Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17721 del 02/07/2019

Cassazione civile sez. II, 02/07/2019, (ud. 11/04/2019, dep. 02/07/2019), n.17721

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16061-2015 proposto da:

G.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TIBULLO 10,

presso lo studio dell’avvocato GUIDO FIORENTINO, rappresentato e

difeso dall’avvocato GIANFRANCO NASUTI;

– ricorrente –

contro

P.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BRENTA 2-A,

presso lo studio dell’avvocato ISABELLA MARIA STOPPANI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato FABIO RULFI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1245/2014 del TRIBUNALE di SAVONA, depositata

il 01/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

11/04/2019 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

G.L. ha proposto ricorso articolato in cinque motivi avverso la sentenza del Tribunale di Savona del 1 ottobre 2014, che aveva accolto la negatoria servitutis di P.G. ed invece rigettato la domanda del G. di usucapione di servitù di passaggio carraio e pedonale, in relazione ai fondi delle parti siti in (OMISSIS).

Resiste con controricorso P.G..

Il Tribunale accertò che non fosse stata data prova dell’usucapione vantata da G.L., ovvero, in particolare, del possesso ultraventennale, avendo l’istruttoria testimoniale (testi D. e C.) consentito di accertare l’utilizzo del sentiero oggetto di lite nel periodo 1995-2000 e nel periodo 2008-2009, nonchè l’esistenza di uno sbarramento installato nella notte di Capodanno 2010, poi rimosso e nuovamente realizzato dopo un anno.

Con ordinanza resa ai sensi dell’art. 348 bis c.p.c. in data 22 giugno 2015, la Corte d’Appello dichiarò l’inammissibilità dell’appello, osservando che: l’allegazione della mancata contestazione del passaggio da parte della precedente proprietaria del fondo preteso servente (la Parrocchia di Nostra Signora Assunta e San Giacomo) fosse stata smentita dalla teste R.; non fosse sufficiente all’usucapione la sola prova del tracciato idoneo al passaggio; i due testi D. e C. avessero riferito per i soli periodi dal 1995 al 2000 e successivo al 2008.

Il primo motivo del ricorso di G.L. lamenta la violazione dell’art. 132 c.p.c., nn. 3, 4 e 5, e la nullità della sentenza di primo grado per omessa o inesistente motivazione e per l’assenza della concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei fatti rilevanti di causa, impedendo totalmente di individuare gli elementi di fatto considerati o presupposti nella decisione, con conseguente impossibilità di controllare l’osservanza delle forme indispensabili poste dall’ordinamento a garanzia del regolare esercizio della giurisdizione.

Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta erroneità della sentenza impugnata per aver accolto la stessa la domanda di negatoria servitutis avanzata da P.G., nonostante l’insussistenza degli elementi di fatto posti a fondamento della stessa, tutti sconfessati dai documenti prodotti in primo grado. Sarebbe emerso dalla documentazione esibita che P.G. aveva acquistato il bosco nell’anno 2002, sicchè, quando il R. aveva venduto l’abitazione al G., il bosco era ancora di proprietà della Parrocchia. Non si comprenderebbe perciò come il P. avesse potuto autorizzare al R. un passaggio precario.

Il terzo motivo di ricorso lamenta l’erroneità della sentenza impugnata per non aver ammesso la sussistenza dell’usucapione della servitù di passaggio per cui è causa, ai sensi dell’art. 1146 c.c., essendo risultato provato il possesso pubblico, pacifico ed ininterrotto da oltre venti anni.

Con il quarto motivo di ricorso il ricorrente censura la sentenza di primo grado per avere la stessa errato ad interpretare le risultanze istruttorie, in particolare la perizia dell’ingegnere V. e le prove testimoniali, che comproverebbero l’esistenza e l’utilizzo della strada in oggetto senza nessuna autorizzazione di P.G..

Il quinto motivo di ricorso censura la sentenza impugnata per avere la stessa liquidato spese legali “sproporzionate in rapporto al valore della causa”.

II. Il primo motivo di ricorso è palesemente infondato.

La sentenza del Tribunale di Savona, come è agevole leggere dall’epigrafe della stessa, è stata resa ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c.

L’art. 281 sexies c.p.c. consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dall’art. 132 c.p.c., comma 2 anche in ordine alla concisa esposizione dello svolgimento del processo, perchè esse si ricavano dal verbale dell’udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso (Cass. Sez. 3, 19/10/2006, n. 22409; Cass. Sez. 3, 15/12/2011, n. 27002). Quanto al resto, la sentenza del Tribunale contiene, sia pur sinteticamente, le argomentazioni rilevanti per individuare e comprendere le ragioni, in fatto e in diritto, della decisione.

Il secondo, il terzo ed il quarto motivo del ricorso di G.L. possono essere esaminati congiuntamente, sia perchè essi rivelano comuni profili di inammissibilità, sia perchè sono tra loro logicamente connessi, caratterizzandosi come invocazioni di un terzo grado di giudizio tramite il quale far valere la complessiva ingiustizia della sentenza impugnata. Sono innanzitutto inammissibili tutte le censure di “erroneità della sentenza impugnata” contenute nelle tre censure in esame. L’interpretazione di questa Corte ha chiarito come l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, abbia introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe certamente determinato un esito diverso della controversia) (Cass. Sez. U, 07/04/2014, n. 8053). Costituisce, pertanto, un “fatto”, agli effetti dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non una “questione” o un “punto”, ma un vero e proprio “fatto”, in senso storico e normativo, un preciso accadimento ovvero una precisa circostanza naturalistica, un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante (Cass. Sez. 1, 04/04/2014, n. 7983; Cass. Sez. 1, 08/09/2016, n. 17761; Cass. Sez. 5, 13/12/2017, n. 29883; Cass. Sez. 5, 08/10/2014, n. 21152; Cass. Sez. U., 23/03/2015, n. 5745; Cass. Sez. 1, 05/03/2014, n. 5133. Non costituiscono, viceversa, “fatti”, il cui omesso esame possa cagionare il vizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5: le argomentazioni o deduzioni difensive (Cass. Sez. 2, 14/06/2017, n. 14802: Cass. Sez. 5, 08/10/2014, n. 21152); gli elementi istruttori; una moltitudine di fatti e circostanze, o il “vario insieme dei materiali di causa” (Cass. Sez. L, 21/10/2015, n. 21439). Nè la denuncia di omesso esame ex art. 360 c.p.c., n. 5 può ammissibilmente svolgersi, come fatto nei tre motivi del ricorso di G.L., auspicando un riesame delle risultanze istruttorie costituite dalle prove per testimoni e dai documenti prodotti, senza rispettare la previsione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e quindi senza indicare specificamente il “dato”, testuale o extratestuale, in cui tali circostanze risultassero dedotte nei pregressi gradi di giudizio, in maniera da essere oggetto di discussione processuale tra le parti. Per di più, l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie. Il Tribunale di Savona ha ritenuto non provato l’esercizio ultraventennale del possesso necessario per l’acquisto per usucapione della relativa servitù, in quanto lo stesso era stato dimostrato soltanto dal 1995 al 2000, e poi successivamente al 2008 (essendo poi stata proposta dal P. in data 3 ottobre 2011 la domanda di negatoria servitutis).

Nell’azione negatoria servitutis, quale quella spiegata dal P., l’attore si propone quale proprietario e possessore del fondo, chiedendone il riconoscimento della libertà contro qualsiasi pretesa di terzi, e, sotto il profilo probatorio, egli deve soltanto dimostrare, con ogni mezzo ed anche in via presuntiva, di possedere il fondo in forza di un titolo valido. Spetta invece al convenuto, il quale deduca l’intervenuta usucapione del diritto contestato dall’attore in negatoria, dare la prova del relativo acquisto. E l’accertamento relativo al possesso “ad usucapionem”, alla rilevanza delle prove ed alla determinazione del decorso del tempo necessario al verificarsi dell’usucapione, involgendo questioni di fatto che suppongono l’esame, la selezione e la valutazione delle risultanze probatorie, è sempre devoluto al giudice del merito ed è incensurabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici. Altrettanto, è comunque insindacabile nel giudizio di cassazione l’accertamento di fatto del giudice del merito, diretto a stabilire se l’attore in usucapione abbia spiegato sul fondo del convenuto un’attività corrispondente all’esercizio della servitù di passaggio, ovvero se la detta attività sia stata compiuta per mera tolleranza.

Il quinto motivo di ricorso, infine, è inammissibile.

La parte, la quale intenda impugnare per cassazione la liquidazione delle spese processuali, per pretesa violazione dei limiti tariffari, ha l’onere di specificare analiticamente le voci e gli importi considerati in ordine ai quali il giudice di merito sarebbe incorso in errore, con la conseguenza che deve ritenersi inammissibile il ricorso che, come quello in esame, contenga il semplice riferimento a “spese legali sproporzionate in rapporto al valore della causa” (da ultimo, Cass. Sez. 6 – 2, 21/12/2017, n. 30716). D’altro canto, poichè il ricorrente fa riferimento al valore dichiarato dall’attore nella citazione di primo grado, è agevole osservare come, ai fini della determinazione del valore della causa ai fini della liquidazione delle spese di giudizio, non ha alcun significato il valore indicato dall’attore ai fini del pagamento del contributo unificato, il quale ha piuttosto rilevanza esclusivamente fiscale.

Conseguono il rigetto del ricorso e la regolazione secondo soccombenza delle spese del giudizio di cassazione in favore del controricorrente, nell’ammontare liquidato in dispositivo.

Sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto il comma 1-quater al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 – dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione integralmente rigettata.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente in solido a rimborsare al controricorrente le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 2.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile della Corte Suprema di Cassazione, il 11 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2019

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