Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17722 del 02/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 02/07/2019, (ud. 05/03/2019, dep. 02/07/2019), n.17722

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10888-2017 proposto da:

S.A.F., S.F., S.P.,

S.C.F., elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE TIZIANO 108, presso

lo studio dell’avvocato GIORGIO ALLOCCA, che li rappresenta e

difende unitamente all’avvocato SILVANA BRUSCHI;

– ricorrenti –

contro

INTESA SANPAOLO SPA, in persona del procuratore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE AVEZZANA 31, presso

lo studio dell’avvocato ALESSANDRA FLAUTI, rappresentata e difesa

dall’avvocato FRANCESCO RADAELLI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 581/2017 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 13/02/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 05/03/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ALDO

ANGELO DOLMETTA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. – I signori S.F., P., A.F. e S.C. hanno proposto opposizione avverso il D.I. n. 480 del 1013 emesso nei loro confronti (quali garanti della s.r.l. Edilstrade) dal Tribunale di Pavia dietro ricorso di Banca Intesa SanPaolo. Con sentenza del 18 giugno 2015, il Tribunale di Pavia ha rigettato l’opposizione così proposta.

I signori S. hanno interposto appello avverso la pronuncia pavese, nella resistenza della Banca.

2. – La Corte di Appello di Milano ha rigettato il proposto appello, così confermando la sentenza impugnata.

Ha osservato, in particolare, la Corte territoriale che la censura proposta dagli appellanti contro la qualificazione della garanzia da loro prestata in termini di contratto autonomo, che era stata accolta dal Tribunale, era “inammissibile per mancanza di specificità”: posto che non metteva in discussione la ratio decidendi della decisione del primo grado, centrata sulla presenza nel contratto di una clausola di pagamento a prima richiesta, “senza possibilità di proporre eccezioni relative al rapporto di provvista anche in caso di invalidità di questo”.

Ha anche aggiunto che inammissibile risultava pure il motivo (al precedente subordinato), per cui – a considerare il contratto intercorso con la banca in termini di contratto autonomo di garanzia – questo doveva ritenersi nullo: gli appellanti non avendo mosso “alcuna critica” al rilievo del Tribunale, per cui “il contratto di garanzia autonoma è valido ed efficace in quanto non sono state allegate dagli opponenti circostanza idonee a sostenere la nullità denunziata in relazione ad asserito stato di bisogno e all’approfittamento in mala fede da parte della banca”.

In via ulteriore, la Corte milanese ha rilevato l’inammissibilità del rilievo di usurarietà dei tassi applicati al rapporto garantito, osservando che gli “appellanti non hanno specificato gli elementi che il giudice di prime cure avrebbe dovuto esaminare al fine di accertare l’usurarietà degli interessi” in questione.

3. – Avvero questa pronuncia i signori S. hanno proposto ricorso, articolando tre motivi di cassazione.

Ha resistito, con controricorso, Banca Intesa.

4. – Il primo motivo assume vizio di violazione di legge in punto di “qualificazione del contratto in essere tra le parti”.

Ad avviso dei ricorrenti, quello da loro sottoscritto è un contratto di fideiussione, non già un contratto autonomo: “se si analizza il documento, non può che ritenersi che ci si trovi di fronte a un contratto di fideiussione, come tale qualificato anche da parte avversaria”.

5. – Il motivo è inammissibile, in quanto assolutamente generico.

In effetti, i ricorrenti non esplicitano le ragioni per cui il testo contrattuale (che, peraltro, non sono risulta inglobato nel ricorso) dovrebbe portare a prediligere una qualificazione fin termini di fideiussione, piuttosto che di contratto autonomo.

6. – Il secondo motivo assume violazione di legge, per non avere il giudice del merito rilevato la nullità del contratto, una volta assuntolo quale contratto autonomo.

Assumono i ricorrenti che tale nullità discende dalla “mancanza di contrattazione tra le parti, nel senso che nel valutare la “comune intenzione delle parti”, si deve ritenere che non fosse “intenzione” delle parti stipulare un contratto autonomo di garanzia”.

7. – Il motivo è inammissibile.

Si deve infatti osservare – di là di ogni altro rilievo – che l’accertamento della “comune intenzione delle parti” è compito riservato al giudice del merito. Nè i ricorrenti hanno sollevato vizio di omesso esame di fatto decisivo e controverso ex art. 360 c.p.c., n. 5.

8. – Il terzo motivo di ricorso assume “errata applicazione delle norme di diritto, in merito all’onere della prova”.

Rilevano i ricorrenti che l'”istituto di credito avrebbe dovuto depositare gli estratti di c/c per tutta la durata del rapporto, mentre per sua stessa ammissione ha depositato solo parte degli stessi”.

9. – Il motivo è inammissibile.

In effetti, lo stesso difetta del pure necessario requisito di autosufficienza di cui all’art. 366 c.p.c., posto che i ricorrenti non indicano gli atti e i luoghi in cui il rilievo è stato introdotto nell’ambito del giudizio di merito. Come, per contro, avrebbero dovuto senz’altro fare, se non altro in ragione del fatto che la sentenza impugnata non tocca per nulla il tema qui sollevato.

10. – In conclusione, il ricorso dev’essere dichiarato inammissibile.

Le spese seguono il criterio della soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida nella somma di Euro 5.100.00 (di cui Euro 100,00 per esborsi).

Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, secondo il disposto dell’art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione civile, il 5 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2019

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