Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17725 del 29/07/2010

Cassazione civile sez. lav., 29/07/2010, (ud. 19/05/2010, dep. 29/07/2010), n.17725

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

P.O., + ALTRI OMESSI

tutti elettivamente

domiciliati in ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e

difesi dagli avvocati ALOISI FRANCESCO e GIUSEPPE TRIBULATO, giuste

procure speciali a margine della prima e della seconda pagina del

ricorso;

– ricorrenti –

contro

CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE in persona del suo Commissario ad

acta, elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO BOCCEA 34, presso lo

studio dell’avvocato FERA ANNA RITA, rappresentato e difeso

dall’avvocato MATAFU’ CARMELO, giusta delega a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 488/2009 della CORTE D’APPELLO di MESSINA del

14.4.09, depositata il 21/04/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/05/2010 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA LA TERZA;

E’ presente l’Avvocato Generale in persona del Dott. IANNELLI

Domenico.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Letta la sentenza del 21 aprile 2009, con cui la Corte d’appello di Messina, confermando la statuizione di primo grado, rigettava la domanda proposta da P.O. e da altri diciassette addetti al lavoro a turni nei confronti del Consorzio Autostrade Siciliane, per ottenere una maggiorazione per il lavoro compiuto nelle giornate domenicali in cui cadeva il loro turno lavorativo; richiamavano i Giudici di merito l’orientamento espresso in sede di legittimita’ e rilevavano che, nella specie, i turnisti lavoravano per quattro giorni e godevano di due giorni di riposo a settimana, a differenza dei non turnisti che lavoravano per cinque giorni, per cui la maggiore penosita’ del lavoro domenicale poteva ritenersi compensata dalla piu’ favorevole disciplina dei riposi, disciplina rimasta immutata anche a seguito della riduzione dell’orario settimanale complessivo;

Letto il ricorso dei soccombenti con due motivi e il controricorso del Consorzio;

Vista la relazione resa ex art. 380 bis di inammissibilita’ della censura di violazione di legge per inidoneita’ del quesito di diritto e di quella di difetto di motivazione per mancanza del momento di sintesi prescritto dall’art. 366 bis e comunque di manifesta infondatezza del ricorso;

Letta la memoria depositata dai ricorrenti;

Ritenuto che i rilievi di cui alla relazione sono condivisibili, perche’ a prescindere dalla irritualita’ dei quesiti, quanto al merito, la pretesa e’ infondata alla luce della giurisprudenza di questa Corte, essendosi gia’ affermato con molteplici pronunzie ( tra le tante Cass. n. 15044 del 28/11/2001) che “Il diritto dei lavoratori turnisti ad essere compensati per la particolare penosita’ del lavoro svolto di domenica (ancorche’ con differimento del riposo settimanale in un giorno diverso) puo’ essere soddisfatto, oltre che con supplementi di paga o con specifiche indennita’, con l’attribuzione di vantaggi e benefici economici contrattuali di diversa natura (quale la concessione di un maggior numero di riposi), atteso che, da un lato, la penosita’ del lavoro domenicale – a seconda delle circostanze di fatto e delle particolari esigenze del lavoratore, da valutare peraltro nell’attuale contesto socio – economico – puo’ anche essere eliminata o comunque ridotta mediante un sistema di riposi settimanali (che, permettendone il recupero in forma continua e concentrata nel tempo, risulti suscettibile di reintegrare compiutamente le energie psicofisiche del lavoratore) e che, dall’altro, l’attribuzione alla contrattazione collettiva di margini di flessibilita’ nella regolamentazione dei regimi dell’orario e dei riposi lavorativi discende da ripetuti riconoscimenti legislativi intesi, nel rispetto delle direttive comunitarie, alla modernizzazione della materia.”.

Non sono stati addotti validi elementi in contrario nelle note, perche’ va rilevato che, contrariamente a quanto cola’ si sostiene, i giudici di merito ben potevano esaminare la contrattazione collettiva nella sua interezza, per verificare se, a prescindere dalle allegazioni della controparte, la coincidenza del turno di lavoro con la domenica trovasse in essa un qualche tipo di compenso, in via diretta o indiretta. Cio’ e’ stato correttamente ravvisato non solo nel maggior numero di riposi che il personale turnista viene a godere nel complesso, giacche’ i turnisti lavorano per quattro giorni e riposano per due, mentre i non turnisti lavorano per cinque giorni e lavorano per due, ma anche nel fatto che vi e’ una specifica indennita’ per il lavoro domenicale, come gli stessi ricorrenti ammettono, pur lamentandone la esiguita’. D’altra parte, diversamente opinando, in sede giudiziale verrebbe modificato quanto pattuito in sede di autonomia collettiva, alterando il complesso equilibrio trovato dalle parti stipulanti, il che e’ invece inibito al giudice;

Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese del giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese liquidate in Euro 30,00 oltre tremila/00 Euro per onorari, nonche’ IVA, CPA e spese generali.

Cos’ deciso in Roma, il 19 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2010

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