Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1772 del 27/01/2021

Cassazione civile sez. II, 27/01/2021, (ud. 23/07/2020, dep. 27/01/2021), n.1772

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22908/2019 proposto da:

H.V., rappresentato e difeso dall’avv. Claudio Paolone, ed

elettivamente domiciliato in Campobasso, C.so Mazzini, 101;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del ministro p.t.

istituzionalmente rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale

dello Stato ed elettivamente domiciliato ex lege presso la sede di

questa, in Roma, via dei Portoghesi, 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2943/2019 della Corte d’appello di Napoli

pubblicata il 29/5/2019;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

23/07/2020 dal Consigliere Dott. Annamaria Casadonte.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– il presente giudizio trae origine dal ricorso che il sig. H.V., cittadino (OMISSIS), ha presentato avanti al Tribunale di Napoli avverso il rigetto della protezione internazionale e umanitaria come statuito da parte della Commissione Territoriale di Caserta;

– il Tribunale di Napoli confermava il diniego e il richiedente asilo ha impugnato l’ordinanza del tribunale chiedendo alla Corte d’appello di Napoli al fine di conseguire la riforma integrale della decisione riproponendo le originarie domande;

– la Corte d’appello di Napoli ha negato al ricorrente il riconoscimento della protezione internazionale e di quella umanitaria dichiarando inammissibile M’appello perchè non proposto in conformità all’art. 342 c.p.c.;

– la cassazione del provvedimento è chiesta dal richiedente asilo con ricorso affidato a due motivi;

– non ha svolto attività difensiva l’intimato Ministero dell’interno.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo di ricorso si denuncia nullità della sentenza e del procedimento ed omessa motivazione;

– assume il ricorrente, che l’error in procedendo da parte dell’autorità decidente sarebbe palese e si sostanzierebbe in una falsa percezione della realtà risultante dagli atti di causa in quanto la Corte d’appello si sarebbe erroneamente appiattita sull’altrettanta errata ordinanza di rigetto del giudice di prime cure che giudicava una persona diversa dall’effettivo ricorrente, facendo riferimento ad una donna che aveva dichiarato di avere lasciato il suo paese per il timore di essere accusata del reato comune di incendio colposo;

– con il secondo motivo si denuncia contraddittorietà ed illogicità della motivazione e omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio;

– secondo il ricorrente, la corte territoriale non avrebbe esaminato i fatti allegati dal ricorrente che richiamerebbero i presupposti per il riconoscimento della protezione, perchè prospetterebbero un rischio concreto di essere sottoposto a tortura, a trattamenti inumani e degradanti senza che gli organi statali possano offrirgli alcuna protezione;

– i due motivi, strettamente connessi, possono essere esaminati congiuntamente e sono fondati;

– il ricorrente denuncia che la sentenza impugnata abbia fatto riferimento ad una vicenda personale diversa da quella da lui allegata e riguardante una donna che non voleva ritornare nel paese di provenienza per il timore di essere accusata di aver cagionato un incendio;

– ciò posto, deve rilevarsi come la corte territoriale (e il giudice di prime cure) abbia, in effetti, deciso facendo riferimento alla vicenda di una donna, nata nel (OMISSIS), richiedente asilo, ucraina proveniente dalla (OMISSIS), mentre il ricorrente, sempre ucraino, è nato nel 1995 e riferire di esser fuggire per il timore di essere arruolato e spedito nei luoghi di guerra;

– la corte territoriale ha cioè deciso una vicenda per un’altra, incorrendo nel vizio ai sensi dell’art. 132 c.p.c., n. 4;

– è stato, infatti, chiarito che è affetta da nullità insanabile, non emendabile per mezzo del procedimento per la correzione dell’errore materiale, l’ordinanza che, per evidente svista, rechi l’intestazione riferita alle parti effettive della causa, e la motivazione relativi alle parti di altra causa, atteso che, in tale ipotesi, non è possibile ricostruire la “ratio decidendi”, con la conseguenza che la decisione manca del tutto e la Corte è tenuta a procedere alla rinnovazione dell’intero giudizio (v. Cass. 7516/07; id. 16497/19; id. 2020/2020);

– la sentenza impugnata esamina il gravame partendo dal presupposto che la vicenda riguardi una donna e che l’appello sia infondato perchè il riferimento dell’appellante ad arruolamenti forzati sarebbe del tutto slegato dalla vicenda personale oggetto del ricorso;

– detta statuizione è inidonea alla formazione del giudicato e, come già detto, affetta da nullità insanabile (cfr. Cass. 2766/2020);

– il ricorso va dunque accolto e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, affinchè riesamini il gravame in relazione alla vicenda narrata dal richiedente asilo e provveda, altresì, alle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 23 luglio 2020 e a seguito di riconvocazione, il 29 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2021

 

 

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