Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17719 del 25/08/2020

Cassazione civile sez. II, 25/08/2020, (ud. 04/12/2019, dep. 25/08/2020), n.17719

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 2886-2016 proposto da:

L.D., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA MAZZINI 27,

presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO MAINETTI, rappresentata e

difesa dall’avvocato ALDO LOPEZ;

– ricorrente –

T.G., elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO RINASCIMENTO

11, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNA PELLEGRINO,

rappresentato e difeso dall’avvocato MAURO FINOCCHITO;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 14990/2014 del TRIBUNALE di MILANO, depositata

il 16/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/12/2019 dal Consigliere Dott. VARRONE LUCA;

Udito il P.G. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE IGNAZIO che ha concluso per accoglimento del ricorso

principale e per il rigetto del ricorso incidentale condizionato.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. T.G., titolare della ditta individuale le ceramiche, proponeva dinanzi al giudice di Pace del Tribunale di Milano opposizione al decreto ingiuntivo emesso a favore di L.D., titolare della ditta individuale “forma libera” con il quale gli era stato ingiunto il pagamento della somma di Euro 2239.

Tra le due parti in occasione del salone internazionale della casa presso la Fiera di Milano era stato concluso un contratto di compravendita in forza del quale l’opponente, T.G., aveva effettuato un ordine di 70 articoli.

L’opposta, L.D., sosteneva che a fronte della regolare consegna di tutta la merce ordinata, l’ingiunto aveva pagato solo la fattura n. (OMISSIS), del 12 aprile 2006, per un importo di Euro 621,20, lasciando insoluta la successiva fattura del 3 ottobre 2006 n. (OMISSIS) di Euro 2239.

In particolare, la L. sosteneva che in occasione della consegna della merce ordinata era stata emessa la fattura n. (OMISSIS) con il contestuale documento di trasporto n. (OMISSIS) del 12 aprile 2006, ed era stata indicata per errore la fornitura di soli 12 articoli per un prezzo di Euro 621,20; resasi conto dell’errore aveva emesso la fattura n. (OMISSIS) del 3 ottobre 2006 per un importo di Euro 2239,08, unitamente ad altro documento di trasporto.

2. Il giudice di pace accoglieva l’opposizione e revocava il decreto ingiuntivo opposto, non ritenendo provato il diritto di credito azionato, poichè i documenti prodotti dalla ricorrente a sostegno della propria pretesa non provavano l’avvenuta consegna della merce della quale si chiedeva il pagamento, essendo la fattura documento di parte e non risultando sottoscritto il documento di trasporto.

3. Avverso la suddetta sentenza proponeva appello L.D..

4. Il Tribunale rigettava l’impugnazione. Secondo il giudice del gravame la fattura era titolo idoneo per l’ottenimento del decreto ingiuntivo ma non altrettanto nel successivo giudizio d’opposizione a cognizione piena, in quanto documento di parte non idoneo a provare l’esistenza del credito. Dunque, la fattura n. (OMISSIS) non era idonea a provare l’esistenza del credito.

La prova del contratto di compravendita concluso tra le parti, era costituita dall’ordine di acquisto datato 20 gennaio 2006, timbrato e mai contestato dall’acquirente. Da tale documento si evinceva che T.G. aveva ordinato 70 articoli per un totale complessivo di 96 pezzi.

Successivamente il medesimo acquirente, in forza della fattura n. (OMISSIS) del 2006 e del corrispondente documento di trasporto n. 160 del 2006, affermava di aver ricevuto solo 12 articoli per un totale di 19 pezzi e contestava, quindi, l’inadempimento della signora L. la quale sulla base della summenzionata documentazione non aveva provato la consegna della restante merce ordinata.

4.1 Il giudice dell’appello dopo aver premesso che la prova della consegna di tutta la merce di cui all’ordine di acquisto gravava sull’appellante, riteneva che, sulla base dei documenti forniti oltre che del comportamento delle parti, sussistevano presunzioni gravi precise e concordanti dell’avvenuta consegna di tutta la merce ordinata.

Tuttavia, benchè potesse ritenersi presuntivamente raggiunta la prova della consegna del quantitativo di merce superiore ai soli 12 pezzi che l’appellato sosteneva di aver ricevuto, non vi era prova che i prezzi indicati sulla seconda fattura contestata erano effettivamente quelli degli articoli ordinati con la proposta di commissione del 20 gennaio 2006.

4.2 Dai documenti versati in atti, infatti, non risultava alcun accordo sul prezzo, nell’ordine di acquisto erano solo indicati gli articoli e il numero di pezzi per ciascuno di essi, mentre era lasciata in bianco la colonna del prezzo.

L’appellante aveva prodotto il catalogo nel quale tuttavia non erano indicati i prezzi degli articoli cosicchè non era possibile quantificare l’importo effettivamente dovuto al saldo del prezzo e neanche il giuramento decisorio o quello suppletorio per come erano stati formulati i capitoli di prova, potevano provare il valore della merce oggetto della controversia e, dunque, l’appello non poteva essere accolto.

5. L.D. ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di cinque motivi di ricorso.

6. Si è costituito T.G. con controricorso e ha proposto a sua volta ricorso incidentale condizionato fondato su un motivo.

7. Entrambe le parti con memoria depositata in prossimità dell’udienza hanno insistito nelle rispettive richieste.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, rispettivamente, violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione agli artt. 112,167,311 e 320 c.p.c. e agli artt. 1470,1474 e 2697 c.c. e nullità della sentenza per violazione dei medesimi artt. 112,167,311 e 320 c.p.c. e del principio di non contestazione.

La ricorrente lamenta che il Tribunale,, abbia ritenuto non provato il prezzo pattuito, pur trattandosi di un elemento essenziale del contratto di compravendita che, ai sensi dell’art. 1474, in mancanza di una determinazione tra le parti si presume pari a quello normalmente praticato dal venditore.

La controparte non aveva mai contestato i prezzi dei singoli articoli esposti nella fattura quali prezzi normalmente praticati dal venditore ex art. 1474 c.c., comma 1, e tutte le contestazioni si erano concentrate sulla mancanza di prova della consegna della merce indicata e, dunque, le stesse erano incompatibili sia con la contestazione dei prezzi dei singoli articoli, sia con quella del prezzo complessivamente richiesto. Addirittura, nella comparsa conclusionale, la controparte aveva fatto riferimento al prezzo come indicato dalla ricorrente. La sentenza dunque sarebbe viziata anche in relazione alla violazione del principio di non contestazione.

2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, rispettivamente violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 183 c.p.c., comma 3, e art. 184 bis c.p.c., agli artt. 111 e 24 Cost., per nullità della sentenza e per violazione dei medesimi art. 183 c.p.c., art. 184 bis c.p.c., artt. 111 e 24 Cost. e dei principi del giusto processo e del contraddittorio.

Il ricorrente evidenzia che il tribunale ha deciso la causa sulla base del rilievo ufficioso del difetto di prova del prezzo di vendita senza previamente sollecitare le parti ad esprimere le proprie difese sul punto. In tal modo ha violato l’art. 101 c.p.c., comma 2, e art. 384 c.p.c., che vieta al giudice la cosiddetta sentenza a sorpresa o della terza via imponendogli di sollecitare il contraddittorio tra le parti.

3. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: art. 360 c.p.c., n. 5, omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, per avere la sentenza impugnata omesso, senza alcuna motivazione, la disamina singolarmente e nel loro complesso, dei fatti già ritenuti fondati e decisivi ai fini dell’accertamento dell’avvenuta consegna di tutti i beni della L. al T. in data 20 gennaio 2006, anche ai fini dell’ulteriore accertamento del loro prezzo di vendita quale richiesto in causa ai sensi dell’art. 2729 c.c. e dell’art. 360 c.p.c., n. 3 e conseguente violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 2729 c.p.c..

Secondo la ricorrente il giudice del gravame ha ritenuto inesistente la prova dell’accordo contrattuale delle parti sul prezzo di vendita dei prodotti solo sulla base dei documenti in atti senza esaminare gli altri fatti già accertati e ritenuti persino decisivi ai fini della prova presuntiva della consegna dei beni.

A parere del ricorrente i medesimi fatti già ritenuti decisivi quali presunzioni gravi precise e concordanti ai fini della prova della consegna di tutta la merce indicata nella fattura numero (OMISSIS) del 2006 dovevano essere esaminati e valutati anche ai fini della prova del prezzo della medesima merce pattuito dalle parti in occasione dell’ordine del 20 gennaio 2006 e successivamente confermato dal loro comportamento, in quanto decisivi anche a tal fine.

4. Il quarto motivo di ricorso è così rubricato: art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 1418 c.c., comma 2, artt. 1346,1470,1474,2037 e 2038 c.c..

In via subordinata la ricorrente rileva altresì la violazione di norme di diritto per la mancata dichiarazione di nullità del contratto di compravendita del 20 gennaio 2006. Infatti, qualora il prezzo non può essere determinato, viene a mancare un requisito costitutivo ed essenziale del contratto di vendita previsto a pena di nullità. Pertanto, se neanche in base ai criteri suppletivi e integrativi del contratto è possibile ricavare il prezzo della vendita, l’unica conseguenza possibile è la nullità del contratto.

5. T.G. ha proposto ricorso incidentale condizionato sulla base di un solo motivo così rubricato: violazione art. 2729 c.c., artt. 112,115,167,311 e 320 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, omesso esame di fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti in relazione art. 360 c.p.c., n. 5.

Il ricorrente incidentale ritiene che la controparte avesse l’onere di provare di aver consegnato tutta la merce riportata nella fattura e che la sentenza sarebbe errata nella parte in cui ha ritenuto sussistenti presunzioni gravi precise e concordanti dell’avvenuta consegna. Tale prova per presunzioni sarebbe errata in quanto non fondata su di un percorso logico giuridico soddisfacente.

5. Il primo motivo del ricorso principale è fondato mentre è infondato il motivo proposto con il ricorso incidentale condizionato; i restanti motivi del ricorso principale restano assorbiti.

Deve premettersi che la conclusione del contratto di compravendita intercorso tra le parti del presente giudizio in forza del quale T.G. aveva ordinato 70 articoli per un totale di 96 pezzi non è più oggetto di contestazione, essendosi limitato il T., ricorrente incidentale, a contestare la decisione solo in relazione alla ritenuta sussistenza di elementi gravi, precisi e concordanti dell’avvenuta consegna della merce. Ne consegue che la sentenza del Tribunale di Milano è passata in giudicato su tale aspetto.

Quanto alla prova dell’avvenuta consegna da parte della L. della merce acquistata dal T. deve richiamarsi l’indirizzo consolidato di questa Corte secondo il quale: In materia di presunzioni, è riservata al giudice di merito la valutazione discrezionale della sussistenza sia dei presupposti per il ricorso a tale mezzo di prova, sia dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge per valorizzare elementi di fatto come fonti di presunzione, ovverosia come circostanze idonee a consentire illazioni che ne discendano secondo il criterio dell’id quod plerumque accidit; l’unico sindacato riservato in proposito al giudice di legittimità è quello del rispetto dei limiti di legge al ricorso alla prova presuntiva e dell’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti (Sez. 2, Sent. n. 9225 del 2005).

Nella specie non ricorre alcun limite di legge all’utilizzo della prova presuntiva e la motivazione del Tribunale è ampia ed esaustiva, mentre il ricorrente incidentale non offre alcun elemento per confutare quanto affermato nella sentenza impugnata.

Il giudice del merito, infatti, ha ritenuto che sulla base dei documenti agli atti e tenuto conto anche del comportamento delle parti doveva ritenersi la sussistenza di presunzioni gravi, precise e concordanti dell’avvenuta consegna di tutta la merce ordinata. In particolare, risultava l’avvenuta consegna di un quantitativo di merce superiore rispetto ai 12 articoli elencati nella fattura n. (OMISSIS) del 2006, come attestato dal peso della fornitura indicato nel documento del vettore, pari a 56,4 kg (documento 10 del fascicolo di primo grado) e dal peso che avrebbero avuto solo 12 articoli pari a 7,428 kg. (come da CTP dell’ingegner De Palo). Inoltre, dal documento di trasporto numero 160 del 2006 sul quale vi era l’annotazione “attenzione fragile 16 scatole” risultava l’avvenuta consegna di un numero di articoli superiore a 12 e precisamente di 96. Le 16 scatole contenevano, infatti, a loro volta l’indicazione del numero di scatole più piccole in esse contenute. Dalla somma di tali numeri risulta un numero complessivo di 96 pezzi pari a quelli ordinati dal T. e a quelli indicati nella fattura numero (OMISSIS) del 2006.

Il T., pertanto, attraverso la censura proposta con il ricorso incidentale chiede in sostanza una inammissibile rivalutazione nel merito degli elementi che hanno condotto il Tribunale di Milano a ritenere provata la consegna della merce nel quantitativo di 96 pezzi, corrispondente a quello contrattualmente pattuito.

Venendo al motivo di ricorso principale, deve osservarsi, che la Corte d’Appello, dopo aver ritenuto provata la conclusione del contratto di compravendita e adempiuta la prestazione della venditrice mediante la consegna della merce all’acquirente, non poteva rigettare la richiesta di pagamento della merce per mancanza di prova del prezzo. Nel caso, infatti, di indeterminatezza del prezzo e di impossibilità di determinarlo in base alle disposizioni negoziali o ai criteri integrativi previsti dal codice, in particolare dall’art. 1474 c.c., il contratto è nullo ai sensi dell’art. 1346 secondo cui l’oggetto del contratto deve essere determinato o determinabile.

L’art. 1474 c.c., costituisce, infatti, espressione del principio di determinabilità dell’oggetto del contratto di cui al citato art. 1346 c.c. e pone norme dirette, per quanto possibile, a far salva la volontà negoziale, evitando la sanzione della nullità prevista dall’art. 1418 c.c., comma 2, per la mancanza nell’oggetto dei requisiti stabiliti dall’art. 1346 c.c..

Nella specie il prezzo della merce consegnata da L.D. non era solo determinabile ma addirittura determinato. Infatti, come rilevato dal ricorrente, il T. nell’opposizione al decreto ingiuntivo non aveva contestato il prezzo che la L. aveva richiesto in pagamento della fattura n. (OMISSIS) del 3 ottobre 2006, pari ad un importo di Euro 2239,08, limitandosi a contestare la mancata consegna di parte dei beni acquistati.

In ogni caso, anche qualora vi fosse stata contestazione sul prezzo da parte del T., il Tribunale avrebbe dovuto far ricorso ai normali criteri integrativi di determinazione del prezzo, potendosi nel caso in esame, desumersi agevolmente da quello corrispondente ai medesimi beni venduti e sicuramente consegnati e rispetto ai quali il T. aveva pagato il relativo prezzo.

5. In conclusione la Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale, assorbiti gli altri, rigetta il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia avanti al Tribunale di Milano che, in altra composizione, provvederà pure alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale, assorbiti gli altri, rigetta il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia avanti al Tribunale di Milano che, in altra composizione, provvederà pure alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 2^ Sezione civile, il 4 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 25 agosto 2020

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