Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17723 del 25/08/2020

Cassazione civile sez. II, 25/08/2020, (ud. 06/12/2019, dep. 25/08/2020), n.17723

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 6067 – 2016 R.G. proposto da:

M.F. – c.f. (OMISSIS) – ammesso al patrocinio a spese

dello Stato, rappresentato e difeso in virtù di procura speciale in

calce al ricorso dall’avvocato Patrizia Maltagliati, ed

elettivamente domiciliato in Roma, alla via Pierluigi da Palestrina,

n. 63, presso lo studio dell’avvocato Mario Contaldi;

– ricorrente –

contro

B.M. – c.f. (OMISSIS), – elettivamente domiciliata, con

indicazione dell’indirizzo p.e.c., in Sassari, alla via Emilio

Lussu, n. 2, presso lo studio dell’avvocato Amedeo Madras che la

rappresenta e difende in virtù di procura speciale a margine del

controricorso;

– controricorrente –

e

M.M., – (OMISSIS), – M.M.M. – (OMISSIS), –

M.E. – (OMISSIS), – M.F. – (OMISSIS);

– intimati –

e

C.L.M., – (OMISSIS) – C.E. – (OMISSIS) –

C.G. – (OMISSIS) – C.F.S. – (OMISSIS) –

C.A. – (OMISSIS), – C.E.I. – (OMISSIS) – (tutti

quali eredi di M.G.);

– intimati –

avverso la sentenza n. 46 dei 13/26.1.2015 della corte d’appello di

Cagliari, sezione distaccata di Sassari;

udita la relazione nella camera di consiglio del 6 dicembre 2019 del

consigliere Dott. ABETE Luigi.

 

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

1. Con atto in data 5.5.1992 B.M. citava a comparire innanzi al tribunale di Sassari i figli M., M.M., F., E. e M.F., nati dal matrimonio con M.R., nonchè M.G..

Esponeva che in data (OMISSIS) era deceduto ab intestato il coniuge, il quale aveva lasciato a sè eredi ella attrice, i comuni figli e M.G., nata da precedente matrimonio del de cuius.

Chiedeva farsi luogo alla divisione dell’eredità del marito nonchè al rimborso delle spese da ella sostenute anche per migliorie ed addizioni.

1.1. Si costituivano M. e M.M.M..

Non si opponevano alla domanda dell’attrice.

1.2. Si costituivano F., E. e M.F..

Si opponevano in parte alla domanda attorea.

1.3. Non si costituiva e veniva dichiarata contumace M.G..

2. L’adito tribunale pronunciava sentenza non definitiva n. 162/1998 e contestuale ordinanza – tra l’altro – per il prosieguo del giudizio.

3. Con sentenza n. 173/2002 la corte d’appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, rigettava l’appello proposto da M.F. avverso la sentenza non definitiva n. 162/1998.

4. Espletata – nel prosieguo del giudizio di prime cure – c.t.u., il tribunale di Sassari pronunciava sentenza definitiva n. 106/2004.

5. Avverso la sentenza definitiva n. 106/2004 proponeva appello M.F..

6. Con sentenza n. 8662/2008 questa Corte di legittimità, in accoglimento del secondo e del terzo motivo del ricorso esperito da M.F., cassava la sentenza della corte d’appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, n. 173/2002 (che aveva respinto l’appello proposto da M.F. avverso la sentenza non definitiva n. 162/1998) e rinviava alla corte sarda per nuova decisione.

7. Con sentenza n. 305/2013 la corte d’appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, in sede di rinvio, accoglieva in parte l’appello proposto da M.F. avverso la sentenza non definitiva n. 162/1998.

8. La corte d’appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, in sede di disamina dell’appello proposto da M.F. avverso la sentenza definitiva n. 106/2004, officiava nuovamente il consulente già incaricato affinchè predisponesse un nuovo progetto di divisione.

9. Con sentenza n. 46 dei 13/26.1.2015 la corte d’appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, disponeva farsi luogo alla divisione del patrimonio relitto di M.R. ed all’uopo attribuiva all’originaria attrice, coniuge superstite, titolare di una quota di valore pari, nel complesso, ad Euro 184.116,53, la totalità dei beni immobili di valore pari, nel complesso, ad Euro 377.829,00 nonchè faceva obbligo all’originaria attrice di corrispondere a titolo di conguaglio a ciascuno dei suoi figli nonchè a M.G. la somma di Euro 34.715,81, con gli interessi dal di della sentenza; regolava le spese del giudizio e di c.t.u..

9.1. Assumeva la corte sarda, alla luce delle risultanze di cui alla relazione di c.t.u., che il compendio ereditario non era comodamente divisibile in assenza di istanze di attribuzione congiunta ed in assenza di beni di valore prossimo al valore delle quote di ciascun condividente; che segnatamente non poteva farsi luogo all’attribuzione dei beni in natura, “non essendovi un numero di beni immobili sufficiente e di valore omogeneo” (così sentenza impugnata, pag. 9); che dunque unica soluzione praticabile era quella dell’attribuzione al coniuge superstite dell’intero compendio immobiliare con onere di conguaglio a carico del medesimo coerede attributario.

10. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso M.F.; ne ha chiesto sulla scorta di un unico motivo la cassazione con ogni susseguente statuizione.

B.M. ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese del giudizio di legittimità.

M.M., M.M.M., M.E. e M.F. non hanno svolto difese.

Del pari non hanno svolto difese C.L.M., C.E., C.G., C.F.S., C.A. ed C.E.I., eredi di M.G..

11. Con l’unico motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione o falsa applicazione degli artt. 718 e 720 c.c..

Deduce che contrariamente all’assunto della corte distrettuale il presupposto della non comoda divisibilità è prefigurato con riferimento a beni specifici, non già con riferimento a blocchi immobiliari.

Deduce al contempo che la corte territoriale non ha tenuto conto che in sede di gravame aveva rinnovato la richiesta di attribuzione della propria quota in natura; che, a fronte della rinuncia degli altri condividenti ad ottenere in natura la rispettiva quota ereditaria, ben avrebbe potuto la corte sarda quanto meno attendere all’attribuzione in natura a lui personalmente della quota spettantegli.

12. Il motivo di ricorso è fondato e va accolto.

12.1. Ovviamente il criterio principe in sede di divisione giudiziale consiste nella formazione di porzioni concrete, tutte comprensive di beni (immobili, mobili e crediti) di eguale natura e qualità in misura proporzionale all’entità di ciascuna quota, in guisa tale che permanga inalterata la proporzione fra i valori delle corrispondenti quote ideali di comproprietà (cfr. Cass. 22.3.1972, n. 883).

Ben vero questa Corte ha avuto cura di puntualizzare gli esatti termini del criterio surriferito.

Ossia ha esplicitato che nella divisione ereditaria non si richiede necessariamente in sede di formazione delle porzioni una assoluta omogeneità delle stesse ed è ben possibile, nell’ambito di ciascuna categoria di beni immobili, mobili e crediti da dividere, che taluni di essi siano assegnati per l’intero ad una quota ed altri, sempre per l’intero, ad altra quota, salvi i necessari conguagli, giacchè il diritto dei condividenti ad una porzione in natura di ciascuna delle categorie di beni in comunione non si realizza attraverso il frazionamento quotistico delle singole entità appartenenti alla stessa categoria, ma attraverso la proporzionale divisione dei beni compresi nelle tre categorie degli immobili, mobili e crediti (cfr. Cass. 22.11.2000, n. 15105; Cass. 30.7.2004, n. 14540; Cass. 20.2.1992, n. 2086).

12.2. In pari tempo – evidentemente in linea con l’insegnamento testè riferito – questa Corte ha ulteriormente chiarito che, in tema di divisione giudiziale, l’indivisibilità o la disagevole divisibilità di un immobile – integrante un’eccezione al diritto di ciascun partecipante alla comunione di conseguire la sua parte di beni in natura (art. 718 c.c.) – può ritenersi legittimamente predicabile solo nell’ipotesi in cui singole unità immobiliari siano considerate indivisibili o non comodamente divisibili; cosicchè – ha soggiunto questa Corte – l’indivisibilità non può riguardare blocchi di beni (cfr. Cass. 29.11.2011, n. 25332. Cfr. anche Cass. 8.9.1994, n. 7700, secondo cui, in sede di divisione di una comunione ereditaria, qualora di essa facciano parte più immobili che, seppure isolatamente considerati non possano dividersi in tante frazioni quante sono le quote dei condividenti, ma consentano da soli o insieme con altri beni, di comporre la quota di alcuni in modo che porzioni degli altri possano formarsi con i restanti immobili del compendio, non può più farsi questione di indivisibilità o di non comoda divisibilità, dato il realizzarsi del soddisfacimento delle quote con la ripartizione qualitativa e quantitativa dei vari cespiti compresi nella comunione; Cass. 22.1.1968, n. 160).

13. Ebbene, a fronte degli insegnamenti summenzionati, in un contesto in cui l’asse ereditario, siccome ha rimarcato il ricorrente, “comprende due terreni, un’autorimessa, due magazzini e cinque unità immobiliari abitative, per un totale di dieci singoli ed autonomi cespiti immobiliari che ben avrebbero potuto formare, singolarmente o congiuntamente, oggetto di attribuzioni nei confronti di ciascun condividente (…), salvo provvedere (…) alla determinazione dei rispettivi conguagli” (così ricorso, pag. 21), il dictum della corte d’appello – id est l’attribuzione all’originaria attrice, coniuge superstite, della totalità dei beni immobili – senza dubbio si risolve nella denunciata falsa applicazione delle disposizioni codicistiche indicate nella rubrica del motivo.

13.1. Ciò tanto più, per un verso, che la regola dettata dall’art. 720 c.c., secondo cui, in caso di divisione ereditaria avente ad oggetto beni immobili indivisibili, questi devono essere preferibilmente compresi per intero nella porzione di uno dei coeredi aventi diritto alla quota maggiore, indica soltanto una mera direttiva non vincolante nè condizionante l’attribuzione (cfr. Cass. 10.4.1990, n. 2990).

Ciò tanto più, per altro verso, che, siccome ha addotto il ricorrente, la corte d’appello – che pur ha dato atto che, “nonostante tutte le parti nel corso del primo grado di giudizio abbiano formulato domanda di attribuzione della propria quota in natura, solo M.F. ha formulato le medesime conclusioni in appello, non essendosi costituiti gli altri germani M.” (così sentenza impugnata, pag. 7) – non ha tenuto conto della possibile rinuncia degli altri condividenti ad ottenere in natura la rispettiva quota ereditaria (cfr. Cass. 1.3.1995, n. 2335, che, con riferimento all’istanza di attribuzione dell’immobile non comodamente divisibile formulata dal coerede avente diritto alla quota maggiore, ne ammette la possibilità di rinuncia tacita, quando, proposta una prima volta, risulti superata da successive incompatibili richieste dello stesso coerede).

14. In accoglimento del ricorso la sentenza n. 46 dei 13/26.1.2015 della corte d’appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, va cassata con rinvio alla stessa sezione distaccata in diversa composizione.

All’enunciazione – in ossequio alla previsione dell’art. 384 c.p.c., comma 1, – del principio di diritto – al quale ci si dovrà uniformare in sede di rinvio – può farsi luogo per relationem, nei medesimi termini espressi dalle massime desunte dagli insegnamenti di questa Corte n. 15105/2000, n. 25332/2011 e n. 2990/1990 dapprima citati.

In sede di rinvio si provvederà alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

15. Il ricorso è da accogliere; non sussistono pertanto i presupposti perchè, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, il ricorrente sia tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del D.P.R. cit., art. 13, comma 1.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza n. 46 dei 13/26.1.2015 della corte d’appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, e rinvia alla stessa corte, sezione distaccata di Sassari, in diversa composizione, anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della II sez. civ. della Corte Suprema di Cassazione, il 6 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 25 agosto 2020

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