Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17721 del 29/08/2011

Cassazione civile sez. lav., 29/08/2011, (ud. 12/04/2011, dep. 29/08/2011), n.17721

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – rel. Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

F.U., C.S., F.F., C.

V., M.F., F.S., F.D.,

FA.SA., P.B., A.M., S.

L., V.A., C.P., T.

U., C.F., F.G., L.L.,

G.V., V.F., I.R.,

P.A., R.A., tutti elettivamente domiciliati

in ROMA, VIA GIORDANO BRUNO 47 SCALA 5, presso lo studio

dell’avvocato MARRAZZO LUISA, rappresentati e difesi dall’avvocato

PERRI CARMELA, giusta delega in atti;

– ricorrenti –

contro

CONSORZIO DI BONIFICA DEL POLLINO, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

PRINCIPE AMEDEO 126, presso lo STUDIO AVV.TO SERAFINO CONFORTI E

PAOLA D’ELIA, rappresentato e difeso dall’avvocato NUCCI ORNELLA,

giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 66 8/2 006 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 27/06/2006, r.g.n. 328/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/04/2011 dal Consigliere Dott. LUCIA TRIA;

udito l’Avvocato ANTONIO VALLEBONA per delega CARMELA PERRI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CESQUI Elisabetta che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- La sentenza attualmente impugnata respinge l’appello proposto da C.V. e gli altri ventuno attuali ricorrenti avverso la sentenza del Tribunale di Castrovillari n. 728 del 3 ottobre 2003, di rigetto della domanda dagli stessi proposta nei confronti del Consorzio di bonifica del Pollino per ottenere il pagamento della retribuzione, con regolarizzazione della posizione previdenziale, maturata nei periodi non lavorati tra un contratto di lavoro a termine e quello successivo, in seguito alla declaratoria di illegittimità dell’apposizione del termine e del diritto alla stabilità del posto di lavoro a decorrere dalla prima assunzione.

Secondo la Corte d’appello di Catanzaro, in primo luogo, deve essere disattesa l’eccezione prospettata dal Consorzio appellato di inammissibilità della domanda per mutamento del petitum e della causa petendi, desumibile dalla mancata indicazione nel ricorso di appello dell’inizio del rapporto e della somma richiesta. Infatti, il mancato riferimento all’iniziale assunzione è giustificato dalla avvenuta dichiarazione della prescrizione della pretesa fino al 9 luglio 1992, ad opera della sentenza di primo grado, cui consegue anche che l’indicazione della somma richiesta da ciascuno dei lavoratori – contenuta nel ricorso introduttivo – non è più corrispondente all’operata riduzione della domanda per effetto della prescrizione, di cui si è detto.

Anche l’eccezione di inammissibilità della domanda per giudicato esterno deve essere respinta, in quanto le sentenze del Pretore di Cosenza n. 645 e n. 646 del 14 giugno 1997 (divenute esecutive per omessa impugnazione) invocate dai ricorrenti si riferiscono a giudizi nei quali i ricorrenti stessi non avevano avanzato alcuna richiesta economica, di tipo retributivo e di altro tipo, sicchè manca una pronuncia che abbia deciso sulla questione oggetto del presente giudizio.

Nel merito, l’appello deve essere respinto in quanto è corretta la decisione del Tribunale di disattendere la domanda di riconoscimento delle retribuzioni per i periodi (non lavorati) di intervallo tra la cessazione di un contratto a termine e la stipulazione di quello successivo a causa della mancanza di offerta della prestazione da parte dei lavoratori.

Tale offerta non poteva certamente presumersi, in considerazione sia della complessiva normativa applicabile pro tempore che poneva limiti molto restrittivi all’assunzione di lavoratori idraulico-forestali da parte della Regione Calabria, dei consorzi e degli enti regionali interessati, sia del comportamento del Consorzio di bonifica del Pollino, che in più occasioni aveva assunto determinazioni nelle quali aveva manifestato la volontà di rifiutare la prestazione lavorativa nei periodi di intervallo tra un contratto a termine e quello successivo.

2 – Il ricorso di C.V. e degli altri ventuno lavoratori indicati in epigrafe domanda la cassazione della sentenza per due articolati motivi; resiste, con controricorso il Consorzio di bonifica del Pollino.

C.V. e gli altri ricorrenti depositano anche memoria ex art. 378 cod. proc. civ..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Il Collegio raccomanda la motivazione semplificata.

2.- Il titolo del primo motivo di ricorso è formulato nel seguente modo: “Violazione di legge. Insufficiente e contraddittoria motivazione. Omesso esame di punto decisivo. Violazione artt. 112, 346, 434 cod. proc. civ. Violazione e falsa applicazione artt. 2909, 2935, 2946, 2948 cod. civ.”.

Il titolo del secondo motivo di ricorso è formulato nel seguente modo: “Violazione di legge. Illogica, insufficiente e contraddittoria motivazione. Omesso esame di punto decisivo. Violazione artt. 112, 346 cod. proc. civ., art. 2909 cod. civ.; violazione e falsa applicazione art. 2112 cod. civ. e D.L. 15 giugno 1984, n. 233, convertito in L. 4 agosto 1984, n. 442”.

3- Quanto al contenuto, tutte le censure, esposte in modo piuttosto confuso e prolisso, si risolvono, nonostante il formale richiamo nella intestazione dei motivi alla violazione di norme di legge, nella denuncia di non ben specificati vizi di motivazione della sentenza impugnata per errata valutazone del materiale probatorio acquisito, ai fini della ricostruzione dei fatti.

Peraltro, l’aspetto che riveste carattere assorbente è che la formulazione dei motivi non è conforme all’art. 366 bis cod. proc. civ. (applicabile nella specie ratione temporis).

E’ noto, infatti che il suddetto art. 366 bis cod. proc. civ. esige, a pena di inammissibilità, che, nei casi previsti dall’art. 360 cod. proc. civ., numeri 1, 2, 3 e 4, il motivo sia illustrato con un quesito di diritto e, nel caso previsto dal n. 5 del citato articolo, che l’illustrazione contenga la chiara indicazione del fatto controverso, in relazione al quale la motivazione si assume che sia omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza la renda inidonea a giustificare la decisione.

In particolare, nel primo dei suddetti casi ciascuna censura deve, all’esito della sua illustrazione, tradursi in un quesito di diritto, la cui enunciazione (e formalità espressiva) va funzionalizzata, come attestato dall’art. 384 cod. proc. civ., all’enunciazione del principio di diritto ovvero a dieta giurisprudenziali su questioni di diritto di particolare importanza, mentre, ove venga in rilievo il motivo di cui all’art. 360 cod. proc. civ., n. 5 (il cui oggetto riguarda il solo iter argomentativo della decisione impugnata), è richiesta una illustrazione che, pur libera da rigidità formali, si deve concretizzare in una esposizione chiara e sintetica del fatto controverso – in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria – ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza rende inidonea la motivazione a giustificare la decisione (vedi, per tutte: Cass. 25 febbraio 2009, n. 4556).

Nella specie tale disposizione non è stata, all’evidenza, rispettata e tanto basta per pervenire alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 10,00 per esborsi, Euro 2.200,00 per onorario, oltre IVA e CPA e spese generali.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Lavoro, il 12 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 agosto 2011

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