Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17719 del 29/07/2010

Cassazione civile sez. lav., 29/07/2010, (ud. 19/05/2010, dep. 29/07/2010), n.17719

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

S.C. EDIL S.R.L. SOCIETA’ COSTRUZIONI EDILI, in persona del legale

rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SAN

MARCELLO PISTOIESE 73, presso lo studio dell’avvocato PAOLA FIECCHI,

rappresentata e difesa dall’avvocato PISEDDU SANDRO, giusta procura

speciale alle liti a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Presidente e legale rappresentante pro tempore, nonchè mandatario

della S.C.C.I. SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA

FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato

e difeso dagli avvocati MARITATO LELIO, ANTONINO SGROI, LUIGI

CALIULO, giusta mandato speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 67/2008 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI del

20/02/08, depositata il 27/06/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/05/2010 dal Consigliere Relatore Dott. LA TERZA Maura;

è presente l’Avvocato Generale in persona del Dott. IANNELLI

Domenico.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Letta la sentenza con cui la Corte d’appello di Cagliari, confermando la statuizione di primo grado, rigettava la opposizione da Edil srl Società di Costruzioni Edili avverso la cartella esattoriale per il pagamento all’Inps di contributi previdenziali relativi all’anno 1993, sul rilievo che la prescrizione quinquennale, eccepita dalla società opponente, non si era maturata perchè aveva efficacia di atto interruttivo l’invio, in data 31 ottobre 1994, dei modelli 01M, in quanto costituente riconoscimento di debito. A detto atto era poi seguita la richiesta di pagamento, da parte dell’Istituto, il 14 ottobre 1999. Inoltre, in primo grado la società non aveva eccepito la esistenza di suoi contro crediti per la erogazione di assegni familiari, indennità di maternità, sgravi e fiscalizzazione, giacchè queste questioni erano state dedotte solo in appello ed erano comunque sfornite di prova: Letto il ricorso della società soccombente ed il controricorso dell’INPS;

Vista la relazione resa ex art. 380 bis cod. proc. civ. di manifesta infondatezza del ricorso;

Ritenuto che i rilievi di cui alla relazione sono condivisibili, perchè, quanto al primo motivo, questa Corte, con la sentenza n. 13531 del 2008, ha affermato che l’invio dei modelli 01M ha efficacia interruttiva della prescrizione, sulla base delle seguenti considerazioni: L’atto di riconoscimento del debito non ha natura negoziale: non esige una specifica intenzione riconoscitiva. E’ necessario che esso rechi, anche implicitamente, la manifestazione della consapevolezza dell’esistenza del debito, e riveli i caratteri della volontarietà (Cass. 12 maggio 2004 n. 9054).

Il Mod. 01/M contiene la denuncia nominativa dei lavoratori occupati nell’anno precedente, redatta su apposito modulo, e le retribuzioni individuali corrisposte in tale periodo (la determinazione dei contributi dovuti costituisce un’operazione successiva). E’ pertanto da affermare quanto segue. “La presentazione del Mod. 01/M, pur essendo adempimento d’un obbligo di legge e pur non determinata da libera individuale iniziativa (e quindi non spontanea), è atto che presuppone (come normativi requisiti di validità) consapevolezza del relativo contenuto e volontà di manifestarlo. E questo contenuto ha per oggetto un fatto integralmente trascorso (periodo di occupazione e retribuzioni versate nell’anno precedente), e pertanto la corrispondente obbligazione contributiva, nella sua integrale attualità. In tal modo, in relazione a questa obbligazione, la dichiarazione recata nel Mod. 01/M è atto idoneo ad interrompere il corso della prescrizione”.

Rilevato altresì che l’invio del modello è del 31 ottobre 1994 e l’atto interruttivo successivo è del 14 ottobre 1999 e quindi nell’ambito del quinquennio.

Rilevato che, quanto al secondo motivo, la sentenza impugnata ha affermato che la questione dell’esistenza dei contro crediti, oltre ad essere sfornita di prova, era stata sollevata solo in appello ed era quindi tardiva.

Ritenuto che tale affermazione è condivisibile stante il divieto di nuove eccezioni in appello;

Ritenuto che pertanto il ricorso va rigettato e che le spese del giudizio, liquidate come da dispositivo devono seguire la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese liquidate in Euro 30,00 oltre tremilacinquecento/00 Euro per onorari, Iva, CPA e spese generali.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2010

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