Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17725 del 02/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 02/07/2019, (ud. 12/03/2019, dep. 02/07/2019), n.17725

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18868-2018 proposto da:

J.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso

la CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONIO FASCIA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso il decreto n. R.G.A.C. 15750/2017 del TRIBUNALE di BRESCIA,

depositato il 21/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 12/03/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ANDREA

SCALDAFERRI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

rilevato che, con il provvedimento in epigrafe indicato, il Tribunale di Brescia ha rigettato la domanda di protezione internazionale proposta da J.M., nato in Gambia, il quale aveva dichiarato di aver lasciato il Paese di origine nel novembre 2015 sia per problemi di tipo famigliare (il padre non aveva accolto la donna che aveva sposato e l’aveva allontanata da casa), sia perchè, lavorando insieme con il fratello per un commerciante di pezzi di ricambio, si era trovato coinvolto nell’acquisto di merce da persona che era stata poi incarcerata per furto;

che il tribunale, ritenuto il racconto molto confuso e non coerente (tra le varie versioni fornite, a seguito della richiesta di chiarimenti), ha statuito che l’inattendibilità non consentiva il riconoscimento nè dello status di rifugiato nè della protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b); e che la ricorrenza in Gambia della fattispecie prevista dal D.Lgs. n. cit., art. 14, lett. c), dovesse escludersi nel mutato quadro conseguente all’uscita di scena dell’ex presidente J.;

considerato che il richiedente ha proposto ricorso per cassazione, in cui, preliminarmente, si eccepisce la illegittimità costituzionale della L. n. 46 del 2017 nella parte relativa alla soppressione dell’appello nei procedimenti quale quello in esame, e, nel merito, ci si duole della omessa motivazione “circa un punto decisivo della controversia” e della violazione del D.Lgs. n. 150 del 2007, art. 2 e art. 14, lett. c), del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, comma 1, osservando che il ricorrente, in modo del tutto coerente, aveva dichiarato di essere stato oggetto di sopruso da parte della Polizia, come spesso accade in Gambia;

ritenuto, quanto alla eccezione preliminare, che essa è stata già ritenuta infondata da questa Corte in varie decisioni (cfr. per tutte: Sez. 1 n. 27700/18), alle cui motivazioni è dunque sufficiente fare richiamo;

che, nel merito, la denuncia di violazione di norme di diritto è solo contenuta nella rubrica del motivo ma non illustrata nelle sue ragioni giustificatrici, e quella concernente la motivazione si limita a censurare, prospettando generici argomenti, la valutazione, espressa motivatamente dal giudice di merito, di inattendibilità delle dichiarazioni del richiedente, senza indicare di quale specifico fatto decisivo, allegato in giudizio, il giudice di merito abbia omesso l’esame;

che pertanto il ricorso è inammissibile;

che non vi è luogo per provvedere sulle spese non avendo l’intimato svolto difese;

che neppure deve applicarsi nella specie il doppio contributo, risultando il ricorrente ammesso al patrocinio a carico dello Stato, con conseguente prenotazione a debito del contributo.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sesta sezione civile della Corte, il 12 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2019

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