Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17720 del 07/09/2016


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Cassazione civile sez. VI, 07/09/2016, (ud. 12/05/2016, dep. 07/09/2016), n.17720

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10316/2015 proposto da:

R.S. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A.

FUSCO 104, presso lo studio dell’avvocato FEDERICO ANTIGNANI,

rappresentato e difeso dall’avvocato GAETANO TORCIA, giusta procura

a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 9278/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI del 13/10/2014, depositata il 27/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/05/2016 dal Consigliere Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

La CTR della Campania rigettava l’appello proposto da R.S. confermando la decisione di primo grado che aveva rigettato il ricorso contro l’avviso di accertamento relativo a IRPEF per l’anno 2010. Secondo la CIR l’accertamento era legittimo in ragione dell’incongruenza tra reddito e ricavi dichiarati, sicchè lo stesso non era stato predisposto solo sulla base degli studi di settore, basandosi sull’antieconomicità della gestione. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo con il quale si prospetta l’errore della CTR nel non avere considerato che, essendo l’accertamento fondato anche sugli studi di settore, era necessario, a pena di nullità, il contraddittorio che, nella specie, era pacificamente mancato. L’Agenzia delle entrate, costituitasi con controricorso, ha chiesto il rigetto del ricorso. La parte ricorrente ha depositato memoria. Il ricorso è manifestamente fondato. Reputa il Collegio che pur riconoscendosi che l’accertamento induttivo può fondarsi sull’antieconomicità dell’attività svolta dal contribuente anche senza considerare i c.d. studi di settore – cfr. Cass. n. 24016/2013; Cass. n. 1839/2014; Cass. n. 6963/2015 – e che in tali caso la garanzia della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, vale unicamente per gli accertamenti con verifica in loco o per quelli concernenti l’IVA – cfr. Cass. S.U. n. 24823/2015 – la CTR, nell’escludere la necessità del previo contraddittorio rispetto alla vicenda concreta si è limitata ad affermare, per escludere la violazione del principio del contraddittorio, che “il ricorso all’accertamento induttivo operato dall’ufficio trova la sua legittimità nell’evidente incongruenza del reddito rispetto ai ricavi dichiarati…”, facendone discendere, come conseguenza, che “…l’accertamento era stato predisposto non soltanto sugli studi di settore…Attesa l’indiscutibile antieconomicità della gestione”. Così facendo il giudice di appello ha escluso l’illegittimità dell’atto per violazione del contraddittorio senza prendere in diretta considerazione l’accertamento ed il suo contenuto, invece desumendolo dall’evidente incongruità del reddito. In tal modo, il giudice di appello ha omesso di verificare se l’accertamento avesse espressamente indicato come base della richiesta fiscale elementi ulteriori rispetto agli studi di settore che, in tesi, avrebbero potuto giustificare il rispetto del contraddittorio in relazione alla tipologia dei tributi contestati. Sulla base di tali considerazioni, la censura è fondata e la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altra sezione della CTR della Campania affinchè questa rivaluti il contenuto dell’atto di accertamento alla stregua dei principi sopra esposti, provvedendo altresì alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità ad altra sezione della CTR Campania anche al fine della alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Sesta Civile, il 12 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2016

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