Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17723 del 02/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 02/07/2019, (ud. 05/03/2019, dep. 02/07/2019), n.17723

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4075-2018 proposto da:

MYCHEF RISTRORAZIONE COMMERCIALE SPA, in persona dell’Amministratore

Delegato, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SARDEGNA 29, presso

lo studio dell’avvocato GIORGIO VASI, rappresentata e difesa dagli

avvocati UMBERTO CAPOLUONGO, LUCA CAPOLUONGO;

– ricorrente –

contro

ALITALIA AIRPORT SPA, IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA, in persona

dei Commissari Straordinari, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

ANGELO SECCHI N. 9, presso lo studio dell’avvocato ATTILIO ZIMATORE,

che la rappresenta e difende;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 4286/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 28/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 05/03/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ALDO

ANGELO DOLMETTA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. – La s.p.a. Alitalia Airport in amministrazione straordinaria ha promosso avanti al Tribunale di Roma azione revocatoria di pagamenti L. Fall., ex art. 67 (come richiamato dal D.Lgs. n. 270 del 1999, art. 49) nei confronti della s.p.a. My Chef Ristorazione.

Con sentenza pubblicata il 12 novembre 2014, il Tribunale ha respinto la domanda, rilevando, da un lato, che una prima serie di (cinque) pagamenti era esente da revocatoria in quanto gli stessi erano stati effettuati da Alitalia “secondo i termini d’uso” (L. Fall., art. 67 comma 3, lett. a); dall’altro, che in relazione a un’altra serie di (otto) pagamenti, pur da considerare anomali, mancava il requisito della scientia decoctionis in capo all’accipiens.

2. – La Corte di Appello di Roma, con sentenza depositata il 28 giugno 2017, ha poi accolto l’appello presentato dalla Procedura, così stabilendo la revoca dei pagamenti in questione.

La Corte territoriale ha rilevato, in particolare, che la dinamica dei pagamenti volta per volta posti in essere non consentiva di “dare atto dell’esistenza di una consuetudine consolidata di tolleranza per pagamenti avvenuti con sensibile ritardo tra le parti, trattandosi di un uso solo allegato ma non dimostrato dall’accipiens (su cui gravava il relativo onere della prova)”.

Ha altresì precisato – in relazione al punto relativo alla scientia decoctionis del contraente in bonis – che, secondo i principi elaborati dalla giurisprudenza di questa Corte, la prova della conoscenza “può essere ricavata in via presuntiva anche dallo stato di insolvenza in cui versi l’intero Gruppo, fermo restando che tale accertamento deve essere effettuato con riferimento alla situazione economica di ogni singola società infragruppo”. Per dedurne, con riferimento al caso di specie, che “la gravissima e annosa crisi finanziaria del Gruppo Alitalia (e delle società che ne facevano parte) non poteva essere ragionevolmente ignorata da un operatore, come My Chef Ristorazione, attivo nel mercato aereoportuale e, come tale, ben in grado di comprendere la portata e l’estensione del dissesto aziendale anche all’indotto della ristorazione di settore”.

3. – Avverso questa pronuncia ha presentato ricorso la s.p.a. My Chef Ristorazione, articolando tre motivi di cassazione.

Ha resistito, con controricorso, la Procedura.

Entrambe le parti hanno altresì depositato memorie.

4. – Il primo motivo di ricorso assume violazione “della L. Fall., art. 67, comma 3, lett. a), in tema di esenzione da revocatoria per i pagamenti eseguiti nei termini d’uso, e dell’art. 1322 c.c., in tema di autonomia contrattuale”.

Ad avviso del ricorrente, la Corte territoriale – “dopo avere condiviso il principio interpretativo del parametro soggettivo” (per cui, in relazione all’eventuale sussistenza di “termini d’uso” dei pagamenti, rilevano pure gli usi negoziali correnti tra le parti, e non solo le prassi in essere nel settore economico di concreto riferimento) – ha per contro assunto a parametro di riscontro le prassi correnti sul mercato e non il reale rapporto tra le parti, dando peso al riguardo al notevole ritardo, rispetto alla scadenza, di certi pagamenti, e senza motivo giudicando senz’altro “antieconomico” il carattere anticipato di certi altri pagamenti.

5. – Il primo motivo di ricorso è inammissibile.

Lo stesso, infatti, non viene a confrontarsi con la ratio decidendi della motivazione adottata dalla Corte romana, che risulta propriamente focalizzata sulla circostanza della mancata sussistenza di un “uso di pagamento” corrente tra le parti: taluni pagamenti avvenendo anche prima della prefissata scadenza, talaltri con ritardo anche molto sensibile.

6. – Il secondo motivo di ricorso si intesta a violazione di legge, in relazione alla L. Fall., art. 67, a “omessa e/o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia” e a “indicazione del fatto specifico non esaminato dalla Corte di Appello e tale da invalidare la ratio decidendi”.

Nel merito, il motivo assume che la Corte di Appello ha errato, avendo ritenuto “sufficiente una conoscenza solo generica e indiziaria della crisi finanziaria, crisi peraltro non riferita peraltro alla specifica società del Gruppo, ma al Gruppo”. Più in particolare, il ricorrente afferma che “dalla crisi finanziaria del Gruppo Alitalia…, la Corte di Appello fa discendere in via automatica e diretta… l’esistenza dello stato di decozione di Alitalia Airport s.p.a.”; e che “dall’astratta conoscibilità della crisi finanziaria del Gruppo fa discendere la scientia di un (presunto) stato di insolvenza di Alitalia Airport”.

Aggiunge, altresì, che la Corte territoriale non ha preso in esame la circostanza che “My Chef, nonostante le notizie di stampa sulla crisi finanziaria della società capo gruppo, ha continuato a fornire i pasti e a far credito ad Alitalia Airport s.p.a., lasciando inalterato il termine di pagamento delle fatture a 60 giorni”.

7. – Il motivo è inammissibile.

Lo stesso, in effetti, si sostanzia nel richiedere una nuova valutazione degli elementi materiali e probatori della fattispecie, che è giudizio per contro precluso all’esame di questa Corte. Del resto, la motivazione svolta dalla Corte territoriale appare ragionevole e plausibile, data anche la rilevanza che la stessa risulta dare allo specifico settore di mercato (la ristorazione aereoportuale) in cui risulta operare la società destinataria dei pagamenti revocati.

A parte questo, va pure osservato che, nel regime vigente, il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, concerne solamente l’omesso esame di un fatto decisivo, che è stato fatto oggetto di discussione tra le parti: e tale non può essere considerata la circostanza che il ricorrente abbia continuato a prestare le proprie forniture ad Alitalia anche durante il periodo in cui le notizie di stampa segnalavano la crisi finanziaria del relativo Gruppo.

8.- Il terzo motivo di ricorso assume violazione delle norme degli art. 112 e 115 c.p.c. e della L. Fall., art. 67, comma 2, “in relazione all’omessa pronuncia su una domanda subordinata avanza dalla convenuta”; “omessa motivazione su un punto decisivo della controversia”; “indicazione del fatto specifico non esaminato dalla Corte di Appello e tale da invalidare la ratio decidendi”.

Nel concreto, il motivo segnala che uno dei pagamenti fatti oggetto di revoca è in realtà anteriore all’inizio del periodo sospetto (come fissato al 14 marzo 2008), posto che il relativo accredito (per la somma di Euro 7.447,57) è caduto il giorno precedente all’avvio dello stesso. E rileva che, in sede di costituzione nel giudizio di primo grado, l’attuale ricorrente ebbe a formulare, tra le altre, una domanda subordinata, intesa comunque a limitare la revoca a “quei soli pagamenti, in relazione ai quali sia ritenuta dimostrata con riferimento all’epoca e alle circostanze in cui vennero effettuati, la ricorrenza dei presupposti di cui alla L. Fall., art. 67”.

9. – Il motivo va accolto, secondo i termini che si vengono a indicare.

Nei fatti, la sentenza della Corte territoriale non risulta esaminare l’eccezione subordinata mossa dalla società convenuta in sede di costituzione del giudizio d primo grado, la parte motivazionale non contendendo alcun riferimento all’accredito avvenuto in data 13 marzo 2008.

Non può essere condiviso, d’altro canto, il rilevo mosso dal controricorrente (anche in sede di memoria), per cui sarebbe stato necessario – al fine di evitare la formazione di un giudicato interno – l’espressa proposizione di un appello incidentale. Il rilievo infatti trascura che – nel giudizio di primo grado – la convenuta My Chef è risultata totalmente vittoriosa, essendo stata in toto respinta la domanda revocatoria promossa dalla Procedura.

10. – La sentenza impugnata va quindi cassata con riferimento al punto oggetto del terzo motivo di ricorso. Di conseguenza, la controversia va rinviata, per quanto di ragione, alla Corte di Appello di Roma, che, in diversa composizione, provvederà anche alle determinazioni relative alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, respinti il primo e il secondo motivo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la controversia alla Corte di Appello di Roma, che, in diversa composizione, provvederà anche alle determinazioni relative alle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione civile, il 5 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2019

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