e quella riferita all’età per il pensionamento di vecchiaia, non consentirebbe loro di conseguire i requisiti di cui ai commi 1 e 2, questi ultimi sono corrispondentemente ridotti fino al limite minimo previsto dalla previgente normativa”.

Ciò premesso, la questione interpretativa riguardante la portata applicativa della lett. c) va risolta nel senso indicato dall’Istituto ricorrente, poichè nel caso in esame l’interpretazione letterale è coerente con quella sistematica e con la ratio dell’art. 2, intero comma 3, che ha introdotto precise ipotesi derogatorie, di stretta interpretazione.

Le due ipotesi di deroga previste nella legge delega sono quelle che il legislatore delegato ha trasfuso rispettivamente nel D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, art. 2,comma 3, lett. a) e b). L’ipotesi di cui alla lett. c) non era invece contemplata nella legge delega. Nell’interpretazione dell’ipotesi di cui al comma 3, lett. c) – che rileva in questa sede – occorre attenersi ad un’interpretazione letterale e restrittiva, non potendo spingersi l’interprete ad estendere ulteriormente l’alveo applicativo di una previsione che, oltre a costituire una deroga al regime generale, costituisce già il frutto di un correttivo operato dal legislatore delegato in considerazione della particolare situazione in cui si sarebbero venuti a trovare i “lavoratori dipendenti” che, assoggettati al contestuale innalzamento del requisito anagrafico (solo per costoro avvenuto) e di quello contributivo – assicurativo (riguardante invece sia i lavoratori dipendenti sia quelli autonomi), pur continuando ad incrementare la propria anzianità assicurativa e contributiva dal 31 dicembre 1992, non avrebbero comunque potuto raggiungere, alla (nuova) soglia di età prevista per la pensione di vecchiaia, il più rigoroso requisito prescritto per il conseguimento dei diritto alla pensione di vecchiaia.

La ragione giustificatrice della deroga contemplata dal legislatore legato è ravvisabile solo per i “lavoratori dipendenti”, in quanto interessati da entrambe le modifiche di cui all’art. 1 (nuova età pensionabile) e all’art. 2 (innalzamento del requisito assicurativo – contributivo), mentre analoga “ratio” non si riscontra per i lavoratori autonomi (per i quali non vi è stata una modifica del requisito anagrafico fissato dalla previgente normativa per il conseguimento della pensione di vecchiaia).

Pertanto, la locuzione “lavoratori dipendenti” presente nell’incipit della disposizione di cui alla lett. c) è indice di un preciso intento delimitativo operato dal legislatore delegato nell’introdurre la terza ipotesi di deroga nel contesto della disciplina transitoria in esame.

In tal contesto si spiega anche perchè il legislatore abbia utilizzato le seguenti diverse espressioni nel definire le categorie dei destinatari delle previsioni in deroga ai commi 1 e 2 e, precisamente, al comma 3, lett. a), l’espressione “nei confronti dei soggetti…”; alla lett. b) la locuzione “lavoratori subordinati”; alla lett. c) la locuzione “lavoratori dipendenti”.

Di tali definizioni è solo la terza che, stante il suo preciso significato tecnico, rimanda, senza equivoci, alla categoria degli assicurati gestiti dal “regime dell’assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti”. La prima è espressamente generica ed omnicomprensiva (“soggetti” che abbiano maturato alla data del 31 dicembre 1992 i requisiti di assicurazione e contribuzione previsti dalla previgente normativa), così da doversi riferire sia ai lavoratori dipendenti sia ai lavoratori autonomi, destinatari delle previsioni di cui all’art. 2, primi due commi. La seconda previsione – che non interessa esaminare funditus nella presente sede – ha connotati “atecnici” di più complessa lettura.

Non solo non vi sono elementi letterali, nè sistematici che depongano per una diversa e più estesa interpretazione del dettato di cui alla lett. c), ma siffatta estensione comporterebbe una inammissibile commistione di regole dettate per la gestioni previdenziali diverse, oltre a violare il canone interpretativo per cui una norma speciale, espressamente prevista come tale dal legislatore, non può essere estesa in via interpretativa in modo tale da ridurre la portata della regola, così introducendo nuove eccezioni.

L’interpretazione estensiva di disposizioni “eccezionali” o “derogatorie”, rispetto ad una avente natura di “regola”, se pure in astratto non preclusa, deve ritenersi comunque circoscritta alle ipotesi in cui il plus di significato, che si intenda attribuire alla norma interpretata, non riduca la portata della norma costituente la regola con l’introduzione di nuove eccezioni, bensì si limiti ad individuare nel contenuto implicito della norma eccezionale o derogatoria già codificata altra fattispecie avente identità di ratio con quella espressamente contemplata (così Cass. 1 settembre 1999, n. 9205). Come già osservato da questa Corte circa la portata applicativa della deroga stabilita dal D.Lgs. n. 503 del 1992, art. 2, comma 3, lett. b), a favore dei lavoratori subordinati che, in possesso di un’anzianità assicurativa di almeno venticinque anni, fossero stati occupati, per almeno dieci anni, per periodi inferiori all’intero anno solare (norma dettata a protezione di alcune categorie deboli di lavoratori subordinati che non potevano far valere la contribuzione annua per l’intero anno solare per essere stati occupati per un periodo inferiore alle cinquantadue settimane), la disciplina di cui all’art. 2, comma 3 non è suscettibile di applicazione analogica, nè di interpretazione estensiva (Cass. n. 3044 del 2012). Deve quindi essere affermato il principio che, al fine di stabilire il requisito contributivo necessario e sufficiente per accedere alla pensione di vecchiaia, la deroga all’innalzamento del requisito contributivo stabilita dal D.Lgs. n. 503 del 1992, art. 2, comma 3, lett. c), trova applicazione unicamente nel confronti di chi possa ottenere il trattamento a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, in forza del requisito contributivo ridotto stabilito dalla citata disposizione, mentre non ricade nell’alveo applicativo della indicata deroga anche l’assicurato, iscritto alla gestione lavoratori autonomi, il quale vanti contribuzione versata sia presso una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi sia presso il Fondo lavoratori dipendenti e chieda l’erogazione della pensione a carico della gestione lavoratori autonomi, in forza del cumulo gratuito dei contributi accreditati anche nella gestione lavoratori dipendenti.(da ultimo v. Cass. sez. lav. n. 25205 dell’8.11.2013).

In conclusione, il ricorso va accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito ex art. 384 c.p.c., comma 2, con il rigetto dell’originaria domanda.

Tenuto conto della complessità della questione e del diverso esito della controversia nei gradi del giudizio di merito, si stima equo compensare tra le parti le spese dell’intero processo.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda. Compensa le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 18 luglio 2017

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