Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17720 del 02/07/2019

Cassazione civile sez. II, 02/07/2019, (ud. 29/03/2019, dep. 02/07/2019), n.17720

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente –

Dott. SANGIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23668-2015 proposto da:

C.M., elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO VITTORIO

EMANUELE n. 18, presso lo studio dell’avvocato GREZ STUDIO,

rappresentato e difeso dall’avvocato FABRIZIO LOFOCO;

– ricorrente –

contro

CO.PA., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PAOLO EMILIO

LEPIDO n. 71, presso lo studio dell’avvocato SIMONETTA MARCHETTI,

rappresentato e difeso dall’avvocato LUIGI DI RELLA;

– controricorrente –

e contro

T.L.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 273/2015 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 27/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

29/03/2019 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione notificato il 10.4.2001 Co.Pa. evocava in giudizio innanzi il Tribunale di Trani C.M. invocandone la condanna al ripristino della canna fumaria posta a servizio del camino esistente nel suo immobile e al risarcimento del danno derivante dal mancato utilizzo dello scarico. Nella narrativa l’attore esponeva di aver constatato che era stato chiuso lo sbocco della canna fumaria esistente sul lastrico solare del convenuto.

Il C., costituendosi, chiamava in garanzia la sua dante causa T.L., che gli aveva taciuto in sede di vendita l’esistenza della canna fumaria di cui è causa e l’intervenuta chiusura del relativo sbocco sul lastrico solare.

Costei si costituiva in giudizio negando di aver eseguito la chiusura e invocando a sua volta la chiamata in giudizio del proprio dante causa; chiamata, quest’ultima, che veniva tuttavia respinta dal primo giudice perchè tardivamente proposta.

Con sentenza del 3.5.2008 il Tribunale rigettava la domanda sul presupposto che la prova testimoniale non avesse dimostrato l’esistenza della canna fumaria di cui si discute e che comunque essa non fosse stata usata da oltre vent’anni. Interponeva appello il Co. e si costituiva in secondo grado il solo C.M. per resistere al gravame. Rimaneva invece contumace T.L..

Con la sentenza oggi impugnata, n. 273/2015, la Corte di Appello di Bari accoglieva il gravame evidenziando che la canna fumaria costituisce un diritto di servitù continua, con la conseguenza che il suo non utilizzo non ne comporta l’estinzione. Precisava poi che il diritto era sorto per destinazione del padre di famiglia e che esso aveva natura apparente, posto che nella proprietà dell’originario attore esisteva un camino, poi rimosso dal suo dante causa, il che dimostrava l’esistenza del condotto di scarico dei fumi di cui è causa.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione C.M. affidandosi a tre motivi.

Resiste con controricorso Co.Pa..

Ambo le parti hanno depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 112,113 e 115 c.p.c., artt. 1062,1073 e 1074 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 perchè la Corte di Appello avrebbe erroneamente trasformato la domanda di ripristino della canna fumaria in domanda di accertamento dell’esistenza del diritto di servitù, senza tener conto che la seconda non sarebbe mai stata espressamente proposta dall’attore.

La doglianza è infondata.

La domanda di condanna al ripristino della canna fumaria formulata dal Co. presuppone necessariamente l’accertamento dell’esistenza del relativo diritto di servitù, che ne costituisce il necessario antecedente logico-giuridico.

Merita, in proposito, di essere ribadito il principio per cui il giudicato si forma su tutto ciò che ha costituito oggetto della decisione, dovendosi in tale ambito ricomprendere anche gli accertamenti di fatto che abbiano rappresentato le premesse necessarie ed il fondamento logico-giuridico per l’emanazione della pronuncia (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 9954 del 20/04/2017, Rv.643856; conf. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9486 del 20/04/2007, Rv. 597851).

Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 1073,1074 e 1062 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 perchè la Corte di Appello non avrebbe considerato il fatto che il diritto di servitù aveva perso qualsiasi concreta utilitas per effetto del mancato utilizzo del camino a servizio del quale esso era stato posto.

La censura è inammissibile in quanto si risolve in un’istanza di revisione del giudizio di fatto, da ritenersi estranea all’oggetto del giudizio di Cassazione e pertanto preclusa (Cass. Sez. U, Sentenza n. 24148 de 25/10/2013, Rv.627790).

Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la mancanza di coincidenza tra dispositivo e motivazione e l’ingiusta regolazione delle spese del giudizio, con riferimento all’art. 360 c.p.c., nn. 3 ed 5, in quanto la Corte di Appello avrebbe affermato – nella motivazione – la fondatezza della domanda di manleva proposta del convenuto nei confronti della T., ma poi avrebbe omesso di pronunziarsi in merito nel dispositivo. Inoltre, la Corte barese avrebbe omesso la statuizione sulle spese di C.T.U., che in seguito – per effetto della correzione dell’errore materiale del dispositivo – sarebbero state esse pure poste a carico del C..

La censura è fondata.

Ed invero nella sentenza impugnata la Corte pugliese ha affermato (cfr. pag.7) che “Era fondata anche la domanda di garanzia proposta dal convenuti nei confronti della signora T., che – pur negando la sua responsabilità – aveva tuttavia ammesso di aver fatto eseguire lavori sul lastrico solare. La predetta dovrà perciò essere condannata a rivalere il C. di quanto il predetto dovrà spendere in adempimento della presente sentenza”.

Tuttavia nel dispositivo è mancata qualsiasi consequenziale statuizione, con conseguente irriducibile contrasto tra le due parti della decisione impugnata, che va di conseguenza cassata in parte qua.

Dal momento che non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, con condanna della T. a manlevare il C. da quanto il predetto sia chiamato a pagare al Co. in adempimento della presente decisione e di quella della Corte territoriale, ivi incluse le spese tecniche e quelle legali, restando inteso che per la quantificazione di queste ultime va tenuto fermo quanto già stabilito dal giudice di merito in relazione al giudizio di primo e secondo grado.

La seconda parte della doglianza – relativa al governo delle spese di C.T.U. stabilito dal giudice di merito a seguito di correzione della sentenza oggi impugnata – è assorbita dall’accoglimento del primo profilo, posto che anche dette spese rientrano nell’obbligo di manleva a carico della T.. In definitiva, vanno rigettati il primo e secondo motivo e va accolto il terzo, con decisione della causa nel merito, nei termini di cui al dispositivo, ai sensi di quanto previsto dall’art. 384 c.p.c., comma 2.

Le spese del presente giudizio di Cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico del ricorrente in relazione al rapporto processuale tra questi ed il controricorrente Co.Pa., mentre vanno poste a carico dell’intimata T.L. in relazione al rapporto processuale tra costei ed il ricorrente C..

P.Q.M.

la Corte rigetta i primo e secondo motivo di ricorso.

Accoglie il terzo motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e, decidendo la causa nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, condanna T.L. a tenere indenne C.M. di ogni somma che egli sia chiamato a pagare a Co.Pa. in dipendenza della presente sentenza e di quella della Corte territoriale oggetto di impugnazione, ivi incluse le spese legali e tecniche.

Condanna il ricorrente al pagamento in favore del controricorrente Co.Pa. delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 3.700 di cui Euro 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cassa avvocati come per legge.

Condanna l’intimata T.L. al pagamento in favore del ricorrente C.M. delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 3.700 di cui Euro 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cassa avvocati come per legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 29 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2019

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