Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17723 del 06/08/2014


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 17723 Anno 2014
Presidente: SALVAGO SALVATORE
Relatore: RAGONESI VITTORIO

SENTENZA

sul ricorso 13058-2008 proposto da:
PETRIELLO

ANTONELLA

(c.f.

PTRNNL61E67H703X),

domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, prOsso la
CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE,

Data pubblicazione: 06/08/2014

rappresentata e difesa dall’avvocato VISONE
LODOVICO, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –

2014
1156

contro

COMUNE DI SALERNO (c.f. 00263650657), in persona
del Vice Sindaco pro tempore,

elettivamente

1

domiciliato in ROMA, VIALE TIZIANO 80, presso
l’avvocato RICCIARDI PAOLO, rappresentato e difeso
dagli avvocati RICCIARDI EDILBERTO, GALIBARDI
ADOLFO, giusta procura a margine del controricorso;
– controricogrente –

552/2007 della CORTE

D’APPELLO di SALERNO, depositata il 26/09/2007;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 04/06/2014 dal Consigliere
Dott. VITTORIO RAGONESI;
udito, per la ricorrente, l’Avvocato VISONE che ha
chiesto raccoglimento del ricorso;
udito,

per

il

controricorrente,

l’Avvocato

RICCIARDI che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FEDERICO SORRENTINO che ha concluso
per il rigetto del ricorso.

C–

avverso la sentenza n.

2

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata in data 25 febbraio 1992, Antonella
Petriello conveniva dinanzi al Tribunale di Salerno il Comune di

alla via Guama n 4 gravemente danneggiato dal sisma del 19801981 e ricompreso nell’U.M.I.costituita dai fabbricati di via Duomo,
via Bottoeghelle e via Guarna .Precisava di nbn essere stata
ammessa al contributo di cui alla L. 219/81 per il :risanamento dei
detti immobili ( dei quali era divenuta proprietaria successivamente
al sisma) e chiedeva il riconoscimento del suo diritto al contributo
per la ricostruzione della parti comuni, in ragione del 25% del costo
di intervento, ex art. 10, 3 0 comma, D.Lgs 30.3.1990 n. 76, in
combinato disposto con i successivi articoli 18, 4 0 comma, 34, 30
comma D.P.C.M. 22.5.1981, con conseguente condanna del
Comune al pagamento della somma di lire 55.000.000, pari al 25%
del costo dell’intervento di restauro e risanamento conservativo
oltre al maggior danno ex art. 1224 c.c. ed agli interessi legali.
Si costituiva il Comune di Salerno, che resisteva alla domanda
eccependone l’infondatezza. Rilevava, invero, che la stessa’ si.

Salerno esponendo di essere proprietaria di un appartamento sito

basava su un’erronea interpretazione della normativa relativa alla
concessione del contributi per la ricostruzione post-terremoto, atteso
che il diritto al contributo spettava unicamente ai soggetti

comma, d.legisl. 76/90, laddove l’unica norma che rendeva
possibile il trasferimento del diritto al contributo in caso di
alienazione di unità immobiliari era l’art. 16 del detto decreto,
relativo, peraltro, soltanto agli immobili ricadenti nei Comuni
disastrati.
Precisava ancora il Comune che, in ordine alle parti comuni, la
normativa non si riferiva alla costruzione di parti comuni di quelle
unità immobiliari non ammesse al contributo ma alle quote non
riferibili alle unità ammesse al contributo, cioè a quelle parti comuni
non strettamente connesse alle singole unità ammesse a contributo
non rientranti nella individuazione della quota singola di proprietà,
le quali, prima dell’introduzione dell’art. 2, comma 6, d.l. 19/84,
erano rimaste estranee all’area dell’intervento pubblico.
In corso di causa l’attrice precisava la domanda chiedendo, altresì la
corresponsione dell’incremento percentuale del contributo dovuto

proprietari di unità immobiliari alla data del sisma ex art. 10, 1°

ex art. 11, II comma, lett. c) e 12, I e 1V comma, lett. b), e) ed f)
cioè la corresponsione della maggiorazione del 70% del contributo,
per la ricomprensione dell’immobile nel P.d.R. del centro storico,

5% per l’installazione di impianto di riscaldamento alimentato a gas
metano e quella del 10% per immobile compreso in zona A- centro
storico.
Dopo l’acquisizione di documentazione e l’espletamento di c.t.u., la
causa era decisa con la sentenza n.916/01, che rigettava la
domanda.
Con atto notificato 1’8 novembre 2001, Antbnella Petriello
interponeva appello avverso tale sentenza, deducendo l’erronea
interpretazione della normativa di legge in materia di contributi
post- terremoto e l’insufficiente motivazione. Chiedpva, pertanto, la
riforma della sentenza ed e l’accoglimento della domanda avanzata
in primo grado.
Con comparsa depositata in data 18 dicembre 2001, si costituiva il
Comune di Salerno, che resisteva al gravame, del qiiale chiedeva il
rigetto.

í

oltre quella del 15% di cui ali’ art. 12, IV comma lett b), quella del

La Corte d’appello di Salerno, con sentenza n. 522/07 ,rigettava il
gravame.
Avverso tale decisione ricorre per cassazione la Petriello sulla base

di quattro motivi,illustrati con memoria, cui resiste con
controricorso il Comune di Salerno.

Motivi della decisione
Con il primo motivo la ricorrente denuncia “violazione degli artt.
112 e 277 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c. assumendo che
il giudice di primo grado aveva integralmente pretermesso l’esame
della domanda (come precisata all’udienza del 17.1.1992, ed in
ordine alla quale il Comune convenuto aveva accettato pienamente
il contraddittorio) tendente ad ottenere il riconoscimento dell’intero
contributo, per essere l’immobile di proprietà della ricorrente
ricompreso nel piano di recupero di un comune gravemente
danneggiato.
Detta- mancata pronuncia, era stata ritualmente evidenziata con
l’atto di appello notificato in data 8.11 2001 (decimo motivo di
appello) ma nonostante ciò, anche la Corte dì appello aveva omesso

l

ogni decisione.
Il motivo è inammissibile.
La ricorrente fa riferimento ad una domanda che sarebbe stata

avuto inizio con citazione del 25.2.1992 onde il riferimento ad una
udienza tenutasi in data anteriore appare del tutto incongruo e non
suscettibile di alcun riscontro.
Inoltre il motivo, racchiuso in poche righe, si presenta del tutto
generico , non consentendo a questa Corte di valutare l’eventuale
decisività delle doglianze dedotte in relazione all’esito del giudizio
tenutosi innanzi al giudice di secondo grado.
Nella sentenza impugnata non si rinviene cenno alla domanda per
come la stessa sarebbe stata precisata nel corso dell’istruttoria. Era
pertanto onere della ricorrente, in osservanza del principio di
autosufficienza riportare nel ricorso il brano dello ;scritto difensivo
ove tale domanda veniva proposta al fine di cosentire a questa
Corte di valutare una eventuale omissione di motivazione.
Il secondo motivo di gravame, denuncia una”violazione degli artt.
112 e 277 c.p.c., affermando che “con molteplici motivi di appello

precisata all’udienza del 17.1.92, ma invero risulta phe la causa ha

(motivi dal I al VII) la sig.ra Petriello ha censurato la sentenza di
primo grado, avendo il Tribunale rigettato le domande proposte
mediante un’interpretazione fondata esclusivamente sulla legge n.

dell’art. 677 del codice penale. Operando un non consentito ricorso
all ‘ analogia” .
Anche tale motivo risulta inammissibile.
Invero lo stesso si appalesa del tutto generico non essendo riportato
il contenuto dei sette motivi di appello di cui si contesta il mancato
esame.
Inoltre la ricorrente sintetizza tali motivi sostenendo che con essi si
contestava la sentenza del tribunale in quanto basata sulla
interpretazione per via analogica della legge 1431/62 relativa al
terremoto del Belice
Tale doglianza appare del tutto eccentrica rispetto alla motivazione
fornita dalla Corte d’appello che è interamente basata
sull’applicazione e sull’interpretazione della legge n. 219/81,
contenente provvidenze per i terremotati dell’Irpinia,
successivamente modificata dalla legge n. 12/88 e successivamente

1431/1962, relativa al terremoto del Belice del 1968, nonché

trasfusa nel TU n. 76/90, senza che in detta motiyazione sia dato
rinvenire alcun riferimento alla legge n. 1431 del 1962.
Il motivo appare quindi del tutto estraneo alle argomentazioni su cui

é basata la decisione impugnata.
Con il terzo motivo la Petriello censura la sentenza gravata per
l’asserita “violazione ed erronea applicazione di legge (art. 36 t.u.
76/90; artt. 16 e 18, IV comma, t.u. 76/90; art. 3, II comma,lett. c),
L. 32/92; art. 3, d.l. 48/96) in relazione agli artt. 112 e 277 c.p.c. e
all’art. 360, n. 3, c.p.c.
Secondo la ricorrente essa avrebbe rappresentato ripetutamente nei
precedenti gradi di giudizio che la domanda di contributo si riferiva
ad un immobile che era stato incluso dal Comune di Salerno,
dichiarato gravemente danneggiato dal sisma del 1980, in un
Piano di recupero ,per cui ad essa sarebbe spettato il diritto a
percepire l’intero contributo per la riparazione degli immobili
indipendentemente dalla sussistenza del requisito della proprietà al
momento del sisma ed anche a prescindere dalla presentazione della
stessa domanda poiché in ogni caso il Sindaco avrebbe dovuto
provvedere d’ufficio all’esecuzione delle opere in ragione

/

dell’interesse pubblico, senza alcun obbligo di ripetizione a carico
dei proprietari ed a prescindere dal momento di acquisto della
proprietà.

La ricorrente deduce la propria spettanza al contributo invocando
l’art 36 del TU 76/90.
Di tale domanda non si rinviene però traccia: nella sentenza
impugnata che dà espressamente atto che la ricorrente aveva chiesto
il riconoscimento del suo diritto al contributo per la ricostruzione
della parti comuni, in ragione del 25% del costo di intervento, ex
art. 10, 3 0 comma, D.Lgs 30.3.1990 n. 76, in combinato disposto
con i successivi articoli 18, 4 0 comma, 34, 3 0 comma D.P.C.M.
22.5.1981. La sentenza dà poi ulteriormente atto che in corso di
causa l’attrice precisava la domanda, chiedendo, altresì, la
corresponsione dell’incremento percentuale del contributo dovuto
ex artt. 11, 11 comma, lett. c) e 12, 1 e IV comma, lett. b), e) ed f),
cioè la corresponsione della maggiorazione del 70% del contributo,
per la ricomprensione dell’immobile nel P.d.R. del centro storico,
oltre quella del 15% di cui alla lett. b) art. 12, IV comma, quella del

i

Anche tale motivo si appalesa inammissibile.

5% per l’installazione di impianto di riscaldamento a gas metano e
quella del 10% per immobile compreso in zona A — centro storico.
Era pertanto onere della ricorrente riportare nel ricorso, in

propri scritti difensivi di primo grado e dell’atto di appello ove
aveva proposto siffatta questione.
In assenza di tutto ciò il motivo deve ritenersi inamrnissibile.
Si aggiunge, sia pure superfluamente, che il motiv,o sarebbe stato
comunque infondato.
La tesi della ricorrente ,secondo cui il Sindaco avrebbe dovuto, ai
sensi dell’art 36 TU 76/90, provvedere d’ufficio all’esecuzione delle
opere in ragione dell’interesse pubblico senza alcun obbligo di
ripetizione a carico dei proprietari ed a prescindere dal momento di
acquisto della proprietà ,trova in realtà riscontro contrario proprio
nello stesso articolo 36 del TU.
Quest’ultimo ,infatti,prevede che ( comma 7), in caso di inerzia dei
proprietari ad effettuare gli interventi di recupero ,i1 comune e’
autorizzato ad erogare al concessionario, a valere sui fondi
assegnati, l’intera somma occorrente per l’intervento di recupero,

osservanza del principio di autosufficienza dello stesso, i brani dei

nei limiti del contributo e con le modalita’ di cui al testo unico e
che ( comma 8) entro trenta giorni dal rilascio del certificato di
abitabilitat o di agibilita’, le unita’ immobiliari sono restituite ai

erogate al concessionario, sempre che queste ultime siano
contenute nei limiti spettanti ai sensi del presente testo unico. E’
infine previsto ( comma 9) che il recupero delle eventuali somme,
eccedenti il contributo avviene in base alle disposizioni di cui al
regio decreto 14 aprile 1910, n.639.
Appare evidente da tali disposizioni che il pagamento
dell’intervento disposto dal comune avviene sulla base dei
contributi attribuiti ai singoli beneficiari e che le spese maggiori
eventualmente sostenute restano a carico di questi ultimi.
Ne consegue che il riconoscimento del contributo prescinde dal
fatto che il Comune disponga in via sostitutiva gli interventi di
recupero poiché, in ogni caso , le spese degli interventi sono a
carico dei proprietari potendo il Comune portare in compensazione
le spese sostenute con i contributi dovuti ma facendo valere
comunque sui proprietari le spese eccedenti i detti contributi.

soggetti proprietari o possessori senza ripetizione delle somme

Con il quarto motivo la ricorrente censura la sentenza impugnata
laddove ha negato la possibilità di ottenere, quantomeno, i contributi cui all’art. 10, comma III, D.Lgs. 76/1990, per la costruzione delle

alle quote non riferibili alle unità ammesse a contributo, nella
misura massima d 25% del costo di intervento moltiplicato per la
superficie complessiva di della quota.
A sostegno di tale doglianza, la ricorrente ha affermato che “con la
sentenza gravata, la Corte di Appello di Salerno ha condiviso la
prospettazione espressa dal Comune di Salerno, ritenendo che il
divieto di alienazione si estendesse anche ai fini del contributo in
esame, che pertanto esige per la relativa attribuzione la titolarità,
alla data del sisma, della proprietà, della comproprietà o di diritto
reale di godimento dell’immobile distrutto o danneggiato. Non
potendo prescindere, una corretta interpretazione sistematica, dalla
circostanza che l’art. 9, nell’indicare i soggetti ammessi a
contributo, faccia richiamo, per intero, all’art. IO, e, quindi, a tutte
le forme di assegnazione. Pertanto il beneficio di cui all’art. 10,
comma III, sarebbe un ulteriore tipologia di contribuzione, fermo f

parti comuni di un edificio con più unità immobiliari limitatamente

restante il principio della titolarità alla data del sisma”.

Ad avviso della sig.ra Antonella Petriello, però, l’interpretazione
della Corte di Appello del complesso normativo visitato, confligge

contributo percentuale del costo di intervento, non riguarda le unità
immobiliari oggetto del contributo integrale. Tale diritto venne
introdotto solo con l’art. 2, comma VI del d.119/84.
Il motivo è infondato.
L’articolo 9 comma 1 lettera a) del TU 76/90 espressamente
prevede che l’assegnazione dei contributi per la riparazione o la
costruzione di unita’ immobiliari avvenga, con le ,modalita’ di cui
ai successivi articoli da 10 e 14 che prevedono contributi in favore
delle persone fisiche o giuridiche che, alla data del sisma,
risultavano titolari di un diritto di proprieta’ o di un diritto reale
di godimento relativo a fabbricati urbani e rurali destinati ad
abitazione ovvero a tutti coloro che ne dimostrino con atto notorio
il possesso non violento ne’ clandestino.
Tale articolo non prevede nessuna eccezione per il caso delle parti
comuni degli edifici previste dall’art 10 ,comma 3, del medesimo
2
e

con il criterio logico perché la ratio giustificatricp del diritto al

TU che a sua volta, nello stabilire che ” per la costruzione delle
parti comuni, di un edificio con piu’ unita’ immobiliari
limitatamente alle quote non riferibili alle unita’ ammesse a

per cento del costo d’intervento, come determinato nel presente
articolo, moltiplicato per la superficie complessiva di detta
quota”, non prevede alcuna eccezione per chi sia divenuto
proprietario degli immobili successivamente alla data del sisma.
Del tutto corretta appare dunque l’interpretazione fornita dalla corte
d’appello sul punto.
Il ricorso va in conclusione respinto.
La ricorrente va di conseguenza condannata al pagamento delle
spese processuali liquidate come da dispositivo.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
di giudizio liquidate in euro 7800,00 oltre euro 200,00 per
esborsi ed oltre spese forfettarie ed accessori di legge.

EPOSilAIO IN CANCELLERIA

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contributo, e’ assegnato un contributo nella misura massima del 25

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