Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17723 del 29/07/2010
Cassazione civile sez. lav., 29/07/2010, (ud. 19/05/2010, dep. 29/07/2010), n.17723
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –
Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –
Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –
Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –
Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
IPOST – ISTITUTO POSTELEGRAFONICI – GESTIONE COMMISSARIALE FONDO
BUONUSCITA POSTE ITALIANE SPA, in persona del procuratore speciale e
Commissario, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PASUBIO 15,
presso lo studio dell’avvocato BUZZELLI DARIO, che lo rappresenta e
difende, giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
e contro
M.G., + ALTRI OMESSI
;
– intimati –
avverso la sentenza n. 8349/2 007 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 16/10/2008;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
19/05/2010 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA LA TERZA;
e’ presente l’Avvocato Generale Dott. IANNELLI Domenico.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Letta la sentenza n. 8349/2007 con cui la Corte d’appello di Roma – in parziale riforma della sentenza di primo grado del 21 febbraio 2000, di condanna dell’Ipost a pagare ai dipendenti ricorrenti la differenza di indennita’ di buonuscita con il computo del 60% della indennita’ integrativa speciale – condannava, in aggiunta, l’Istituto Postelegrafonici ad erogare, sulla predetta differenza, gli interessi di legge;
Letto il ricorso dell’Ipost articolato in cinque motivi, di cui, con il primo si sostiene che la medesima sentenza di primo grado del 21 febbraio 2000 era gia’ stata impugnata da esso ricorrente e decisa con la sentenza resa dalla medesima Corte d’appello n. 428 del 2004, che l’aveva integralmente riformata, rigettando la domanda dei lavoratori sulla differenza della indennita’ di buonuscita; l’Ipost ricorrente sostiene quindi la nullita’ della sentenza impugnata 8349/2007 giacche’ l’appello dei lavoratori era inammissibile, dal momento che la sentenza di primo grado era gia’ stata preventivamente impugnata da esso Istituto, per cui i dipendenti non avrebbero potuto proporre appello autonomo, ma solo appello incidentale;
Letta la relazione resa ex art. 380 bis cod. proc. civ. di manifesta fondatezza del ricorso; Ritenuto che i rilievi di cui alla relazione sono condivisibili perche’ la sentenza qui impugnata n. 8349/2007, nel riconoscere gli interessi sulla differenza di indennita’ di buonuscita, si pone in radicale contrasto con il giudicato costituito dalla citata sentenza della medesima Corte d’appello n. 428/2004, che ha negato in radice il diritto alla pretesa differenza di indennita’ di buonuscita. In ogni caso l’appello autonomo dei lavoratori che figura al RG. N. 1750/2001 della Corte d’appello, non poteva essere proposto in via incidentale, essendo pendente quello gia’ presentato dall’Ipost, RG. 1490/2001, ma doveva essere formulato in quello stesso giudizio, in cui i lavoratori avevano assunto la veste di semplici appellati;
Ritenuto che il primo motivo di ricorso va quindi accolto, con assorbimento degli altri, e che la sentenza deve essere cassata senza rinvio perche’ il processo non poteva essere proseguito in appello, ex art. 382 cod. proc. civ., u.c.;
Ritenuto che le spese del grado d’appello e del presente giudizio devono essere compensate, in quanto nessuna delle due parti comunico’ alla Corte che ha emesso la sentenza impugnata, l’esistenza di altra sentenza d’appello.
P.Q.M.
LA CORTE accoglie il ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata e compensa tra le parti le spese del giudizio d’appello e del presente giudizio.
Cosi’ deciso in Roma, il 19 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2010