Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17720 del 29/07/2010
Cassazione civile sez. lav., 29/07/2010, (ud. 19/05/2010, dep. 29/07/2010), n.17720
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –
Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –
Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –
Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –
Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
S.S. titolare della ditta individuale “Villa Sofia”,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 114, presso lo
studio dell’avvocato VALLEBONA ANTONIO, che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato SPANO SALVATORE, giusta delega a margine del
ricorso;
– ricorrente –
contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE in persona del
Presidente e legale rappresentante pro tempore in proprio e quale
mandatario della SCCI SpA – societa’ di cartolarizzazione dei crediti
INPS, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso
l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli
avvocati CALIULO LUIGI, MARITATO LELIO, SGROI ANTONINO, giusta
procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
e contro
SOBARIT – Societa’ di Banche per la Riscossione dei Tributi;
– intimata –
avverso la sentenza n. 2316/2008 della CORTE D’APPELLO di LECCE del
15.12.08, depositata il 07/01/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
19/05/2010 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA LA TERZA;
udito per la ricorrente l’Avvocato Antonio Vallebona che si riporta
agli scritti, insistendo per l’accoglimento del ricorso;
E’ presente l’Avvocato Generale in persona del Dott. IANNELLI
Domenico, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Letta la sentenza impugnata con cui la Corte d’appello di Lecce confermava la statuizione di primo grado che aveva rigettato la opposizione proposta da S.S., titolare della ditta individuale Villa Sofia, avverso la cartella esattoriale per contributi Inps dovuti per i dipendenti da maggio 1996 a dicembre 1997;
Letto il ricorso della soccombente e il controricorso dell’Inps;
Letta la relazione resa ex art. 380 bis cod. proc. civ. di manifesta infondatezza del ricorso;
Letta la memoria depositata da parte ricorrente;
Rilevato che la ricorrente sostiene che l’Inps non avrebbe dedotto l’esistenza dei fatti costitutivi della sua pretesa, mentre, al contrario, risulta dagli atti, che questa Corte deve consultare essendosi dedotto un error in procedendo, che l’Istituto si costitui’ in sede di opposizione a decreto ingiuntivo con memoria in cui si rimandava al verbale ispettivo, peraltro ad essa spillato e quindi facente parte della memoria medesima, in cui risultavano tutte le indicazioni necessarie, ossia i nomi dei dipendenti che avevano lavorato “in nero”, nonche’ i singoli periodi di lavoro, ed anche i nomi dei dipendenti per i quali risultavano omissioni contributive per giornate non registrate e per minore orario di lavoro registrato;
inoltre al medesimo verbale risultano allegati specifici conteggi dei contributi omessi (mod. DM 10V); vi e’ pertanto l’allegazione dei fatti costitutivi da parte dell’Istituto; ne consegue l’applicabilita’ del principio gia’ affermato (Cass. n. 17494 del 28/07/2009) per cui “La L. n. 533 del 1973 non ha fatto venir meno l’ammissibilita’ del procedimento d’ingiunzione per i crediti di lavoro e previdenziali, ma si e’ limitata a prevedere l’applicabilita’ del rito del lavoro nel giudizio di opposizione, con la conseguenza che, configurandosi la prima fase come procedimento speciale a cognizione sommaria, retto dalle disposizioni sue proprie, il ricorso puo’ essere redatto anche in modo sommario, purche’ sia accompagnato da uno dei documenti di cui agli artt. 634, 635 e 636 cod. proc. civ., mentre nella seconda fase, che costituisce un ordinario giudizio di cognizione, l’opposto, in qualita’ di attore in senso sostanziale, deve integrare la domanda proponendo nell’atto di costituzione, oltre alle necessarie specificazioni della pretesa, tutte le deduzioni ed eccezioni intese a paralizzare i fatti estintivi e modificativi dedotti dall’opponente o le pretese avanzate da quest’ultimo in via riconvenzionale, e ad indicare i mezzi di prova a loro sostegno. Inoltre, quanto alla efficacia probatoria dei verbali ispettivi, si e’ ritenuto ( tra le tante Cass. n. 3525 del 22/02/2005) che “I verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell’Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio e’ liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale puo’ anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso d’altri elementi renda superfluo l’espletamento di ulteriori mezzi istruttori”. In quel caso la S.C. aveva confermato la sentenza del giudice di merito, che aveva fondato il proprio convincimento sulle risultanze del verbale redatto dagli ispettori del lavoro, completo e dettagliato, al quale erano allegati due verbali ispettivi e numerose dichiarazioni rese dai lavoratori, e che era stato confermato in udienza da alcune testimonianze, tra le quali una resa da chi aveva effettuato le ispezioni e ricevuto le dichiarazioni.
Nella specie il verbale ispettivo e’ stato confermato dagli ispettori che sono stati sentiti come testi, ne’ e’ tardivo il deposito delle dichiarazioni rese dalle lavoratrici, in quanto mero allegato al verbale ispettivo gia’ depositato. Quanto poi alla esistenza della subordinazione ai fini della sussistenza dell’obbligo contributivo, si tratta di valutazioni in fatto, in cui non sono individuabili vizi logici, ne’ giuridici, avendo la sentenza impugnata attribuito preponderante valore alle dichiarazioni rese dai lavoratori in sede di denuncia, spontaneamente presentata, agli ispettori Inps. Ritenuto che i ricorso va quindi rigettato e che le spese dell’Istituto costituito, liquidate come da dispositivo, devono seguire la soccombenza.
P.Q.M.
LA CORTE rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese liquidate in Euro 30,00 oltre tremilacinquecento/00 Euro per onorari inoltre Iva CPA e spese generali.
Cosi’ deciso in Roma, il 19 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2010