Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17722 del 29/08/2011

Cassazione civile sez. lav., 29/08/2011, (ud. 28/04/2011, dep. 29/08/2011), n.17722

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. FILABOZZI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO

VITTORIO EMANUELE II 326, presso lo studio dell’avvocato SCOGNAMIGLIO

RENATO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

SCOGNAMIGLIO CLAUDIO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

D.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GERMANICO

172, presso lo studio dell’avvocato PANICI PIER LUIGI, che lo

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 959/2006 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 11/07/2006 R.G.N. 322/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/04/2011 dal Consigliere Dott. ANTONIO FILABOZZI;

udito l’Avvocato SCOGNAMIGLIO CLAUDIO; udito l’Avvocato PANICI

PIERLUIGI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello i che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di Appello di Firenze, riformando la sentenza impugnata, ha dichiarato la nullità della clausola con la quale è stato apposto un termine al contratto di lavoro intervenuto tra D.F. e la Banca Monte dei Paschi di Siena spa in data 26.9.1994 ed ha dichiarato l’esistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a decorrere dalla stessa data, ed ancora in atto, condannando la Banca al pagamento delle retribuzioni dalla data della messa in mora, detratto l’aliunde perceptum. A tale conclusione la Corte territoriale è pervenuta ritenendo che l’apposizione del termine al contratto di lavoro con cui il D. era stato assunto per la “necessità di far fronte con urgenza all’attività di notificazione degli atti di riscossione entro i termini previsti dalla legge” non poteva trovare giustificazione nella clausola del contratto collettivo aziendale, che prevedeva la possibilità di assunzioni a termine di dipendenti da adibire alla notifica degli atti di riscossione anche in periodi diversi da quelli previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro, perchè detta clausola doveva ritenersi nulla, non contenendo una descrizione predeterminata della fattispecie avente contenuto normativo e non essendo, dunque, compatibile con la disciplina delineata dalla L. n. 56 del 1987. Nè l’apposizione del termine poteva ritenersi giustificata ai sensi della L. n. 230 del 1962, art. 1, comma 2, poichè, come risultava dalle indagini del consulente tecnico d’ufficio, non vi era alcuna corrispondenza fra la causale indicata dal datore di lavoro nel contratto a termine e la concreta utilizzazione del lavoratore, che era stato assunto in un periodo durante il quale non si era avuto alcun particolare flusso di lavoro e, dunque, non per l’esecuzione di un’opera o di un servizio definito e predeterminato nel tempo ed avente carattere straordinario od occasionale.

Avverso tale sentenza ricorre per cassazione la Banca Monte dei Paschi di Siena spa affidandosi a tredici motivi di ricorso cui resiste con controricorso D.F..

Entrambe le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 – Preliminarmente, devono essere respinte le eccezioni di inammissibilità del ricorso sollevate dal controricorrente e quella di inammissibilità del controricorso sollevata dalla Banca con la memoria ex art. 378 c.p.c..

2.- E’ infondata, anzitutto, l’eccezione di tardività della notifica del ricorso per cassazione effettuata al difensore a mezzo del servizio postale nel domicilio eletto per il giudizio. Al riguardo, va ribadito che, come più volte affermato da questa Corte, a seguito della sentenza della Corte cost. n. 477 del 2002, la notificazione a mezzo posta del ricorso per cassazione deve ritenersi tempestiva per il ricorrente se, come nel caso di specie, entro il prescritto termine perentorio, il ricorso da notificare sia dallo stesso ricorrente consegnato all’ufficiale giudiziario (cfr. ex multis Cass. sez. unite n. 7607/2010, Cass. n. 359/2010, Cass. n. 239/2006, Cass. n. 11140/2004).

3.- E’ parimenti infondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per mancata specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda, avendo, al contrario, la Banca fatto specifico riferimento, nei singoli motivi, ai contratti e agli accordi collettivi oggetto di esame nella presente causa, trascrivendo altresì il testo delle clausole che venivano in considerazione e specificando la sede in cui il documento era rinvenibile (cfr. in particolare pagg. 24, 25, 32, 33, 37 e 38 del ricorso per cassazione).

4.- E’ palesemente infondata anche l’eccezione di difetto di specificità dei motivi di ricorso che denunciano congiuntamente la “violazione o falsa applicazione di legge”, in quanto ciò che rileva ai fini della ammissibilità del motivo di ricorso con il quale si denuncia una violazione di norme di diritto è che in concreto il ricorrente abbia chiaramente esposto le ragioni di diritto per le quali, a suo avviso, la statuizione impugnata avrebbe violato le norme indicate (Cass. 3941/2002), mentre la configurazione formale della rubrica del motivo di gravame non ha contenuto vincolante per la qualificazione del vizio denunciato, poichè è solo l’esposizione delle ragioni di diritto della impugnazione che chiarisce e qualifica, sotto il profilo giuridico, il contenuto della censura (Cass. 7882/2006).

5.- La ricorrente ha eccepito l’inammissibilità del controricorso per la mancata esposizione sommaria dei fatti di causa, come prescritta dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, richiamato dall’art. 370 c.p.c., comma 2.

Anche tale eccezione è infondata, dovendo richiamarsi il principio, più volte ribadito da questa Corte, secondo cui nel giudizio per cassazione sono necessari per l’ammissibilità del controricorso gli elementi indispensabili per la sua identificazione (l’indirizzo alla S.C., l’indicazione delle parti e della sentenza impugnata) e per la validità della costituzione nel processo (la sottoscrizione di un avvocato iscritto all’albo, munito di procura l’indicazione della procura), mentre sono rimessi alla prudente valutazione della parte l’esposizione più o meno analitica dei fatti della causa e delle ragioni dedotte per contrastare i motivi addotti. Ne consegue che il precetto dell’art. 370 c.p.c., comma 2 (per il quale “al controricorso si applicano le norme degli artt. 365 e 366, in quanto è possibile”) è sostanzialmente rispettato anche quando il controricorso non contenga l’autonoma “esposizione sommaria dei fatti della causa” (art. 366 c.p.c., n. 3), ma faccia semplicemente riferimento ai fatti esposti nella sentenza impugnata, ovvero alla narrazione di essi contenuta nel ricorso, e ciò anche se il richiamo sia soltanto implicito (Cass. n. 241/2006, Cass. n. 14474/2004).

Nella specie, il controricorso, pur non contenendo una autonoma esposizione dei fatti di causa, ne fa ampio richiamo attraverso la trascrizione delle parti essenziali dell’atto di appello (riportate alle pagg. 7-12 del controricorso), e ciò è sufficiente a far ritenere la conformità dell’atto al modello previsto dall’art. 370 c.p.c..

6.- Con i primi tre motivi la società denuncia sotto diversi profili giuridici il vizio di omessa pronuncia sull’eccezione di giudicato (interno) sollevata dalla società sul rilievo della mancata impugnazione di una delle rationes decidendi della sentenza di primo grado, e cioè di quella relativa alla validità dei contratti a tempo determinato perchè legittimati dagli accordi collettivi (nazionale e aziendali) stipulati ai sensi della L. n. 56 del 1987, art. 23. In particolare deduce che la Corte d’appello non avrebbe preso in considerazione l’eccezione di giudicato che la Banca aveva sollevato relativamente alla mancata impugnazione della statuizione con cui il giudice di primo grado aveva ritenuto la legittimità dei primi due contratti a termine con i quali il D. era stato assunto come messo notificatore, siccome legittimati dalla disposizione di legge sopra indicata.

7.- Con i motivi dal quarto al nono la società deduce la violazione, sotto diversi profili, della L. n. 56 del 1987, art. 23, del c.c.n.l.

del 12.7.1991 e dell’accordo aziendale del 16.12.1993, addebitando alla Corte d’appello anche il vizio di carenza o contraddittorietà della motivazione in ordine a un fatto decisivo della controversia.

In particolare, la Corte territoriale avrebbe erroneamente affermato che gli accordi collettivi stipulati ai sensi della suddetta disposizione di legge non avrebbero assolto una funzione normativa, ma di mera validazione delle scelte datoriali, ed avrebbe inoltre erroneamente ritenuto che il datore di lavoro dovesse fornire la prova di un collegamento fra l’assunzione del singolo lavoratore e le esigenze eccezionali richiamate dagli accordi sindacali per giustificare l’autorizzazione della stipulazione di contratti di lavoro a termine, pur in assenza di una specifica indicazione contenuta, in questo senso, nell’accordo sindacale.

8.- Con il decimo e l’undicesimo motivo la società deduce la violazione della L. n. 230 del 1962, art. 1, comma 2, lett. c), addebitando alla sentenza impugnata anche un vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia, relativamente alla statuizione con cui la Corte d’appello ha ritenuto, sulla base delle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio, che l’assunzione a termine si fosse verificata per un periodo durante il quale non si era avuto alcun particolare flusso di lavoro e che dovesse pertanto escludersi che detta assunzione fosse giustificata alla stregua del disposto dell’art. 1, comma 2, lett. c) L. cit., ovvero che trovasse giustificazione nell’esecuzione di un’opera o di un servizio predeterminato nel tempo avente carattere straordinario od occasionale.

9.- Con gli ultimi due motivi di ricorso la società lamenta ancora che la Corte d’appello avrebbe erroneamente escluso che, nella fattispecie in esame, fossero configurabili i presupposti della risoluzione per mutuo consenso del rapporto a tempo indeterminato, in ipotesi costituito tra le parti in conseguenza della invalidità della clausola con cui era stato apposto un termine al contratto di lavoro, escludendo in particolare il rilievo che, nella specie, assumeva la rilevante lunghezza dell’intervallo tra i singoli rapporti a termine e tra la scadenza dell’ultimo contratto e la proposizione della richiesta del tentativo di conciliazione (e della successiva domanda giudiziale).

10.- Le censure relative al vizio di omessa pronuncia sull’eccezione di giudicato sollevata in appello dalla società allora appellata sono infondate. Come si rileva anche dalla lettura della sentenza impugnata – e, più specificamente, dal contenuto dell’atto di appello, che, come si è detto, il D. ha trascritto nelle sue parti essenziali nel controricorso – il lavoratore ha riprodotto in appello, come specifici motivi di impugnazione, tutti gli argomenti svolti nel corso del giudizio di primo grado in ordine alla dedotta illegittimità dei contratti a termine (anche ai sensi della L. n. 56 del 1987, art. 23) ed ha espressamente concluso chiedendo l’integrale riforma della sentenza di primo grado. La Corte d’appello, dopo avere correttamente individuato l’ambito effettivo del devolutum, e dopo aver dato atto della proposizione, da parte della Banca, dell’eccezione di giudicato (vedi pag. 2 della sentenza impugnata), ha esaminato tutti i punti controversi di cui era stato chiesto il riesame ed ha, così, implicitamente – e per quanto detto correttamente – disatteso tale eccezione. Le contrarie affermazioni della ricorrente non trovano riscontro negli atti del processo e vanno, dunque, respinte.

11 – I motivi dal quarto all’undicesimo, da esaminarsi congiuntamente per riguardare problematiche tra loro strettamente connesse, vanno rigettati anche se la motivazione che sorregge l’impugnata sentenza va parzialmente corretta da questa Corte di cassazione nell’esercizio dei poteri di cui all’art. 384 c.p.c., comma 4.

Va premesso che i contratti a termine in esame sono stati stipulati ai sensi della L. n. 56 del 1987, art. 23, i primi due richiamando la “necessità di far fronte con urgenza all’attività di notificazione degli atti di riscossione entro i termini previsti dalla legge”, con riferimento alle ipotesi previste dal c.c.n.l. del 12.7.1991 e dall’accordo sindacale del 16.12.1993, e il terzo con riferimento all’accordo sindacale del 3.4.1997 per lo svolgimento di mansioni di “ufficiale di riscossione”.

Sull’interpretazione della L. n. 56 del 1987, art. 23, la giurisprudenza della Corte, a seguito dell’intervento delle Sezioni unite a composizione di contrasto di giurisprudenza (sentenza 2 marzo 2006, n. 4588), si è consolidata nel senso che le assunzioni disposte ai sensi della L. n. 56 del 1987, art. 23, che demanda alla contrattazione collettiva la possibilità di individuare – oltre le fattispecie tassativamente previste dalla legge – nuove ipotesi di apposizione di un termine alla durata del rapporto di lavoro, configura una vera e propria “delega in bianco” a favore dei sindacati, i quali, pertanto, senza essere vincolati alla individuazione di figure di contratto a termine omologhe a quelle previste per legge, possono legittimare il ricorso al contratto di lavoro a termine per causali di carattere oggettivo ed anche – alla stregua di esigenze riscontrabili a livello nazionale o locale – per ragioni di tipo meramente “soggettivo”, costituendo l’esame congiunto delle parti sociali sulle necessità del mercato idonea garanzia per i lavoratori e per un’efficace salvaguardia dei loro diritti (cfr. ex plurimis Cass. n. 8317/2006, Cass. n. 7533/2006, Cass. n. 5793/2006, Cass. n. 5619/2006). Deve aggiungersi che, proprio perchè si tratta di una delega in bianco, in essa può ritenersi compresa anche la possibilità che la contrattazione collettiva nazionale o locale rimetta a sua volta alla contrattazione collettiva aziendale l’individuazione del presupposto di fatto per la legittima apposizione del termine al contratto di lavoro, maggiormente idonea, soprattutto ove si tratti di aziende medio grandi o dislocate diffusamente sul territorio, ad individuare ipotesi ulteriori di legittima apposizione del termine al contratto di lavoro, fermo restando però che non è consentita la mera indicazione del numero (o della percentuale) dei lavoratori da assumere a termine, nè tanto meno il mero coinvolgimento del sindacato nell’individuazione (seppur concertata, ma) nominatim di lavoratori da assumere a termine, dovendo l’accordo sindacale avere pur sempre una funzione normativa e non già meramente obbligatoria, nè di mero avallo delle determinazioni delle parti del rapporto (cfr. in motivazione Cass. n. 5619/2006 cit.).

Anche nelle ipotesi previste dalla L. n. 56 del 1987, art. 23, resta, peraltro, a carico del datore di lavoro l’onere della prova dell’esistenza delle condizioni che giustificano l’assunzione a termine, L. n. 230 del 1962, ex art. 3. Al riguardo, va rimarcato che, come già ripetutamente affermato da questa Corte – cfr. ex plurimis Cass. n. 14877/2006, Cass. n. 8294/2006, Cass. n. 5619/2006, Cass. n. 4862/2005 – la L. n. 56 del 1987, art. 23, ha sì devoluto alla competenza della contrattazione collettiva la determinazione delle ipotesi in cui è consentita l’apposizione del termine al contratto di lavoro (nel presupposto dell’idoneità di tale competenza a fornire tutela adeguata contro i possibili abusi), ma le ipotesi in questione sono state innestate nella disciplina generale dettata in materia dalla L. n. 230 del 1962 ed inserite nel sistema da questa delineato.

Una sostanziale riforma del tipo contrattuale, nel segno di una minore rigidità (ma non certo di una liberalizzazione: vedi Corte cost. n. 41 del 2000) della disciplina dello strumento negoziale, si è avuta soltanto con il D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, che, appunto, reca l’abrogazione delle disposizioni della L. 18 aprile 1962, n. 230, e delle altre disposizioni modificative o integrative (art. 11). Si tratta, peraltro, di una disciplina dettata senza alcuna efficacia retroattiva, che non spiega, quindi, effetti sui contratti a termine stipulati nel vigore della previgente normativa, neanche nel caso in cui gli effetti di tali contratti siano destinati a protrarsi nel tempo sino ad epoca successiva alla sua entrata in vigore. L’impianto di fondo del sistema delineato dalla L. 18 aprile 1962, n. 230, non è stato modificato neppure dalla previsione della L. 24 giugno 1997, n. 196, art. 12, che, sostituendo soltanto la L. n. 230 del 1962, art. 2, comma 2, ha disegnato un nuovo quadro normativo limitatamente alle sanzioni comminate per la violazione dei limiti posti alla stipulazione dei contratti a termine.

12.- Nella specie, l’accoglimento dell’appello del lavoratore risulta motivato, nella sentenza impugnata, sostanzialmente con due argomentazioni: a) la clausola del contratto aziendale invocata dall’appellata a sostegno della legittimità del primo contratto a termine non era “strumento idoneo a prevedere ipotesi autorizzatorie relativamente alla apposizione del termine”, in quanto “del tutto priva di funzione normativa” e avente “mero contenuto obbligatorio”, nè era utilizzabile la clausola del c.c.n.l. (art. 32), perchè era pacifico in causa che non fossero stati rispettati i termini cronologici ivi previsti; b) non vi era alcuna corrispondenza, nè coerenza cronologica, fra la causale astrattamente indicata dal datore di lavoro nel contratto a termine e la concreta utilizzazione del lavoratore, posto che l’assunzione si era verificata per un periodo durante il quale non si era avuto alcun particolare flusso di lavoro, mentre proprio alla data di cessazione del contratto (novembre 1994) si era verificato un apprezzabile incremento di lavoro.

13.- La prima argomentazione non è condivisibile, giacchè, come è già stato precisato, l’unico limite che in questa materia incontra l’autonomia collettiva, oltre a quello di stabilire la percentuale di lavoratori a termine rispetto alla percentuale di lavoratori a tempo determinato, è quello del rispetto del principio per cui l’accordo sindacale deve avere pur sempre una funzione normativa, sicchè “non è consentita la mera indicazione del numero (o della percentuale) dei lavoratori da assumere a termine, nè tanto meno il mero coinvolgimento del sindacato nell’individuazione (seppur concertata, ma) nominatim di lavoratori da assumere a termine”, circostanze queste che non si riscontrano nella fattispecie in esame, posto che, attraverso il richiamo all’art. 32 del c.c.n.l., (“anche in periodi diversi da quelli previsti dall’art. 32 …”), la clausola dell’accordo aziendale che autorizza l’apposizione del termine al contratto di lavoro, fa pur sempre riferimento ad una ipotesi di assunzione “in via straordinaria” di messi notificatori “da adibire alla notifica degli atti di riscossione” (così l’art. 32 c.c.n.l.), e dunque ad una circostanza che ha indubbiamente carattere generale ed astratto, risultando così legittimamente esercitata la delega attribuita dall’art. 23 cit. all’autonomia collettiva.

14.- Come si è detto, la Corte d’appello ha argomentato circa la mancata corrispondenza e coerenza cronologica fra la causale astrattamente indicata dal datore di lavoro nel contratto a termine e la concreta utilizzazione del lavoratore, rilevando che, stando alle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio, per quanto riguarda specificamente il periodo in cui si era svolto il primo contratto a termine, il contratto stesso aveva avuto esecuzione in un periodo nel quale non vi era stato un particolare flusso di lavoro ed era cessato, viceversa, proprio quando si era verificato “un notevole incremento di lavoro (nell’ottobre del 1994 erano stati emessi 14.224 avvisi e nel novembre – data di cessazione del contratto – ben 69.692 avvisi)”, sicchè il dato oggettivo deponeva per “un difetto evidentissimo fra la astratta causale dell’assunzione ed il concreto svolgersi dell’attività, denunciando, quantomeno avuto riguardo al periodo considerato, un notevole scollamento fra le ragioni enunciate e la concreta utilizzazione del lavoratore”. In sostanza, secondo i giudici di merito, nella fattispecie in esame non poteva dirsi assolto l’onere incombente a carico del datore di lavoro L. n. 230 del 1962, ex art. 3 – applicabile, come detto, anche nelle ipotesi previste dalla L. n. 56 del 1987, art. 23 – di provare, ai fini della legittimità dell’assunzione, la sussistenza delle “condizioni che giustificano l’assunzione a termine”, avuto riguardo alla concreta utilizzazione del lavoratore.

15.- Si tratta di una valutazione di fatto, devoluta al giudice del merito, non censurabile in sede di legittimità in quanto comunque assistita da motivazione sufficiente e non contraddittoria; anche perchè la ricorrente, oltre a lamentare l’omessa considerazione di “elementi di fatto acquisiti dal c.t.u.”, che risultano invece abbondantemente presi esame dalla Corte territoriale (vedi in particolare la terzultima pagina della sentenza impugnata), finisce, in definitiva, per richiedere una revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito e, così, una nuova pronuncia sul fatto, che è sicuramente estranea alla natura e alle finalità del giudizio di cassazione. Al riguardo, va rimarcato che il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione denunciabile con ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, ricorre soltanto quando nel ragionamento del giudice di merito sia riscontrabile il mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili d’ufficio, ovvero un insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione, mentre tale vizio non si configura allorchè il giudice di merito abbia semplicemente attribuito agli elementi valutati un valore e un significato diversi dalle aspettative e dalle deduzioni di parte, spettando solo al giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova, mentre alla S.C. non è conferito il potere di riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa, bensì solo quello di controllare, sotto il profilo logico e formale e della correttezza giuridica, l’esame la valutazione compiuti dal giudice del merito, cui è riservato l’apprezzamento dei fatti (cfr. ex plurimis Cass. n. 10657/2010, Cass. n. 9908/2010, Cass. n. 27162/2009, Cass. n. 13157/2009, Cass. n. 6694/2009, Cass. n. 42/2009).

Le censure espresse dalla ricorrente con i motivi in esame devono essere pertanto respinte sia pure correggendo la motivazione nel senso sopra indicato.

16.- Anche gli ultimi due motivi di ricorso devono essere rigettati.

Questa Corte ha, anche recentemente, ribadito che nel giudizio instaurato ai fini del riconoscimento della sussistenza di un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sul presupposto dell’illegittima apposizione al contratto di un termine finale ormai scaduto, affinchè possa configurarsi una risoluzione del rapporto per mutuo consenso, è necessario che sia accertata – sulla base del lasso di tempo trascorso dopo la conclusione dell’ultimo contratto a termine, nonchè del comportamento tenuto dalle parti e di eventuali circostanze significative – una chiara e certa comune volontà delle parti medesime di porre definitivamente fine ad ogni rapporto lavorativo; la valutazione del significato e della portata del complesso di tali elementi di fatto compete al giudice di merito, le cui conclusioni sono incensurabili in sede di legittimità se non sussistono vizi logici o errori di diritto (cfr. ex plurimis Cass. n. 5887/2011, Cass. n. 65/2011, Cass. n. 26935/2008, Cass. n. 20390/2007, Cass. n. 8903/2007).

Non si è discostata da tali principi la Corte territoriale con l’affermazione che, in difetto altri significativi elementi di riscontro, che era onere della società appellata dedurre e provare, il mero decorso del tempo dopo la scadenza del contratto a tempo determinato non era sufficiente a dimostrare una “chiara e certa comune volontà delle parti … di porre definitivamente fine ad ogni rapporto lavorativo”. Le contrarie affermazioni della società ricorrente si risolvono poi nella contestazione diretta (inammissibile in questa sede) del giudizio di merito, giudizio che risulta motivato in modo sufficiente e logico con riferimento, come già detto, alla insufficienza di elementi significativi ed univoci che depongano oggettivamente per l’avvenuto scioglimento consensuale del rapporto.

17.- In conclusione, il ricorso deve essere rigettato con la conferma della sentenza impugnata, sia pure corretta nella motivazione nel senso che si è sopra indicato, dovendosi ritenere assorbite in quanto sinora detto, tutte le censure non espressamente esaminate.

18.- Sussistono giusti motivi, desumibili sia dalla parziale correzione della motivazione della sentenza impugnata sia dal rigetto delle diverse eccezioni preliminari formulate dal controricorrente, per compensare integralmente tra le parti le spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; spese compensate.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 agosto 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA