Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17717 del 29/07/2010

Cassazione civile sez. lav., 29/07/2010, (ud. 28/05/2010, dep. 29/07/2010), n.17717

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – rel. Consigliere –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

T.G., elettivamente domiciliato in ROMA, CIRCONVALLAZIONE

TRIONFALE 123, presso lo studio dell’avvocato NAPPA LUIGI, che lo

rappresenta e difende, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI

SUL LAVORO in persona del Dirigente con incarico di livello generale,

Direttore della Direzione Centrale Prestazioni, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso

dagli avvocati LA PECCERELLA LUIGI, RASPANTI RITA, giusta procura

speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7619/2007 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

14.11.07, depositata il 25/06/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/05/2010 dal Consigliere Relatore Dott. LAMORGESE Antonio;

E’ presente l’Avvocato Generale in persona del Dott. IANNELLI

Domenico.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

Rilevato che T.G. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata il 25 giugno 2008 della Corte di appello di Roma, confermativa di quella di primo grado, la quale aveva rigettato la domanda proposta da esso ricorrente nei confronti dell’INAIL, perche’ fosse affermato il diritto alla rendita per malattia professionale (ipoacusia);

che l’istitito intimato ha resistito con controricorso;

che sussistendo i presupposti per la decisione del ricorso in camera di consiglio, e’ stata redatta la relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., poi notificata alle parti e comunicata al Procuratore Generale;

che, come evidenziato in detta relazione, il ricorso in base alla data specificata dal medesimo ricorrente nella copia dell’atto prodotta in luogo dell’originale risulta notificato il 7 luglio 2009;

che nella copia del ricorso depositata in cancelleria non e’ indicata la data di consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario per la notificazione, e che non essendo qui applicabile, in quanto causa previdenziale, ai sensi della L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 3, la sospensione dei termini nel periodo feriale, e non potendosi fare riferimento, ai fini del perfezionamento della notificazione per il notificante secondo quanto stabilito dalla pronuncia della Corte Costituzionale n. 477 del 2002, a data diversa da quella indicata per la notificazione, l’impugnazione risulta oltre il termine di cui all’art. 327 cod. proc. civ., comma 1 nel testo precedente alla modifica apportata dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, da applicare con riferimento ai giudizi instaurati dopo l’entrata in vigore della medesima legge;

che peraltro non puo’ ritenersi soddisfatto l’obbligo del deposito in cancelleria dell’originale del ricorso notificato, nel termine di venti giorni dall’ultima notifica, fissato a pena d’improcedibilita’ del ricorso per cassazione dall’art. 369 cod. proc. civ., comma 1 dato che e’ stata prodotta soltanto una copia fotostatica dell’atto di impugnazione, la quale non consentendo di controllarne la conformita’ all’originale, e’ inidonea ad assicurare la finalita’ cui si ispira la citata norma, quella cioe’ di consentire la verifica della tempestivita’ del ricorso e l’esistenza di una valida procura (v. in proposito Cass. Cass. 1 dicembre 2005 n. 26222, Cass. 18 gennaio 2006 n. 888);

che in tema, di ricorso per cassazione, qualora si determini il concorso di una causa di inammissibilita’ per decadenza dall’impugnazione e di una causa di improcedibilita’ per omesso o tardivo deposito del ricorso ex art. 369 cod. proc. civ., la declaratoria di quest’ultima prevale sulla prima, in quanto l’esame del ricorso improcedibile non e’ consentito nemmeno per rilevarne l’inammissibilita’ (cfr. Cass. 20 gennaio 2006 n. 1104);

che pertanto va dichiarata l’improcedibilita’ del ricorso, senza che si debba provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, ai sensi dell’art. 152 disp. att. cod. proc. civ., nel testo anteriore a quello di cui al D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42, comma 11, convertito nella L. 24 novembre 2003, n. 326, modifica qui non applicabile ratione temporis.

P.Q.M.

dichiara improcedibile il ricorso; nulla per le spese del presente giudizio.

Cosi’ deciso in Roma, il 28 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2010

 

 

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