Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17721 del 29/07/2010

Cassazione civile sez. lav., 29/07/2010, (ud. 19/05/2010, dep. 29/07/2010), n.17721

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA

CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati TADRIS

PATRIZIA, ANTONIETTA CORETTI, giusta procura speciale in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

B.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FULCIERI

PAOLUCCI DE CALBOLI 60, presso lo studio dell’avvocato AMMIRATI

CINZIA, rappresentata e difesa dall’avvocato GALLO FRANCESCO PAOLO,

giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 123 9/2008 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO

dell’1/04/08, depositata il 28/04/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/05/2010 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA LA TERZA;

è presente l’Avvocato Generale in persona del Dott. IANNELLI

Domenico.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Letta la sentenza con cui la Corte d’appello di Catanzaro accoglieva la domanda proposta da B.R. nei confronti dell’Inps per il riconoscimento dell’indennità di maternità in relazione al parto del (OMISSIS), rigettando l’eccezione di decadenza di cui al D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47 perchè non vi era stato probvedimento espresso di rigetto e quindi mancavano le indicazioni previste dall’ultima parte del suddetto art. 47;

Letto il ricorso che l’Inps propone deducendo la violazione del D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47 e del D.L. n. 384 del 1992, art. 4 essendosi verificata la decadenza dall’azione giudiziaria, perchè la domanda amministrativa per l’astensione obbligatoria era stata proposta il 23.7.93 e quella per l’astensione facoltativa il 26.11.93, mentre l’azione giudiziaria era iniziata il 19.10.95 e quindi oltre il termine massimo di un anno e trecento giorni dalla domanda amministrativa medesima; Letto il controricorso;

Ritenuto che il ricorso è ammissibile contenendo il quesito di diritto prescritto dall’art. 366 bis cod. proc. civ. ed è fondato, come ritenuto nella relazione resa ex art. 380 bis c.p.c.;

Sulla questione della decadenza (deducibile per la prima volta in questa sede, giacchè in sentenza risultano gli elementi di fatto rilevanti, come la data della domanda amministrativa e quella di inizio dell’azione giudiziaria) si sono pronunciate di recente le Sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 12718 del 29/05/2009, con cui si è affermato: “In tema di decadenza dall’azione giudiziaria per il conseguimento di prestazioni previdenziali, il D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art. 47 (nel testo modificato dal D.L. 19 settembre 1992, n. 384, art. 4 convertito, con modificazioni, nella L. 14 novembre 1992, n. 438) dopo avere enunciato due diverse decorrenze delle decadenze riguardanti dette prestazioni (dalla data della comunicazione della decisione del ricorso amministrativo o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della detta decisione), individua infine – nella “scadenza dei termini prescritti per l’esaurimento del procedimento amministrativo” – la soglia di trecento giorni (risultante dalla somma del termine presuntivo di centoventi giorni dalla data di presentazione della richiesta di prestazione di cui alla L. 11 agosto 1973, n. 533, art. 7 e di centottanta giorni, previsto dalla L. 9 marzo 1989, n. 88, art. 46, commi 5 e 6), oltre la quale la presentazione di un ricorso tardivo – pur restando rilevante ai fini della procedibilità dell’azione giudiziaria – non consente lo spostamento in avanti del “dies a quo” per l’inizio del computo del termine decadenziale (di tre anni o di un anno).

Ne consegue che, al fine di impedirne qualsiasi sforamento in ragione della natura pubblica della decadenza regolata dall’anzidetto art. 47, il termine decorre, oltre che nel caso di mancanza di un provvedimento esplicito sulla domanda dell’assicurato, anche in quello di omissione delle indicazioni di cui al medesimo art. 47, comma 5.”.

Rilevato che i dati temporali indicati dall’Inps trovano conferma nella sentenza impugnata e che effettivamente il ricorso è tardivo, essendo stato presentato, per entrambe le domande, dopo un anno e trecento giorni;

Rilevato che pertanto il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata e, non essendovi necessità di ulteriori accertamenti, la causa va decisa nel merito con il rigetto della domanda di cui al ricorso introduttivo;

Nulla per le spese dell’intero processo ex art. 152 disp. att. c.p.c. nel testo anteriore alla modifica del 2003.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di cui al ricorso introduttivo. Nulla per le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, il 19 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2010

 

 

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