Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17724 del 29/07/2010

Cassazione civile sez. lav., 29/07/2010, (ud. 19/05/2010, dep. 29/07/2010), n.17724

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

POSTE ITALIANE SPA, in persona del Presidente del Consiglio di

Amministrazione e Legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo studio

dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la rappresenta e difende giusta

procura speciale ad litem a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

I.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI

SCIPIONI 110, presso lo studio dell’avvocato MARANDO FRANCESCA,

rappresentato e difeso dall’avvocato MIGLIACCIO BENINO, giusta

mandato a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5105/2008 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del

10/07/08, depositata il 09/08/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/05/2010 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA LA TERZA;

e’ presente l’Avvocato Generale in persona del Dott. IANNELLI

Domenico.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Letta la sentenza n. 5105/2008 con cui la Corte d’appello di Napoli ha accolto la domanda proposta da I.G. nei confronti del datore di lavoro Poste Italiane per il pagamento dell’indennita’ c.d.

agente unico, intesa a compensare il lavoro di ritiro e consegna di materiale postale oltreche’ di autista, stabilita con l’accordo sindacale del 12 settembre 1996 e non piu’ corrisposta a partire dal primo gennaio 1998;

Letto il ricorso della societa’ soccombente con un motivo ed il controricorso del lavoratore; Vista la relazione resa ex art. 380 bis di manifesta infondatezza del ricorso;

Ritenuto che i rilievi di cui alla relazione sono condivisibili, perche’ a prescindere dalla irritualita’ dei quesiti, quanto al merito, la pretesa e’ infondata alla luce della giurisprudenza di questa Corte, essendosi gia’ affermato con molteplici pronunzie, proprio in relazione alla indennita’ di “agente unico” corrisposta dalla s.p.a. Poste Italiane (tra le tante Cass. n. 20339 del 20/09/2006) che “Il principio della irriducibilita’ della retribuzione, che si puo’ desumere dall’art. 2103 c.c. e dall’art. 36 Cost., ossia dal divieto di assegnazione a mansioni inferiori e dalla necessaria proporzione tra l’ammontare della retribuzione e la qualita’ e quantita’ del lavoro prestato, si estende alle indennita’ compensative di particolari e gravosi modi di svolgimento del lavoro, nel senso che quella voce retributiva puo’ essere soppressa ove vengano meno quei modi di svolgimento della prestazione, ma deve essere conservata in caso contrario. Ne consegue che l’impegno, assunto con accordo collettivo, di rivedere l’ammontare della speciale voce retributiva entro un certo termine, comporta che alla scadenza di questo, non seguita dall’abolizione di quella prestazione, la indennita’ deve essere conservata, eventualmente nel suo ammontare attuale, ex art. 36 Cost., qualora il datore abbia disdettato l’accordo.”.

Ritenuto che il ricorso va pertanto rigettato. Le spese del giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese liquidate in Euro 30,00 oltre mille/00 Euro per onorari, nonche’ Iva, CPA e spese generali.

Cosi’ deciso in Roma, il 19 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2010

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