Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17719 del 02/07/2019

Cassazione civile sez. II, 02/07/2019, (ud. 29/03/2019, dep. 02/07/2019), n.17719

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. VERRONE Luca – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21381/2015 proposto da:

B.F., rappresentato e difeso dagli avv.ti VINICIO CASERI,

GIOVANNI DALEFFE;

– ricorrente –

contro

B.L., elettivamente domiciliato in URGNANO, VIA RIMEMBRANZE

456, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO GIAVAZZI, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 874/2014 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 27/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

29/03/2019 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. B.F. conveniva in giudizio dinanzi il Tribunale di Brescia il fratello L. per chiedere la divisione dell’eredità del comune padre B.L.M. deceduto il (OMISSIS) ab intestato. La madre delle parti aveva rinunciato all’eredità e ai due figli avrebbero dovuto essere assegnati alcuni beni immobili, tenendo presenti le elargizioni al coerede L., nonchè il debito del de cuius verso l’attore.

2. Il giudice, disposta una consulenza tecnica d’ufficio, procedeva allo scioglimento della comunione mediante la formazione di due lotti, rimettendo la causa sul ruolo per le operazioni divisionali.

3. B.F. proponeva appello avverso la suddetta sentenza.

4. La Corte d’Appello di Brescia respingeva il gravame, ritenendo che con riferimento all’assegno di Lire 1.500.000.000 rilasciato dal de cuius all’appellante, era stato quest’ultimo a sostenerne la natura di liberalità, tanto che il giudice aveva affermato la nullità della donazione per difetto di forma. Tale profilo era assorbente rispetto alle doglianze proposte. Con riferimento agli importi trasmessi al fratello L., mediante un terzo ( G.) non vi era prova sufficiente che si trattasse di una donazione indiretta mancando la prova dello spirito di liberalità e anche dell’effettivo incasso da parte del fratello L.. Con riguardo alla somma di Lire 11.008.034.986, la stessa non poteva essere posta in collazione in quanto, come affermato dallo stesso appellante, si trattava di un prelievo indebito ad opera del fratello e, dunque, questi avrebbe potuto motivare il rendimento dei conti ove fosse stato richiesto tempestivamente.

5. B.F. ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di cinque motivi.

6. B.L. ha resistito con controricorso.

7. Il ricorrente con memoria depositata in prossimità dell’udienza

ha insistito nella richiesta di accoglimento del ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, per avere la Corte territoriale omesso di pronunciarsi sul motivo di appello con cui era stata espressamente censurata la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva attribuito all’assegno di Lire 1,5 miliardi la natura di liberalità sulla base di quanto asseritamente allegato in prime cure da B.F..

Il ricorrente eccepisce che mai, in alcun atto, aveva affermato che l’assegno di lire 1,5 miliardi rappresentasse una liberalità del padre a suo favore, avendo invece invocato, sulla base dell’astrazione negoziale, una promessa di pagamento e riconoscimento di debito in suo favore e gravante sull’eredità a seguito della morte del padre-debitore.

Sulla base di tali considerazioni aveva proposto motivo di appello avverso la sentenza di primo grado e la Corte d’Appello aveva omesso di pronunciarsi sul motivo, ribadendo che era stato lo stesso ricorrente a sostenere la natura di liberalità dell’assegno.

2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, per avere la Corte di merito disatteso, senza alcuna motivazione, la domanda del ricorrente diretta a far accertare l’esistenza del credito vantato da B.F. nei confronti dell’asse ereditario derivante dall’assegno di Lire 1.500.000.000 emesso a beneficio del signor B.F. dal defunto padre, con conseguente imputazione del 50% di detto importo a carico della quota ereditaria spettante al fratello L..

In sostanza il ricorrente ripropone la medesima censura di cui al primo motivo sotto il profilo della motivazione apparente o dell’omessa motivazione, in relazione alle ragioni per le quali era da disattendere il motivo di appello con il quale aveva dedotto che in realtà la dazione di denaro portata dal titolo traeva la sua giustificazione da una causa di natura contrattuale e che era del tutto priva di riscontro l’affermazione secondo la quale nell’atto di citazione B. aveva dedotto che anche il titolo predetto rappresentasse una liberalità del padre a favore del figlio.

3. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione degli artt. 1988 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per avere la corte di merito ritenuto che l’assegno bancario emesso dal de cuius in favore del ricorrente costituisse donazione nulla per difetto di forma, anzichè promessa di pagamento da presumersi fondata su titolo valido fino a prova contraria.

A parere del ricorrente una volta che egli aveva invocato quale titolo di un credito nei confronti dell’asse ereditario l’assegno di 1,5 miliardi essendo questa una promessa di pagamento, ai sensi dell’art. 1988 c.c., doveva operare la presunzione iuris tantum dell’esistenza del rapporto sottostante e, in quanto destinatario della promessa di pagamento, era dispensato dall’onere di provare la sussistenza del rapporto.

Peraltro, la controparte non aveva mai contestato che l’assegno costituisse promessa di pagamento o riconoscimento di debito non aveva mai contro dedotto l’inesistenza di un rapporto sostanziale giustificativo.

3.1 I primi tre motivi che stante la loro evidente connessione possono essere trattati congiuntamente sono infondati.

In primo luogo, deve porsi in evidenza che la sentenza impugnata ha ritenuto che l’assegno ricevuto dal ricorrente e consegnatogli dal padre, doveva qualificarsi come donazione nulla per mancanza della forma richiesta dalla legge ad substantiam.

L’accertamento relativo, comportando l’interpretazione del contenuto e delle finalità della domanda giudiziale, è riservato al giudice del merito e, ove sia sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici ed errori di diritto, si sottrae al sindacato di legittimità, salvo che non sia denunciato un error in procedendo, nel qual caso la Corte di Cassazione ha il potere di interpretare la domanda con piena autonomia di indagine e di apprezzamento.

Ciò premesso deve evidenziarsi che dalla lettura della citazione nella specie consentita essendo sollevata una censura ex art. 360 c.p.c., n. 4, emerge che effettivamente il ricorrente nell’atto di citazione aveva dedotto che anche l’assegno in questione rappresentasse una liberalità.

Inoltre la tesi del ricorrente sull’astrazione negoziale non può trovare accoglimento in quanto, se è vero che l’assegno bancario deve considerarsi nei rapporti tra traente e prenditore, come promessa di pagamento, ai sensi dell’art. 1988 c.c., con la conseguente configurabilità della presunzione iuris tantum dell’esistenza del rapporto sottostante, restando quindi il destinatario della promessa di pagamento dispensato dall’onere di provare la sussistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria, nel caso di specie il rapporto sottostante era stato qualificato come donazione e, pertanto, il ricorrente avrebbe dovuto provare che, invece, si riferiva ad altro rapporto contrattuale che non necessitava di forma ad substantiam (Sez. 3, Sent. n. 21098 del 2013).

Infatti, la promessa di pagamento ha il solo effetto di sollevare il promissario dall’onere di provare l’esistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria e deve essere, oltre che esistente, valido. Ne consegue che essa è priva di effetti se si accerti giudizialmente che il rapporto non è sorto, è invalido o si è estinto come nel caso di mancanza di forma ad substantiam.

Qualora un assegno bancario venga emesso a titolo di donazione, l’opponibilità, nel rapporto diretto con il prenditore, di tale contratto sottostante (senza che possano invocarsi le limitazioni probatorie di cui all’art. 2722 c.c., non vertendosi in tema di prova contraria al contenuto di un documento) implica anche la possibilità di dedurre la nullità della donazione medesima, per carenza della prescritta forma (Sez. 2, Sent. n. 7647 del 1990).

Pertanto, sulla base dei principi di diritto sopra richiamati, la sentenza della Corte d’Appello di Brescia è immune dalle censure evocate dal ricorrente con i primi tre motivi di ricorso.

4. Il quarto motivo è così rubricato: violazione e falsa applicazione dell’art. 533 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per avere respinto la corte territoriale l’eccezione del ricorrente diretta a far accertare l’appartenenza all’asse ereditario dell’importo di Lire 11,008,034.986 prelevati dal fratello L. dal conto corrente cointestato con il de cuius sul presupposto che detto importo non era stato prospettato come donazione ma come indebita appropriazione.

La sentenza impugnata aveva rigettato la domanda del ricorrente in quanto, trattandosi di un’indebita appropriazione e non di una donazione passibile di essere acquisita all’asse mediante collazione, doveva essere richiesta con il rendiconto. A parere del ricorrente, invece, la somma indicata apparteneva all’asse ereditario sia che dovesse essere considerata una donazione indiretta sia che fosse da qualificarsi come indebita appropriazione e la richiesta di divisione dell’asse ereditario previo accertamento della sua consistenza postulava anche l’accertamento nell’ambito dell’attivo ereditario del credito di cui il de cuius era titolare nei confronti di altro erede per le somme da questi legittimamente prelevate dal conto cointestato prima della sua morte.

5. Il quinto motivo di ricorso è così rubricato nullità della sentenza del procedimento per violazione degli art. 24 Cost., art. 2697 c.c., artt. 263 e 184 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4 per avere la corte di merito ritenuto che la prospettata appropriazione indebita dell’importo di Lire 11.008.034.986 avrebbe dovuto essere accertata mediante ricorso al rendimento del conto da chiedere tempestivamente.

Il ricorrente evidenzia che non era affatto necessario chiedere il rendiconto che ha un carattere soltanto facoltativo,essendo sufficiente anche chiedere una consulenza tecnica od altri mezzi di prova. Tale istanza peraltro rendeva tempestiva anche quella successiva di rendiconto contenuta nella replica istruttoria dell’esponente essendo nient’altro che la reiterazione della medesima istanza già tempestivamente formulata in precedenza.

5.1 I motivi quarto e quinto, che possono essere trattati congiuntamente stante la loro evidente connessione, sono infondati.

In primo luogo il Collegio osserva che le conclusioni del ricorrente nell’atto di appello, riportate anche nel ricorso, erano di accertare la consistenza della universalità dei beni mobili e immobili relitti dal signor B.L.M., deceduto in (OMISSIS), di procedere alla collazione dei beni già ricevuti dai coeredi convenuti e di pronunciare la divisione della comunione ereditaria con la formazione delle quote dovute ad ogni singolo coerente e la determinazione degli eventuali conguagli in denaro con ogni provvedimento conseguente.

5.2 La Corte d’Appello ha interpretato la domanda del ricorrente come diretta alla divisione, previa collazione, della somma di Lire 11.008.034.986.

Il ricorrente afferma, invece, che la sua domanda sin dall’atto di citazione doveva intendersi come petizione ereditaria ex art. 533 c.c.. Si tratta di una questione del tutto nuova, mai evocata nel corso del giudizio, e il ricorrente non indica in quale atto l’abbia sollevata in precedenza.

Infatti qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l’avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di specificità del motivo, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla S.C. di controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione (Sez. 6-1, Ord. n. 15430 del 2018).

5.3 Ciò premesso deve ribadirsi che la collazione ha la funzione di assicurare nella divisione della massa attiva del patrimonio del “de cuius” l’osservanza delle quote spettanti agli eredi – estendendo l’art. 737 c.c., ai figli, ai loro discendenti e al coniuge l’obbligo del conferimento di ciò che hanno ricevuto in vita dal defunto per donazione. Il presupposto dell’obbligo di collazione è che il soggetto ad esso tenuto abbia ricevuto beni o diritti a titolo di liberalità dal de cuius, direttamente o indirettamente tramite esborsi effettuati da quest’ultimo, sicchè, I beni oggetto di trasferimento ad altro titolo, anche se a favore del coerede, sono soggetti a collazione ereditaria solo se sia accertata la natura simulata del relativo atto dispositivo in accoglimento di un’apposita domanda formulata in tal senso dal coerede che chiede la divisione (Sez. 2, Sent. n. 3932 del 2016), oppure devono essere oggetto di richiesta di rendiconto in sede di divisione.

Diversamente l’azione di petizione ereditaria è un’azione di condanna avente un contenuto necessariamente recuperatorio, in quanto volta ad ottenere, previo accertamento della qualità di erede, la restituzione in tutto o in parte dei beni ereditali in confronto di chiunque li possegga senza titolo o a titolo di erede (art. 533 c.c., comma 1). Pertanto, colui che agisce per la divisione dei beni ereditari previa collazione, non esercita un petitio hereditatis.

5.4 Nel caso di specie il ricorrente afferma che il fratello L. si era appropriato della somma di Lire 11.008.034.986, prelevandoli indebitamente da un conto corrente cointestato con il padre e aperto presso la sede Cariplo di (OMISSIS).

B.L., invece, afferma nel controricorso di aver comprovato documentalmente che gli asseriti prelievi attenevano all’esercizio di attività imprenditoriale in relazione all’attività imprenditoriale del padre con il quale egli collaborava.

Ne consegue, in conclusione, che una volta interpretata correttamente – la domanda di B.F. come di divisione previa collazione, in mancanza della richiesta di rendimento del conto la domanda dell’originario attore non poteva che essere rigettata con riferimento alle somme oggetto di contestazione.

Quanto al fatto che la domanda diretta a far accertare l’appropriazione indebita delle somme dovesse ritenersi ricompresa in quella di divisione, la tesi è del tutto infondata essendo domande con presupposti del tutto diversi.

Sulla tardività della domanda di rendiconto deve inoltre richiamarsi i(seguente principio di diritto: “Il rendiconto, ancorchè per il disposto dell’art. 723 c.c., costituisca operazione contabile che deve necessariamente precedere la divisione, poichè preliminare alla determinazione della quota spettante a ciascun condividente, non si pone, tuttavia, in rapporto di pregiudizialità con la proposizione della domanda di divisione giudiziale, ben potendosi richiedere tale divisione ex art. 1111 c.c., a prescindere dal rendiconto, a tanto potendosi e dovendosi provvedere nel corso del giudizio. Il giudice non può, peraltro, disporre il rendiconto senza istanza delle parti, le quali devono indicare i presupposti di fatto del relativo obbligo, con la conseguenza che la detta istanza non può non essere soggetta al regime di cui all’art. 345 c.p.c.” (Sez. 2, Sent. n. 25120 del 2018).

6. Il ricorso è rigettato, le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

7. La Corte da atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell’art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese che liquida in favore di B.L. in Euro 15.000 più 200 per esborsi;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente del contributo unificato dovuto per il ricorso principale a norma dell’art. 1 bis, dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile, il 29 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA