Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17718 del 07/09/2016


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Cassazione civile sez. lav., 07/09/2016, (ud. 05/07/2016, dep. 07/09/2016), n.17718

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MACIOCE Luigi – rel. Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 2956/2012 proposto da:

G.G., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA PACUVIO 34, presso lo studio dell’avvocato GUIDO

ROMANELLI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

PASQUALE VISCONTI, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

TIRO A SEGNO NAZIONALE, SEZIONE DI (OMISSIS), affiliata alla U.I.T.S.

(Unione Italiana Tiro a Segno) c.f. (OMISSIS);

nonchè da:

TIRO A SEGNO NAZIONALE, SEZIONE DI (OMISSIS), affiliata alla U.I.T.S.

(Unione Italiana Tiro a Segno) c.f. (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DELLA CAFEARELLETTA 4, presso lo studio

dell’avvocato MAURIZIO CHIANESE, rappresentato e difeso

dall’avvocato NICOLA CUOMO, giusta delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

G.G. C.E. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA PACUVIO 34, presso lo studio dell’avvocato GUIDO ROMANELLI, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato PASQUALE VISCONTI,

giusta delega in atti;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 796/2011 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 10/10/2011 R.G.N. 155R/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/07/2016 dal Consigliere Dott. LUIGI MACIOCE;

udito l’Avvocato ROMANELLI CHIARA per delega avvocato ROMANELLI

GUIDO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRESA Mario, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale,

assorbito il ricorso incidentale condizionato, inammissibilità

dell’incidentale autonomo.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso in data 12.07.2004 G.G., sull’assunto di aver lavorato alle dipendenze del Tiro a Segno Nazionale sezione di (OMISSIS) dal luglio 1992 al maggio 2004 con mansioni promiscue di addetto alla custodia e manutenzione dell’impianto, alle piccole riparazioni, alla tenuta del giardino, alla apertura e chiusura dei cancelli, fruendo anche di alloggio di servizio, e sul rilievo di aver percepito somme inadeguate rispetto allo spettante alla stregua del sesto livello del CCNL impianti sportivi, convenne innanzi al Tribunale di Eboli il TSN e ne chiese la condanna al pagamento di Euro 206.177 oltre accessori.

Il Tribunale adito con sentenza 28.07.2009, resa all’esito di articolata istruttoria con prova orale e CTU, riconobbe all’attore ed a carico della Sezione di Eboli del TSN, la somma di Euro 166.968.

Di diverso avviso fu la Corte di Salerno, adita con appello della Sezione di Eboli del TSN, la quale con sentenza 10.10.2011 accolse l’appello e rigettò la domanda del G., affermando in motivazione, per quel che rileva, che: a delineare la subordinazione, quale quadro qualificatorio della collaborazione prestata, il G. non aveva allegato alcun elemento sintomatico della dipendenza dal potere direttivo e della soggezione al potere disciplinare del datore di lavoro, elemento neanche acquisito agli atti del processo;

era stata delineata la portata della attività per tanti anni prestata dal G. (sorveglianza anche notturna del poligono, attività di manutenzione del complesso, permanente fruizione dell’alloggio) ma nessun elemento era stato acquisito significativo per comprovare la subordinazione;

era anche emerso che per la pulizia del terreno del piazzale antistante il poligono, il G. si era rivolto autonomamente ad un conoscente perchè egli usasse il proprio trattore, in tal guisa attestandosi la assoluta discrezionalità di interventi per l’opera richiesta.

Per la cassazione di tale sentenza, notificata il 28.11.2011, il G. ha proposto ricorso il 25.01.2012 articolando quattro motivi.

La Sezione di Eboli dell’Unione TSN ha svolto le sue difese in controricorso del 4.03.2012, nel quale ha anche articolato ricorso incidentale condizionato affidato a quattro motivi ed ivi dispiegando anche motivi di ricorso incidentale autonomo, tutti, a loro volta, resistiti dal G. nel suo controricorso del 12.04.2012. Il G. ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Pronunziando sui ricorsi riuniti, ritiene il Collegio che il ricorso principale debba essere rigettato e che l’incidentale debba essere in parte assorbito ed in parte dichiarato inammissibile.

Il ricorso principale.

Con il primo motivo il G. denunzia violazione dell’art. 2094 c.c. e art. 115 c.p.c., per aver trascurato che fattispecie di mansioni a basso contenuto professionale, a carattere ripetitivo ed a chiara indicazione di oggetto, non necessitavano della esplicazione – e tampoco della esplicitazione – di direttive datoriali. Il motivo, anche a tacere dal rilievo sul carattere generico e non autosufficiente della censura, non merita condivisione. Motivo e memoria richiamano giurisprudenza di questa Sezione Lavoro sull’indiscutibile attenuazione del potere direttivo datoriale in tutti i casi di prestazione di mansioni semplici e ripetitive: ma i rilievi non colgono nel segno. Da un canto il complesso di mansioni svolte in tanti anni dal G. è stato accertato dalla Corte di merito non aver assunto alcun carattere ripetitivo o “meccanico”, essendo rimesso al G. un complesso di attività di custodia, preparazione, pulizia, informazione, riparazione, giardinaggio che, in difetto di un quadro di predeterminazione organizzativa ed oraria, ben potevano essere svolte, come affermato dalla sentenza impugnata, in regime di autonomia. Dall’altro canto difettano, come accertato in sentenza, le condizioni fattuali di quelle presunzioni che, sole, avrebbero potuto indurre a ritenere certa la loro prestazione in regime di subordinazione (cfr. Cass. 10004 del 2016).

Con il secondo motivo il ricorso censura il malgoverno delle risultanze di prova, immotivatamente neglette o mal interpretate. Il motivo è da dichiararsi inammissibile posto che, anche nel vigore dell’art. 360 c.p.c., n. 5, nel testo vigente prima della riforma di cui alla L. n. 134 del 2012, non è consentita la generica sollecitazione a rivalutare il materiale probatorio essendo solo ammessa una precisa – e nel caso di specie assente – denunzia di grave omissione valutativa o di palese illogicità o contraddizione argomentativa. Il motivo, infatti, alle pagine 14, 15 e 16 del ricorso, lamenta genericamente la non attenta e persuasiva considerazione delle reali risultanze di prova.

Con il terzo motivo il G., denunzia, ancora, vizio di motivazione e violazione delle norme suddette, con riguardo alla totale pretermissione della lettera di assunzione 30.05.2003 ed alla disattenzione per le deposizioni D.C., F., G., M., D.L..

Sotto il primo profilo, la prospettazione della predetta lettera di assunzione a tempo determinato è dato privo di alcun impatto processuale, nulla essendo detto sul tempo e luogo della sua produzione (essendo non conducente la laconica citazione del doc. 7 del fascicolo) e sul suo richiamo espresso nella memoria di costituzione in appello, come sarebbe stato onere fare in questa sede di legittimità: e tanto rende conto del silenzio della sentenza sul punto. Del resto la deduzione in questa sede del preteso indebito silenzio della sentenza si sarebbe dovuta accompagnare alla illustrazione della rilevanza ricognitiva di un contratto a t.d. stipulato dopo 11 anni di prestazione e solo un anno prima della definitiva cessazione del rapporto: rilevanza fortemente dubbia, ed a chiarire la quale nulla è stato detto in ricorso.

Sotto il secondo profilo, le deposizioni D.C., F., G., M., D.L., Mastrangelo sono richiamate ed illustrate in una logica di diversa valutazione che non si scorge come possa essere sottoposta a questa Corte.

Il ricorso incidentale.

Il ricorso incidentale condizionato della Sezione di Eboli del TSN lamenta: 1) la disattenzione per la nullità del rapporto in quanto, di natura pubblica, non originato da concorso; 2) la disattenzione per gli esiti di prova orale, prestata dal Tribunale, con riguardo alle mansioni custodiali; 3) la disattenzione, anche essa del primo giudice, per gli errori commessi dalla CTU; 4) la mancata applicazione della invocata prescrizione quinquennale.

L’impresso condizionamento all’esame di tali motivi comporta, all’evidenza, l’assorbimento della loro cognizione nel rigetto del ricorso principale.

Il ricorso incidentale autonomo della predetta Sezione, denunzia, infine, la omessa pronunzia della Corte di Appello sui motivi di gravame proposti avverso la condanna del G. a pagare maggiori importi per risarcimento da occupazione illegittima dell’alloggio a decorrere da 1.06.2004 (il Tribunale aveva in tal senso liquidato la sola somma annua di Euro 1.377,31). Il motivo di ricorso è inammissibile sia per la totale carenza di riferimenti alla riconvenzionale ed alla impugnazione incidentale della Sezione di TSN, i soli che avrebbero consentito di valutare la rilevanza della omissione di pronunzia, sia, ed in guisa assorbente, per la assenza nella formulazione del motivo della necessaria deduzione della nullità della sentenza per effetto della denunziata omessa pronunzia (in tal senso SU 17931 del 2013 e da ultimo Cass. 11988 del 2016).

L’esito della lite, in termini di soccombenza di entrambe le impugnazioni autonome, induce a compensare tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte, rigetta il ricorso principale; dichiara assorbiti i motivi 1, 2, 3, 4 del ricorso incidentale condizionato ed inammissibile il motivo di ricorso incidentale autonomo; compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2016

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