Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17717 del 07/09/2016


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Cassazione civile sez. lav., 07/09/2016, (ud. 21/06/2016, dep. 07/09/2016), n.17717

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MACIOCE Luigi – Presidente –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1745/2011 proposto da:

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO, C.F. (OMISSIS) in persona del legale

rappresentante pro tempore, – PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO –

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE ED ISTITUTO SECONDARIO PER GRAFICA

PUBBLICITARIA E SERVIZI SOCIALI C.F. (OMISSIS), in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA BASSANO DEL GRAPPA 24, presso lo studio dell’avvocato

MICHELE COSTA, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati

LAURA FADANELLI, STEPHAN BEIKIRCHER, CRISTINA BERNARDI, RENATE VON

GUGGENBERG, giusta deleghe in atti;

– ricorrenti –

contro

R.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VARRONE 9,

presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO VANNICELLI, che la

rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANDREA ESPOSITO,

CINZIA MARCHIORO, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 38/2010 della CORTE D’APPELLO DI TRENTO

SEZIONE DISTACCATA DI BOLZANO, depositata il 22/10/2010 R.G.N.

13/10;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/06/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO;

udito l’Avvocato MICHELE COSTA;

udito l’Avvocato ALESSANDRO MALOSSINI per delega FRANCESCO

VANNICELLI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MASTROBERARDINO Paola, che ha concluso per il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di Appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, riformando la sentenza del Tribunale di Bolzano, accoglieva la domanda della docente in epigrafe, proposta nei confronti della Provincia Autonoma di Bolzano e della Provincia Autonoma di Bolzano – Istituto Tecnico Commerciale e Istituto secondario per Grafica Pubblicitaria e Servizi Sociali, avente ad oggetto la condanna delle controparti al pagamento della retribuzione concernente le residue giornate di congedo ordinario che, secondo l’amministrazione, non era dovuta perchè dette giornate non rientravano nel maturato periodo di congedo ordinario, avendo ella fruito di congedo parentale.

A base del decisum la Corte del merito, riteneva che, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, la docente terminato, nel periodo estivo, la fruizione del riconosciuto periodo di congedo ordinario, non aveva l’onere di offrire le proprie prestazioni di lavoro poichè(in base alle disposizioni contrattuali della Provincia di Bolzano, in difetto di programmazione annuale, deliberata dal collegio dei docenti, di attività c.d. funzionale, detti docenti nel periodo di sospensione estiva dell’attività didattica non erano tenuti ad alcuna prestazione, sicchè non era necessaria alcuna formale offerta di prestazioni lavorative.

Avverso questa sentenza la Provincia Autonoma di Bolzano e la Provincia Autonoma di Bolzano – Istituto Tecnico Commerciale e Istituto secondario per Grafica Pubblicitaria e Servizi Sociali – ricorrono in cassazione in ragione di tre censure.

Resiste con controricorso la parte intimata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con la prima censura, deducendosi violazione e falsa applicazione degli artt. 4 e 8, 23 e 26 del T.U. dei contratti collettivi provinciali per il personale docente ed educativo delle scuola a carattere statale della Provincia di Bolzano del 23 aprile 2003, si sostiene che la interpretazione delle richiamate norme collettive è errata perchè in palese violazione dell’art. 12 preleggi e artt. 1362 c.c. e segg..

Con il secondo motivo, denunciandosi violazione e falsa applicazione della L.P. n. 12 del 2000, art. 13, in combinato disposto dell’art. 97 Cost., si evidenzia che l’interpretazione proposta dalla Corte Territoriale delle – norme collettive di cui alla prima censura non tiene conto delle competenze specifiche del dirigente scolastico in relazione all’impiego del personale incidendo negativamente in tal modo sul buon andamento e sull’imparzialità della P.A..

Con la terza critica, assumendosi violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 1, lett. D) e comma 2 in combinato disposto con il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 45, comma 2 e artt. 3 e 38 della Cost., si afferma che la Corte del merito non ha tenuto conto nell’interpretare le disposizioni contrattuali di cui al primo motivo di censura del relativo art. 26, comma 5, capo 2^ relativo al congedo parentale equiparando erroneamente il dipendente che presta servizio tutto l’anno a quello in congedo parentale e in ciò incorrendo nella violazione del principio di parità di trattamento.

Rileva la Corte che le censure facendo tutte riferimento direttamente ed indirettamente ad una determinata interpretazione delle norme del T.U. dei contratti collettivi provinciali per il personale docente ed educativo delle scuole a carattere statale della Provincia di Bolzano del 23 aprile 2003, che si assume corretta, contrastante con l’interpretazione, ritenuta errata, data dal giudice di merito sono inammissibili in quanto si risolvono nella mera prospettazione di una diversa (e più favorevole) esegesi rispetto a quella adottata dal giudicante.

Trattandosi, difatti, di norme di contratto collettivo di ambito territoriale provinciale non è consentito a questa Corte di procedere ad una interpretazione diretta delle clausole contrattuali denunciate in quanto, ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63 e dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, come modificato dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, è possibile la denuncia della violazione o falsa applicazione dei contratti collettivi di lavoro solo nazionali (con specifico riferimento alla contrattazione collettiva provinciale applicabile nelle province autonome di Trento e Bolzano V. Cass. 2 marzo 2009 n. 5025 nonchè Cass. 25 novembre 2005 n. 24865 nonchè, da ultimo, nel senso che il D.Lgs. n. 165 del 2001, citato art. 63, è norma di stretta interpretazione sicchè non può trovare applicazione ai contratti collettivi regionali ivi non contemplati V. Cass. 18 aprile 2016 n. 7671).

L’interpretazione del contratto collettivo di ambito territoriale diverso da quello nazionale è, quindi, rimasta attività riservata al giudice di merito, ed è censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale ovvero per vizi di motivazione, qualora la stessa risulti contraria a logica o incongrua, cioè tale da non consentire il controllo del procedimento logico seguito per giungere alla decisione.

Questa Corte ha precisato che ai fini della censura di violazione dei canoni ermeneutici, non è peraltro sufficiente l’astratto riferimento alle regole legali d’interpretazione, ma è necessaria la specificazione dei canoni in concreto violati, con la precisazione del modo e delle considerazioni attraverso i quali il giudice se ne è discostato. La denuncia del vizio di motivazione dev’essere invece effettuata mediante la precisa indicazione delle lacune argomentative, ovvero delle illogicità consistenti nell’attribuzione agli elementi di giudizio di un significato estraneo al senso comune, oppure con l’indicazione dei punti inficiati da mancanza di coerenza logica, e cioè connotati da un’assoluta incompatibilità razionale degli argomenti, sempre che questi vizi emergano appunto dal ragionamento logico svolto dal giudice di merito, quale risulta dalla sentenza. In ogni caso, per sottrarsi al sindacato di legittimità, non è necessario che quella data dal giudice sia l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, sicchè, quando di una clausola siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito alla parte, che aveva proposto l’interpretazione disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fatto che ne sia stata privilegiata un’altra(V. per tutte Cass. 22 febbraio 2007 n. 4178).

Nella specie, invece, pur richiamandosi nelle censure (in particolare nella terza) la violazione degli artt. 1362 c.c. e segg., non si precisano i canoni in concreto violati, e non si specifica il modo e le considerazioni attraverso le quali il giudice se ne è discostato.

Nè si è analiticamente denunciato un vizio motivazionale.

D’altro canto non è sufficiente, ai fini di cui trattasi, allegare la contrarietà della interpretazione criticata alle norme della Costituzione ovvero ad alcune disposizioni di legge occorrendo, invece, come sottolineato, la specifica deduzione della violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale.

Il ricorso va in conclusione rigettato.

Le spese di legittimità seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna le parti ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 100,00 per esborsi ed Euro 3000,00 per compensi oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2016

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