Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17717 del 02/07/2019

Cassazione civile sez. II, 02/07/2019, (ud. 08/03/2019, dep. 02/07/2019), n.17717

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4376/2018 proposto da:

L.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FABIO MASSIMO n.

60, presso lo studio dell’avvocato MARIO PISTOLESE che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di PERUGIA, depositate il

18/01/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

08/03/2019 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

L.M. proponeva domanda di indennizzo per irragionevole durata del processo ai sensi della L. n. 89 del 2001, in relazione ad un giudizio civile svoltosi innanzi il Tribunale di Latina e durato dal 18.5.2000, data di notificazione dell’atto di citazione introduttivo, al 2.8.2011, data di deposito della sentenza di primo grado.

Con decreto n. 108/2017 la Corte di Appello di Perugia accoglieva la domanda condannando il Ministero al pagamento di Euro 3.500 oltre spese di lite.

Ha proposto ricorso per la cassazione di detto provvedimento L.M. affidandosi a tre motivi.

Ha resistito con controricorso il Ministero della Giustizia eccependo preliminarmente la tardività della notificazione del ricorso introduttivo del presente giudizio di legittimità.

In data 8.3.2019 la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, non notificato al Ministero controricorrente.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

La mancata notificazione della rinuncia depositata dalla parte ricorrente impedisce la dichiarazione di estinzione del ricorso. Va tuttavia dichiarata la sopravvenuta inammissibilità del ricorso, avendo la ricorrente manifestato di non aver più interesse alla pronuncia di questa Corte sul ricorso e sui motivi con esso proposti.

Si impone altresì la pronuncia sulle spese, che vanno poste a carico della rinunziante e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il rigorso,e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio medesimo, che liquida in Euro 1.000 oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 8 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2019

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