Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17726 del 07/09/2016


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Cassazione civile sez. VI, 07/09/2016, (ud. 07/07/2016, dep. 07/09/2016), n.17726

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – rel. Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16488/2015 proposto da:

P.I., N.M., N.A., quali eredi di

Ne.Al., elettivamente domiciliati in Roma, Via Riccardo Lame

Grazioli n. 16, presso lo studio dell’Avvocato Susanna Chiabotto,

dal quale sono rappresentati e difesi, unitamente all’Avvocato Paolo

Bonaiuti, per procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi 12,

presso l’Avvocatura generale dello Stato, che lo rappresenta e

difende per legge;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 611/ della Corte d’appello di Perugia,

depositato, il 31 marzo 2015.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 7

luglio 2016 dal Presidente relatore Dott. Stefano Petitti;

sentito, per i ricorrenti, l’Avvocato Massimo Silvestri con delega.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che con ricorso al Presidente della Corte d’appello di Perugia, P.I., N.M., N.A., quali eredi di Ne.Al., chiedevano, ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 3, come modificata dal D.L. n. 83 del 2012, convertito dalla L. n. 134 del 2012, l’emissione di decreto di condanna del Ministero dell’economia e delle finanze al pagamento dell’indennizzo per la irragionevole durata di un giudizio svoltosi dinnanzi alla Corte dei conti;

che il consigliere designato dichiarava improponibile il;

che avverso questo decreto i ricorrenti proponevano opposizione ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 5-ter;

che la Corte d’appello di Perugia, in composizione collegiale, rigettava l’opposizione rilevando che la sentenza della Corte dei conti emessa nel giudizio presupposto avrebbe potuto essere considerata definitiva solo allo scadere del termine di tre anni per la proposizione della revocazione, previsto del R.D. n. 1214 del 1934, art. 68, lett. a);

che, osservava la Corte d’appello, l’avvenuta notifica della sentenza di appello non assumeva rilievo, non essendo essa idonea a ridurre il termine per l’impugnazione per revocazione;

che per la cassazione di questo decreto P.I., N.M., N.A., quali eredi di Ne.Al., hanno proposto ricorso affidato ad un unico motivo;

che l’intimato Ministero ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio ha deliberato l’adozione della motivazione semplificata nella redazione della sentenza;

che con l’unico motivo di ricorso (violazione e/o falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, artt. 3 e 4, nonchè degli artt. 325, 326 e 327 c.p.c., in combinato disposto con del R.D. n. 1038 del 1933, art. 26, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3) i ricorrenti sostengono che la Corte d’appello avrebbe errato nel non ritenere che, ai fini della definitività della sentenza di appello, depositata l’11 marzo 2014, la notificazione della sentenza stesa fosse idonea ad abbreviare il termine triennale di cui al citato art. 68 e che la domanda di equa riparazione depositata il 29 novembre 2014 dovesse ritenersi proponibile ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 4;

che il ricorso è fondato alla luce del principio di recente affermato da questa Corte, per cui “in caso di irragionevole durata del giudizio di appello della Corte dei conti, la domanda di equa riparazione, ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 4 (nel testo originario, applicabile ratione temporis), può essere proposta anche all’esito del giudizio di revocazione ordinaria, sempre che questo sia stato introdotto entro sei mesi dal deposito della sentenza che ha concluso il giudizio presupposto, essendo irrilevante, perchè assolutamente straordinario, il termine di tre anni previsto per la revocazione del R.D. n. 1214 del 1934, art. 68” (Cass. n. 25179 del 2015);

che il ricorso va quindi accolto, atteso che la domanda di equa riparazione è stata depositata entro il termine di sei mesi decorrente dalla definitività della sentenza di appello depositata l’11 marzo 2014, notificata l’8 settembre 2014, e quindi definitiva decorso il termine di sessanta giorni da tale data per la proposizione del ricorso per cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione (ex art. 362 c.p.c.: Cass. n. 13287 del 2006);

che il decreto impugnato va conseguentemente cassato, con rinvio, per nuovo esame della domanda di equa riparazione, alla Corte d’appello di Perugia in diversa composizione;

che al giudice di rinvio è demandata altresì la regolamentazione delle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa il decreto impugnato e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Perugia, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2 della Corte Suprema di Cassazione, il 7 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2016

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