Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17724 del 18/07/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. lav., 18/07/2017, (ud. 26/01/2017, dep.18/07/2017),  n. 17724

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. NEGRI DELLE TORRE Paolo – rel. Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 29693-2014 proposto da:

SMA S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI RIPETTA N. 142,

presso lo studio degli avvocati ANNARITA AMMIRATI, GIANLUCA CATTANI,

(STUDIO LEGALE DELFINO E ASSOCIATI WILLKIE FARR & GALLAGHER

LLP), giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

F.G.B. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, PIAZZA DI PIETRA 26, presso lo studio dell’avvocato DANIELA

JOUVENAL, rappresentato e difeso dall’avvocato NADIA SPALLITTA,

giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 905/2014 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 12/06/2014 R.G.N. 905/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/01/2017 dal Consigliere Dott. NEGRI DELLA TORRE PAOLO;

udito l’Avvocato ANNARITA AMMIRATI;

udito l’Avvocato FULVIO ROMEO per delega verbale Avvocato NADIA

SPALLITTA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CERONI FRANCESCA che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza n. 905/2014, depositata il 12 giugno 2014m la Corte di appello di Palermo confermava la sentenza di primo grado, che aveva dichiarato inefficace il licenziamento per riduzione del personale intimato, con lettera 29 aprile 2011, dalla SMA S.p.A. a F.G.B..

La Corte di appello rilevava, in primo luogo, a sostegno della propria decisione: (a) che il lavoratore, denunciando il licenziamento come “illegittimo o comunque non sorretto nè da giusta causa nè da giustificato motivo”, aveva manifestato in modo inequivocabile la volontà di impugnare il recesso, essendo in tale manifestazione implicita la riserva di procedere in sede giurisdizionale alla tutela dei propri diritti; (b) che era stata proprio la società appellante a riconoscere, in una successiva lettera del 14/2/2011, il primo atto di impulso della procedura nella comunicazione in data 2/2/2010 e cioè in quella contenente i vizi accertati e sanzionati da giudice di primo grado; (c) che l’originaria carenza informativa, circa i motivi di limitazione della scelta dei lavoratori da licenziare a quelli soltanto addetti al punto vendita di via (OMISSIS), aveva recato pregiudizio ai sindacati nell’esercizio della loro facoltà di interlocuzione con la parte datoriale, nè tale carenza poteva dirsi sanata dal successivo verbale di accordo in data 29/4/2011; (d) che la decisione di limitare la selezione ai soli dipendenti già addetti al punto vendita soppresso costituiva una scelta arbitraria della società, non giustificata nè dalle esigenze tecnico-produttive come esposte nella comunicazione di avvio della procedura, nè dalla infungibilità dei lavoratori interessati, posto che il F. aveva svolto mansioni (addetto alla cassa) e posseduto un inquadramento contrattuale del tutto identici a quelli di numerosi altri dipendenti in servizio presso diverse unità produttive, sia in Sicilia che altrove. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza la SMA S.p.A. con cinque motivi; il lavoratore ha resistito con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, denunciando violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e della L. n. 223 del 1991, art. 4 e art. 5, comma 3, nonchè della L. n. 604 del 1966, art. 6, (art. 360 c.p.c., n. 3), e omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360, n. 5), la ricorrente censura la sentenza di appello per avere la Corte esaminato i rilievi formulati dal F. con riferimento ai vizi formali del recesso, nonostante che nella lettera di impugnazione del provvedimento non ne venisse contestata la validità e l’efficacia ma unicamente la illegittimità o comunque il difetto di una giusta causa o di un giustificato motivo, trascurando di pronunciare su quella parte del relativo motivo di gravame in cui era stato dedotto l’omesso esame dell’eccezione da parte del giudice di primo grado.

Con il secondo motivo, denunciando violazione e/o falsa applicazione della L. n. 223 del 1991, art. 4, comma 3, e omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, la ricorrente lamenta che la Corte di appello sia giunta, in relazione alla completezza ed esaustività della comunicazione di avvio della procedura, a conclusioni apodittiche, in particolare non considerando che anche la comunicazione del 2 febbraio 2010, così come specificamente dedotto, risultava assistita da tali requisiti.

Con il terzo motivo, denunciando violazione e/o falsa applicazione della L. n. 223 del 1991, art. 4, comma 3, e art. 2697 c.c. nonchè omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, la società ricorrente censura la sentenza per avere la Corte affermato apoditticamente che le originarie carenze informative, in merito all’indicazione dei motivi a sostegno della scelta di limitare i lavoratori da licenziare a quelli addetti ad un determinato punto vendita, avessero determinato un’evidente lesione della facoltà delle organizzazioni sindacali di interloquire compiutamente ed efficacemente con la parte datoriale, trascurando di prendere in considerazione che il lavoratore, pur gravato di tale onere, non aveva fornito alcuna prova al riguardo.

Con il quarto motivo, deducendo violazione e/o falsa applicazione della L. n. 223 del 1991, art. 5, nonchè omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, la società ricorrente censura la sentenza per avere erroneamente la Corte ritenuto arbitraria la scelta del datore di lavoro di limitare la selezione dei dipendenti da – licenziare a quelli soli appartenenti alla sede soppressa, trattandosi di criterio legittimamente stabilito con accordo sindacale del 29 aprile 2011.

Con il quinto motivo, infine, deducendo violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., la ricorrente si duole che la Corte abbia omesso di esaminare l’eccezione di (parziale) compensazione tra le spese di lite relative al procedimento di urgenza, promosso dal F. unitamente ad altri lavoratori e conclusosi con declaratoria di estinzione, e quelle poste a proprio carico in esito al giudizio di primo grado.

Ciò premesso, si rileva ciò che segue.

Il primo motivo di ricorso è inammissibile nel profilo relativo alla violazione dell’art. 112 c.p.c., posto che il vizio attinente all’omissione di pronuncia, in quanto error in procedendo, deve essere denunciato ai sensi dell’art. 360, n. 4 (anzichè ai sensi del n. 3, come nella specie).

Il motivo in esame – come i motivi secondo, terzo e quarto – è altresì inammissibile nel profilo concernente il vizio di motivazione, in presenza di c.d. “doppia conforme” ex art. 348 ter c.p.c., u.c., e sul rilievo che il giudizio di appello è stato introdotto con ricorso depositato il 18 marzo 2013 e, pertanto, oltre il termine fissato dalla L. n. 134 del 2012, art. 54.

Nè la ricorrente, al fine di evitare l’inammissibilità del motivo, ha dimostrato che le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello sono tra loro diverse (Cass. n. 5528/2014).

D’altra parte, e in ciò risiede altra e di per sè autonoma ragione di inammissibilità, il motivo in esame, dolendosi la società ricorrente (come nei motivi secondo, terzo e quarto) di “omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione”, non si conforma allo schema normativo del nuovo vizio “motivazionale”, di cui all’art. 360 n. 5, quale risultante a seguito delle modifiche introdotte con il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni nella L. 7 agosto 2012, n. 134, pur a fronte di sentenza depositata il 12 giugno 2014, e, pertanto, in epoca successiva all’entrata in vigore (11 settembre 2012) della novella legislativa.

Al riguardo, le Sezioni Unite di questa Corte, con le sentenze n. 8053 e n. 8054 del 2014, hanno precisato che l’art. 360 c.p.c., n. 5, come riformulato a seguito dei recenti interventi, “introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia)”; con la conseguenza che “nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366, comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il fatto storico, il cui esame sia stato omesso, il dato, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il come e il quando tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua decisività, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie”.

Non rientrano nell’ambito del “nuovo” art. 360 c.p.c., n. 5, diversamente da quanto sostenuto dalla società nella propria memoria, le doglianze espresse con i motivi dal primo al quarto, che costituiscono questioni controverse della causa e non elementi storicamente determinati incidenti sulla ricostruzione fattuale della vicenda.

Il primo motivo è poi infondato là dove denuncia la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 223 del 1991, art. 4 e art. 5, comma 3.

Premesso che tale ultima disposizione prevede che “ai fini dell’impugnazione del licenziamento si applicano le disposizioni di cui alla L. 15 luglio 1966, n. 604, art. 6,e successive modificazioni”, si deve rilevare come la Corte territoriale abbia fatto applicazione del consolidato e risalente orientamento, secondo il quale “ai fini dell’impugnazione extragiudiziale del licenziamento, ai sensi della L. 15 luglio 1966, n. 604, art. 6, è sufficiente ogni atto scritto con cui il lavoratore manifesti al datore di lavoro, con qualsiasi termine, anche non tecnico, e senza formule prestabilite, la volontà di contestare la validità e l’efficacia del provvedimento, essendo in detta manifestazione di volontà implicita la riserva di tutela dei propri diritti davanti all’autorità giudiziaria” (Cass. n. 7405/1994 e successive numerose conformi).

I motivi secondo e terzo possono essere esaminati congiuntamente.

Entrambi, infatti, censurando come apodittiche (e cioè affermate senza alcuna dimostrazione e senza sostegno di prove) le conclusioni raggiunte dalla Corte di appello in relazione ai punti che formano oggetto delle rispettive doglianze, si risolvono in una critica di esclusivo rilievo motivazionale, per la quale valgono i rilievi di inammissibilità già svolti a proposito del primo motivo.

Il quarto motivo, per ciò che riguarda il profilo di violazione e/o falsa applicazione della L. n. 223 del 1991, art. 5, è infondato.

Il giudice di appello si è, infatti, uniformato all’orientamento della giurisprudenza di legittimità, ancora di recente ribadito, secondo il quale “in tema di licenziamento collettivo per riduzione di personale, qualora il progetto di ristrutturazione aziendale si riferisca in modo esclusivo ad un’unità produttiva o ad uno specifico settore dell’azienda, la platea dei lavoratori interessati può essere limitata agli addetti ad un determinato reparto o settore solo sulla base di oggettive esigenze aziendali, in relazione al progetto di ristrutturazione aziendale. Tuttavia il datore di lavoro non può limitare la scelta dei lavoratori da porre in mobilità ai soli dipendenti addetti a tale reparto o settore se essi siano idonei – per il pregresso svolgimento della propria attività in altri reparti dell’azienda – ad occupare le posizioni lavorative di colleghi addetti ad altri reparti, con la conseguenza che non può essere ritenuta legittima la scelta di lavoratori solo perchè impiegati nel reparto operativo soppresso o ridotto, trascurando il possesso di professionalità equivalente a quella di addetti ad altre realtà organizzative” (Cass. n. 203/2015).

Il giudice di appello ha inoltre osservato, in coerente applicazione di tale principio e senza che il relativo accertamento abbia formato oggetto di alcuna censura, che il F. “addetto alla cassa, svolgeva mansioni e possedeva un inquadramento contrattuale del tutto identico a quello di numerosi altri dipendenti addetti a diverse unità produttive anche lontane dalla Regione Sicilia”.

Non rileva, d’altra parte, in senso diverso, l’accordo del 29/4/2011, tra la società e le organizzazioni sindacali, stante la rilevata inammissibilità dei motivi, con i quali è stata censurata la parte di sentenza relativa al carente apporto informativo dell’atto di impulso della procedura di mobilità e al conseguente vulnus recato alla possibilità per tali organizzazioni di esercitare un controllo effettivo sulle scelte dell’impresa e di individuare opzioni organizzative diverse dal programmato piano di licenziamenti. Il quinto motivo è inammissibile, posto che – come già osservato – il vizio attinente all’omissione di pronuncia, in quanto error in procedendo, deve essere fatto valere ai sensi dell’art. 360, n. 4, anzichè come violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto.

Il ricorso deve conclusivamente essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 200,00 per esborsi e in Euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 26 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 18 luglio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA