Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1772 del 28/01/2014


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 1772 Anno 2014
Presidente: AMATUCCI ALFONSO
Relatore: D’ALESSANDRO PAOLO

SENTENZA

sul ricorso 14190-2010 proposto da:
GRUPPO MERCURIO S.P.A. 03430790240 in persona del suo
Presidente e legale rappresentante pro tempore Sig.
ANDREA GUIDO CONTI, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA DELLA SCROFA 64, presso lo studio
dell’avvocato ZUNARELLI & ASSOCIATI, rappresentata e
2013
2330

difesa dall’avvocato ZUNARELLI STEFANO giusta delega
in atti;
– ricorrente contro

SGRO’

SALVATORE SGRSVT54H06L063R titolare della

1

Data pubblicazione: 28/01/2014

omonima impresa di autotrasporti,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DARDANELLI 46, presso lo
studio dell’avvocato CIRIECO PAOLO, rappresentato e
difeso dall’avvocato GIUBBILEI GABRIELLO giusta
delega in atti;

avverso la sentenza n. 83/2009 della CORTE D’APPELLO
di TRENTO, depositata il 03/04/2009, R.G.N. 99/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 06/12/2013 dal Consigliere Dott. PAOLO
D’ALESSANDRO;
udito l’Avvocato STEFANO ZUNARELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIUSEPPE CORASANITI che ha concluso
per il rigetto del ricorso;

– controricorrente –

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La S.p.A. Gruppo Mercurio, quale incorporante la Arcese Mercurio
s.r.I., propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, avverso
la sentenza della Corte di Appello di Trento che ha rigettato l’appello
avverso la sentenza non definitiva del Tribunale di Rovereto che aveva
tra l’altro respinto le eccezioni di improcedibilità della domanda e di
difetto di legittimazione passiva da essa sollevate, in un giudizio,

differenza tra i compensi percepiti per i trasporti effettuati per conto della
s.r.l. G.T.A. prima e dell’Arcese poi (che aveva incorporato detta società)
e quelli minimi obbligatori previsti dall’ACN Trasporto Veicoli stipulato il
25/1/96 ai sensi della legge n. 298 del 1974, istitutiva del sistema delle
tariffe a forcella.
Salvatore Sgrò resiste con controricorso.
Il ricorrente ha depositato memoria. Il controricorrente ha
successivamente depositato comparsa di costituzione di nuovo difensore,
con procura a margine, e memoria ex art. 378 cod. proc. civ.

MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Nessun conto può tenersi della comparsa di nomina di nuovo
difensore, e della successiva memoria ex art. 378 cod. proc. civ.,
prodotta dal controricorrente. Il nuovo testo dell’art. 83 cod. proc. civ.,
secondo cui la procura può anche essere apposta a margine o in calce
della memoria di nomina del nuovo difensore, si applica solo ai giudizi
instaurati, in primo grado, dopo l’entrata in vigore della legge n. 69 del
2009 (laddove l’atto di citazione risulta notificato il 1° marzo 2006) con la
conseguenza che, per gli altri, la procura speciale non può essere
rilasciata a margine o in calce ad atti diversi dal ricorso o dal
controricorso.

D 13 ccius t”

2.- I giudici di primo e secondo grado hanno rigettato l’eccezione di
decadenza sollevata dalla Mercurio sul rilievo che l’art. 3 della legge n. 32
del 2005 commini la decadenza alle sole azioni derivanti dalla possibile
nullità dei contratti di trasporto per vizio di forma ai sensi dell’art. 3 del
d.l. 256/01, abrogato nello stesso capoverso dell’art. 3 della legge n. 32
del 2005.
Con i primi tre motivi, sotto il profilo della violazione di legge, la
Mercurio censura questo capo della decisione, assumendo in sostanza che
3

promosso da Salvatore Sgrò, volto ad ottenere il pagamento della

la decadenza si applichi alle azioni aventi ad oggetto la richiesta del
vettore di integrazioni tariffarie.
2.1.- I primi tre motivi sono infondati. Nella sentenza n. 4247 del
16/3/12 di questa Corte si osserva: «La L. n. 32 del 2005 è una legge di
delegazione, con la quale il Governo era delegato ad emanare, entro il
termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della stessa legge, uno
o più decreti per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia (tra

terzi.
È vero dunque che il legislatore si muoveva nell’ottica del
superamento delle tariffe c.d. “a forcella”, ma sarebbe illogico ritenere – e
fonte di probabile illegittimità costituzionale – che sia stata introdotta una
decadenza dalle azioni ex L. n. 298 del 1974, prima della abrogazione di
tale legge e addirittura prima della scadenza del termine concesso al
governo per l’emanazione dei decreti legislativi di riordino della materia.
Inoltre, nella pacifica non decisività dei lavori preparatori, appare
significativo il fatto che la decadenza sia prevista nello stesso comma, e
subito dopo, l’abrogazione del

D.L.

n. 256 del 2001, art. 3. Ed

all’obiezione secondo cui dopo l’intervento abrogativo della Corte
Costituzionale non residuava alcun margine di efficacia della rigorosa
disciplina formale prima vigente è agevole replicare che questa è proprio
la ragione sottesa all’introduzione di un termine di decadenza di soli
quattro mesi per l’esperimento di eventuali azioni.
L’interpretazione della norma seguita dal giudice di merito appare
dunque l’unica costituzionalmente orientata.»
Il Collegio condivide siffatta impostazione, né risulta convincente
l’argomento secondo cui le azioni di nullità sono imprescrittibili (art. 1422
cod. civ.), considerato che la norma codicistica ha la stessa efficacia
formale della norma di deroga.
I primi tre motivi vanno pertanto disattesi.
3.- Con il quarto motivo la ricorrente, sotto

i profili del vizio di

motivazione e dell’«erronea interpretazione della volontà delle parti in
relazione all’art. 8 comma 5 dell’Accordo Collettivo Nazionale per il
trasporto di autoveicoli in data 25 gennaio 1996 (c.d. Lodo Bonforti)», si
duole del rigetto della propria eccezione di difetto di legittimazione
passiva, assumendo che il pagamento del corrispettivo grava
4

l’altro) di liberalizzazione dell’attività si autotrasporto di merci per conto

esclusivamente sul

destinatario,

in

conseguenza

della

pacifica

riconducibilità del trasporto al contratto in favore di terzo.
3.1.. Il mezzo è inammissibile. La ricorrente assume infatti il difetto
di legittimazione passiva rispetto ad una richiesta di integrazione di un
corrispettivo che essa ha, pacificamente, già versato, a conferma del
fatto che la disciplina codicistica era nella specie derogata dalle parti,
come assume la Corte di Appello. Non può ipotizzarsi, d’altro canto, che

differenza.

4.- Il ricorso va pertanto rigettato.
Appare equo, in considerazione della relativa novità della questione,
decisa in base ad un precedente successivo al ricorso, compensare le
spese.

PQM
la Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione
civile, il 6 dicembre 2013.

la ricorrente assuma il proprio difetto di legittimazione passiva solo per la

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