Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17724 del 02/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 02/07/2019, (ud. 12/03/2019, dep. 02/07/2019), n.17724

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. di VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10831-2018 proposto da:

A.P., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MARCO

ESPOSITO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI MILANO, (OMISSIS),

PROCURATORE della REPUBBLICA presso il TRIBUNALE di MILANO;

– intimati –

avverso il decreto N. R.G. 54857/2017 del TRIBUNALE di MILANO,

depositato il 20/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 12/03/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ANDREA

SCALDAFERRI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

rilevato che, con il decreto indicato in epigrafe, il Tribunale di Milano ha rigettato l’opposizione proposta da A.P. avverso il provvedimento di diniego della sua domanda di protezione internazionale, sussidiaria e umanitaria emesso dalla competente commissione territoriale il 22 giugno 2017 e notificato il successivo 17 ottobre;

che avverso tale decreto il predetto ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad unico articolato motivo, cui non resiste l’Amministrazione intimata;

considerato che il ricorrente si duole preliminarmente della violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, per l’omesso ordine di comparizione personale in udienza, richiesto espressamente dal suo difensore in considerazione della indisponibilità della videoregistrazione del colloquio innanzi alla commissione territoriale;

ritenuto che tale doglianza si palesa del tutto generica e quindi inammissibile, in quanto la norma richiamata prescrive, in caso di indisponibilità della videoregistrazione, la sola fissazione della udienza, non anche la rinnovazione della audizione (cfr. tra molte Cass. n. 17717/18; n. 19040/18), la cui necessità in concreto è valutata dal giudice di merito in relazione alla eventuale sussistenza di elementi che richiedano un approfondimento di indagine, che nella specie non risultano indicati in ricorso;

ritenuto altresì che la denuncia di manifesta illogicità e mancanza della motivazione del rigetto della protezione internazione, sussidiaria e umanitaria si palesa inammissibile, in difetto di indicazione circa specifici fatti decisivi ed oggetto di discussione il cui esame sia stato omesso dal tribunale nella ampia motivazione che sostiene il decisum (cfr. Cass. S.U. n. 8053/14);

considerato poi, quanto alla denuncia di violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 5 e art. 14, lett. c), nonchè del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, in relazione al rigetto della richiesta di protezione internazionale sussidiaria, che tale doglianza si sostanzia nella generica contestazione delle valutazioni espresse dal giudice di merito nel provvedimento impugnato circa, da un lato, la non credibilità delle dichiarazioni del ricorrente sulla sua condizione di genere (omosessuale) e d’altro lato circa la insussistenza nella zona di provenienza (Sud Nigeria) della fattispecie prevista dall’art. 14, lett. c), valutazioni tutte rigorosamente giustificate con una analisi puntuale sia delle dichiarazioni anzidette (anche alla luce delle linee guida fornite da UNHCR) sia dei dati provenienti dalle indicate fonti informative accreditate;

ritenuta quindi l’inammissibilità di dette doglianze, al pari di quella relativa alla violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in tema di protezione umanitaria, che non precisa quali ulteriori ragioni di vulnerabilità – diverse dalla condizione di omosessuale ritenuta non credibile dal tribunale – siano state allegate dal ricorrente, il quale non può ritenersi sollevato dal generale onere di allegazione facendo riferimento al dovere di cooperazione istruttoria incombente sull’Ufficio (cfr. Cass. n. 4455/2018);

ritenuto che non deve provvedersi sulle spese stante l’assenza di difese della parte intimata, e che, risultando il ricorrente ammesso al patrocinio a carico dello Stato, non deve darsi atto dei presupposti dell’obbligo di versamento del doppio contributo.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA