Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17716 del 29/08/2011

Cassazione civile sez. II, 29/08/2011, (ud. 21/06/2011, dep. 29/08/2011), n.17716

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. NUZZO Laurenza – rel. Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.G. (OMISSIS) L.M.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA LUDOVISI

35, presso lo studio dell’avvocato LAURO MASSIMO, che li rappresenta

e difende;

– ricorrenti –

M.N. (OMISSIS), R.G.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA MARIA

CRISTINA 8, presso lo studio dell’avvocato GOBBI GOFFREDO,

rappresentati e difesi dagli avvocati BAGIANTI STEFANO, FANTUSATI

PAOLO;

– controricorrenti –

e contro

B.A. (OMISSIS) FONTANELLE DI CARDINALI GIULIANA

SAS P.IVA (OMISSIS) in persona del legale rappresentante pro

tempore C.G.;

– intimati –

sul ricorso 99-2006 proposto da:

R.G. (OMISSIS), M.N.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA MARIA

CRISTINA 8, presso lo studio dell’avvocato GOBBI GOFFREDO,

rappresentati e difesi dagli avvocati BAGIANTI STEFANO, FANTUSATI

PAOLO;

– ricorrenti –

contro

L.M., M.G. elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA LUDOVISI 35, presso lo studio dell’avvocato LAURO MASSIMO,

che li rappresenta e difende;

– controricorrenti al ricorso incidentale –

e contro

B.A., FONTANELLE DI CARDINALI GIULIANA SAS in persona

del legale rappresentante pro tempore;

– intimati –

sul ricorso 2840-2006 proposto da:

FONTANELLE DI CARDINALI GIULIANA SAS P.IVA (OMISSIS) in persona

del legale rappresentante pro tempore C.G.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA E. PASQUALI 3, presso lo

studio dell’avvocato GRANATO AUGUSTO, che la rappresenta e difende

unitamente agli avvocati CENCETTI SERGIO, BAGIANTI ANTONIO;

– ricorrente incidentale –

contro

L.M., M.G., elettivamente domiciliati

in ROMA, VIA LUDOVISI 35, presso lo studio dell’avvocato LAURO

MASSIMO, che li rappresenta e difende;

– controricorrenti al ricorso incidentale –

e contro

B.A., M.N., R.G.;

– intimati –

sul ricorso 2841-2006 proposto da:

FONTANELLE DI CARDINALI GIULIANA SAS P.IVA (OMISSIS) in persona

del legale rappresentante pro tempore C.G.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA E’RCOLE PASQUALI 3, presso lo

studio dell’avvocato GRANATO AUGUSTO, che la rappresenta e difende

unitamente agli avvocati CENCETTI SERGIO, BAGIANTI ANTONIO;

– ricorrente al ricorso incidentale –

contro

M.N., R.G., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA MARIA CRISTINA 8, presso lo studio dell’avvocato GOBBI

GOFFREDO, rappresentati e difesi dagli avvocati FANTUSATI PAOLO,

BAGIANTI STEFANO;

– controricorrenti –

e contro

L.M., B.A., M.G.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 331/2005 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 13/09/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/06/2011 dal Consigliere Dott. LAURENZA NUZZO;

udito l’Avvocato Ariella COZZI, con delega depositata in udienza

dell’Avvocato Massimo LAURO, difensore dei ricorrenti che ha chiesto

accoglimento delle difese depositate;

udito l’Avvocato BAGIANTI Stefano, difensore dei resistenti che si

riporta anch’egli alle difese depositate unitamente all’Avvocato

Augusto GRANATO difensore della Società che ha chiesto anch’egli di

riportarsi;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SCARDACCIONE Eduardo Vittorio che ha concluso per l’accoglimento dei

ricorsi principali RG. 32404/05 e 99/06.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

I coniugi M.N. e R.G., con citazione notificata il 1 .6.91 convenivano in giudizio,innanzi al Tribunale di Perugia, L.M. e M.G. esponendo:

con contratto preliminare del 30.7.1990 i convenuti si erano impegnati a vendere ad essi attori un fabbricato con annessa corte, sito in (OMISSIS), per il prezzo di L. 420.000.000, da pagare ratealmente,con termine per la stipula del contratto definitivo e contestuale consegna dell’immobile alla data del 30.6.1991;

il preliminare prevedeva anche(clausola n. 6) che i promittenti venditori, ove avessero ottenuto dal Comune di Perugia il trasferimento di una porzione di terreno confinante, di mq. 330, da distinguere con la particella di nuova formazione 467, l’avrebbero trasferita ai promissari acquirenti senza corrispettivo, riservandosi la relativa cubatura edificabile; avrebbero poi provveduto,d’intesa con gli attori, alla realizzazione sull’immobile di una recinzione e di altre opere;

i promittenti venditori avevano manifestato la volontà di non procedere alla stipula del contratto definitivo,rifiutando, il 30.4.1991, la somma di L. 50.000.000 loro offerta a mezzo di assegno bancario, per la rata di prezzo scadente quel giorno; avevano, inoltre, trasferito a terzi, con atto pubblico di vendita, la parte di terreno di mq. 330, da distinguere con la part. 467 ed avevano demolito i manufatti eseguiti da essi attori cui avevano provocato un danno di L. 100.000.000.

Chiedevano,quindi, che fosse pronunciata sentenza costitutiva, ex art. 2932 c.c., in luogo del contratto definitivo non concluso, con condanna al risarcimento dei danni conseguenti a detti comportamenti dei convenuti. Questi si costituivano in giudizio deducendo che gli attori erano entrati abusivamente in possesso dell’immobile, realizzando, di loro iniziativa, lavori edili di ampliamento della cubatura del fabbricato, con rilevante modifica della sua struttura “senza i dovuti atti abilitativi”;

in via riconvenzionale chiedevano la pronuncia di risoluzione del contratto preliminare per grave inadempimento degli attori con condanna al risarcimento dei danni.

A tale giudizio (n. 3292/91) veniva riunito altro (n. 6168/92) con cui i coniugi M. – R. chiedevano la nullità, per simulazione assoluta, dell’atto pubblico di vendita in data 29.5.1991 con cui i coniugi L. avevano venduto a B.A. l’immobile oggetto di detto preliminare, compreso il terreno da distinguere con la particella 427 che i venditori avevano acquistato dal Comune di Perugia, con condanna al risarcimento dei danni. Veniva riunito anche il successivo giudizio (n. 6169/92) con cui il M. e la R. chiedevano la nullità, per simulazione assoluta, del contratto, in data del 9.10.1992, con cui il B. aveva venduto alla Fontanelle s.a.s. di C.G., gli immobili acquistati dai coniugi L..

La società convenuta, costituitasi,chiedeva il rigetto della domanda e, in via riconvenzionale, la condanna degli attori al risarcimento dei danni conseguenti all’iniziativa giudiziaria da loro intrapresa nei suoi confronti e, in subordinerà condanna del B. alla restituzione del prezzo versatogli ed al risarcimento dei danni.

Con sentenza 30.11.2001 il Tribunale adito dichiarava la simulazione assoluta della compravendita in data 29.5.91, stipulata fra i coniugi L. ed il B. e di quella, in data 9.10.92, conclusa fra quest’ultimo e la Fontanelle s.a.s., con esclusione della particella 466 del foglio 284;

pronunciava sentenza costitutiva, ex art. 2932 c.c., in relazione al contratto preliminare 30.7.90 concluso tra i coniugi M. – R. e L.- M.; condannava il L. e la M., in solido fra loro e con il B. e la Fontanelle s.a.s., al pagamento, in favore del M. e della R., della somma di L. 160.000.000, a titolo di risarcimento danni per ritardo nell’acquisizione degli immobili oggetto del preliminare, oltre a L. 90.000.000 quale risarcimento danni per demolizione delle opere;

determinava in L. 110.000.000 il residuo debito dei coniugi M., a saldo del prezzo della compravendita, previa compensazione parziale con la quota di credito di L. 170.000.000, loro spettante a titolo di risarcimento del danno; rigettava tutte le domande riconvenzionali proposte dai convenuti nei confronti degli attori.

Avverso tale sentenza proponevano distinti appelli i coniugi L.- M. e la Fontanelle s.a.s. cui resistevano gli appellati,proponendo appello incidentale. Con sentenza 17.2.2005 la Corte d’Appello di Perugia, in riforma della sentenza di primo grado, dichiarava la risoluzione del contratto preliminare di vendita stipulato dal L. e dalla M.,da una parte, e dal M. e dalla R., dall’altra, per inadempimento di questi ultimi;

dichiarava il diritto dei coniugi L. di trattenere la caparra confirmatoria di L. 30.000.000 ricevuta dai coniugi M.- R., rigettando la domanda di risarcimento del maggior danno proposta dagli stessi nonchè tutte le domande proposte dal M. e dalla R. contro il L. e la M. nel giudizio n. 3292/921; rigettava, inoltre, la domanda di risarcimento del danno per concorso nel preteso inadempimento del L. e della M. proposta contro il B. e la Fontanelle nei giudizi n. 6168/92 e 6169/92; dichiarava non legittimati il M. e la R. alla proposizione di tutte le altre domande proposte;

dichiarava non luogo a provvedere sulle domande propo-ste;in via subordinata riconvenzionale dal B. dalla Fontanelle;

dichiarava interamente compensate fra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio, rigettando le domande di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c..

Rilevava la Corte di merito che l’abusiva realizzazione di opere diverse da quelle di recinzione, fatte eseguire dai coniugi M. sugli immobili oggetto del preliminare, in assenza della prova del consenso dei promettenti venditori, integrava una violazione del diritto di proprietà di questi ultimi in quanto “anticipazione occulta della presa di possesso degli immobili”, nonchè un inadempimento all’obbligo di esecuzione in buona fede del contratto;

l’inadempimento era da ritenersi grave in quanto incidente notevolmente sull’equilibrio contrattuale ed a-vrebbe potuto comportare il coinvolgimento dei L. in un processo penale per abusi edilizi. Tale decisione veniva impugnata con ricorso per cassazione dai coniugi L.- M. con un unico motivo e dai coniugi M.- R. con sette motivi;

le parti ricorrenti resistevano, reciprocamente, con controricorso.

La Fontanelle s.a.s., proponeva ricorso incidentale, nei confronti del M. e della R., nella parte in cui la sentenza impugnata aveva escluso il danno derivante dalla trascrizione dell’atto di citazione, quanto meno relativamente ad un immobile non ricompresso nel preliminare di vendita; contestava, inoltre la pronuncia in ordine alla compensazione delle spese di entrambi i gradi del giudizio lite; proponeva, altresì, ricorso incidentale condizionato, laddove i giudici di appello avevano affermato che la domanda di simulazione dei promittenti venditori non era nuova, chiedendo, quindi, che le richieste del L. e della M. di cui alla memoria del 6.7.98 fossero,invece, ritenute domande nuove e non “un semplice mutamento di linea difensiva”.

Tutti i ricorrenti hanno depositato memorie illustrative.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I coniugi L. denunciavano:

violazione e falsa applicazione degli artt. 1415 c.c. e artt. 324, 342, 345 c.p.c., laddove la Corte di appello, con riferimento al giudizio R.G. n. 6168/92, anzichè limitarsi a dare atto, in assenza di appello anche da parte dell’unico legittimato a proporlo.

B.A., che la sentenza di primo grado era divenuta definitiva in ordine alla pronuncia di simulazione del contratto di compravendita tra i coniugi L.- M. ed A. B., aveva dichiarato “non legittimati il M. e la R. alla proposizione di tutte le altre domande…”, non considerando che la società Fontanelle, non aveva proposto alcuna valida impugnazione sulla pronuncia di simulazione e che, secondo la giurisprudenza della S.C., era precluso al giudice di appello rilevare di ufficio detto difetto di legittimazione, trattandosi di questione coperta dal giudicato; ai sensi dell’art. 1415 c.c., comma 2, gli attori M.- R., nell’atto introduttivo del giudizio n. R.G. 6168/92, avevano, d’altronde, chiesto la declaratoria di inefficacia dell’atto pubblico simulato per la parte pregiudizievole nei loro confronti.

Il M. e la R. lamentavano:

1) violazione e falsa applicazione dell’art. 1375 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3;

la Corte di merito aveva dichiarato risolto il contratto, affermando che costituiva inadempimento del preliminare,per violazione del principio di buona fede,l’esecuzione di opere nel fondo promesso in vendita, non considerando che tale principio può ritenersi violato solo quando una parte abbia agito con il proposito di recare pregiudizio all’altra, ipotesi non ricorrente nella specie con riferimento alla esecuzione, sui beni promessi in vendita, di ulteriori opere rispetto a quelle autorizzate, posto che i promissari acquirenti avrebbero dovuto acquistarne la proprietà; peraltro, occorreva che tale comportamento integrasse un inadempimento grave a precisi obblighi contrattuali;

2) violazione e falsa applicazione dell’art. 1455 c.c. in relazione all’art. 360 c.c., n. 3;

doveva escludersi la gravità dell’inadempimento ravvisata dai giudici di appello, atteso che le opere realizzate sull’immobile oggetto del preliminare di vendita potevano solo arricchire i promettenti venditori e gli stessi avrebbero potuto essere coinvolti nella responsabilità per la costruzione abusiva;

3) violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 c.c., n. 3; i promettenti venditori non avevano assolto all’onere di dimostrare la non scarsa importanza dell’inadempimento, avendo, fra l’altro, autorizzato l’esecuzione delle opere aggiuntive, revocando poi il consenso;

4) omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5; i promissari acquirenti erano stati espressamente autorizzati, in contratto, ad eseguire determinate opere edilizie e lo stesso L. si era accordato con il M. sulle modalità di esecuzione delle opere aggiuntive, ma i giudici di appello avevano giustificato l’illegittimo “ripensamento” del L. benchè integrante un comportamento contrario a buona fede; 5) falsa applicazione dell’art. 1108 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3; la Corte di appello aveva ritenuto insufficiente il consenso del solo L. all’esecuzione delle opere, in difetto del consenso della comproprietaria del bene promesso in vendita, richiamando erroneamente il disposto dell’art. 1108 c.c., pur non trattandosi di innovazioni o sensibili modificazioni di un bene comune “ma di una diversa applicazione delle pattuizioni accessorie al contratto preliminare”; 6) insufficiente, contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5; i giudici di appello ben avrebbero potuto presumere il consenso della comproprietaria M. alla esecuzione delle opere, avuto riguardo al fatto che la stessa viveva col marito il quale aveva potuto verificare l’andamento dei lavori in questione.

7) erronea, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo, avendo la Corte di appello omesso di valutare che la mancata autorizzazione del progetto edilizio relativo alle opere in contestazione, era dipesa dal fatto che il L., formale proprietario, in violazione dell’impegno assunto, non aveva presentato il progetto medesimo; peraltro,ai sensi della L. n. 47 del 1985, art. 6, legittimati passivi di eventuali sanzioni per abuso edilizio erano il costruttore, il committente ed il direttore dei lavori e non il proprietario estraneo all’abuso.

I ricorsi vanno riuniti, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., in quanto proposti contro la medesima sentenza. Il ricorso dei L. è infondato; diversamente da quanto dagli stessi sostenuto, il B., in sede di appello, chiedeva dichiararsi che i contratti di compravendita 29.5.91 e 9.10.02, rispettivamente conclusi con i L. e con la Fontanelle s.a.s., fossero ritenuti “validi ed efficaci e non affetti da simulazione” e, per l’effetto, che fossero respinte tutte le domande proposte nei confronti di esso B..

Peraltro, come pure precisato nella sentenza impugnata (pag. 28), anche la s.a.s. Fontanelle proponeva analoga domanda nel giudizio di appello sebbene, in sede di precisazione delle conclusioni, tale domanda non fosse stata riportata; statuiva, al riguardo, la Corte di merito che i promissari acquirenti erano privi di legittimazione all’azione di simulazione delle compravendite e che i promittenti venditori non avevano tempestivamente formulato le relative domande.

Deve, pertanto, escludersi che la sentenza di primo grado sia passata in giudicato sulla pronuncia di simulazione del contratto di compravendita tra i coniugi L. ed B.A..

Rimane assorbito,alla stregua di quanto osservato, il ricorso incidentale condizionato, proposto dalla società Fontanelle in ordine al difetto di novità della domanda con cui i L. avevano chiesto accertarsi che gli immobili oggetto della compravendita erano rimasti nella loro proprietà esclusiva, mutando la precedente domanda sulla insussistenza di accordi simulatori relativi agli atti di vendita intercorsi con il B. e la s.a.s. Fontanelle.

Va pure rigettato il ricorso non condizionato della medesima società in relazione al mancato riconoscimento del risarcimento danno richiesto nei confronti dei M.- R. per “l’immobilizzo dei beni acquistati con atto 9.10.92” a seguito della trascrizione pregiudizievole dell’atto di citazione nei confronti del B., stante la genericità della doglianza anche quanto alle spese processuali.

Quanto lamentato dai ricorrenti non vale,infatti, a superare la motivazione del giudice di secondo grado riguardo al mancato accoglimento delle istanze avanzate dalla Fontanelle s.p.a., in conseguenza della riformata pronuncia sulla simulazione della compravendita 9.10.92 e dell’assorbimento delle domande proposte, in via subordinata, dal B. e dalla Fontanelle (compresa quella di restituzione delle somme pagate in forza del contratto concluso con il B.), in considerazione del difetto di legittimazione dei M. all’accertamento della nullità delle compravendite di cui i L., mutando linea difensiva, avevano ammesso la simulazione.

Del pari infondato è il ricorso incidentale M.- R.. In ordine al primo motivo si osserva: la Corte territoriale ha evidenziato che i promissari acquirenti, secondo quanto pattuito con il contratto preliminare, potevano eseguire anticipatamente, rispetto alla stipula del contratto definitivo,solo la recinzione dell’immobile,consentendo ai promittenti venditori il pieno godimento degli immobili fino alla relativa consegna, da effettuarsi a seguito del contratto del definitivo; ha, quindi, ritenuto che la realizzazione, da parte dei M.- R., di opere diverse sugli immobili oggetto del preliminare di vendita, oltre a costituire un fatto illecito, ex art. 2043 c.c., integrasse, ai sensi dell’art. 1375 c.c., anche un inadempimento all’obbligazione di esecuzione del contratto secondo buona fede(c.d. buona fede oggettiva)in quanto incidente sull’equilibrio degli interessi reciproci delle parti,come regolamentati in contratto. Tale motivazione è aderente al disposto dell’art. 1375 c.c., atteso che la violazione della clausola generale di buona fede e correttezza di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., assume rilevanza, ai fini della risoluzione del rapporto, ove incida sulla condotta sostanziale che le parti sono obbligate a tenere per salvaguardare il reciproco interesse all’esatto adempimento delle rispettive prestazioni ed ove pregiudichi gli effetti economici del contratto.

In tale ottica detta clausola generale ha, quindi, rilievo non solo sul piano dei comportamenti delle parti, nell’ambito del singolo rapporto obbligatorio (art. 1175 c.c.), ma anche sul piano del complessivo assetto di interessi sottostanti l’esecuzione del contratto e si pone come limite di ogni situazione, attiva o passiva, negozialmente attribuita,tanto da determinare integrativamente anche il contenuto e gli effetti del contratto.

Va rammentato al riguardo che, secondo la consolidata giurisprudenza della S.C., la violazione dell’obbligo di buona fede oggettiva o correttezza costituisce espressione di un generale principio di solidarietà sociale che, nell’ambito contrattuale, implica un obbligo di reciproca lealtà di condotta che deve presiedere sia all’esecuzione del contratto che alla sua formazione ed interpretazione,a prescindere dall’esistenza di specifichi obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da norme di legge.

Ne consegue che la sua violazione costituisce, di per sè, inadempimento(Cfr. S.U. n. 28056/08; Cass. n. 5348/2009; n. 1618/2009; n. 3462/2007) e genera responsabilità contrattuale, senza che sia necessario il proposito doloso di recare pregiudizio alla controparte (Cfr. Cass. 66/89).

In ogni caso, nella specie, integra un’obbligazione negativa a carico dei promissari acquirenti il divieto, desumibile dal tenore del contratto, di eseguire opere non autorizzate, diverse da quella, espressamente consentita, di recinzione e, sotto tale profilo, è evidente la violazione di un obbligo contrattuale ed il conseguente inadempimento che, verificandosi, ai sensi dell’art. 1222 c.c., per il fatto della violazione dell’obbligo di non fare, è superabile soltanto con la prova che l’inadempimento medesimo sia dipeso da causa non imputabile all’autore della violazione.

Con riferimento alla seconda censura i giudici di appello hanno dato conto, con corretta e logica motivazione, della gravità dell’inadempimento addebitato ai M.- R., rilevando che esso incideva notevolmente sull’equilibrio contrattuale ed avrebbe potuto comportare conseguenze penalmente rilevanti (per abusi edilizi) a carico dei L. in base alla Legge vigente n. 47 del 1985.

E’ stato pure accertato, attraverso prova testimoniale, che alla richiesta di sospensione dei lavori, a seguito della scoperta della condotta abusiva del M., erano seguite minacce o almeno molestie da parte di quest’ultimo ai L., tanto che costoro si erano rivolti alla Vigilanza Umbra per impedire l’accesso nella loro proprietà del M. e dell’impresa.

In tale situazione la Corte di merito ha ritenuto giustificato, ex art. 1460 c.c., il successivo rifiuto dei promittenti venditori di accettare le somme offerte in conto del prezzo di vendita e di aderire alla stipula del contratto definitivo, in aderenza alla giurisprudenza della S.C. secondo cui, in tema di risoluzione di un contratto per inadempimento, il giudice deve procedere ad una valutazione comparativa ed unitaria degli inadempimenti che le parti si sono addebitati, stabilendo la gravità dell’addebito che legittima la risoluzione.

La valutazione sulla gravità dell’inadempimento,in quanto fondata sull’esame dei fatti e della prove inerenti al processo, è rimessa all’esame del giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove, come avvenuto nella specie,la relativa motivazione risulti immune da vizi logici o giuridici (Cfr. Cass. n. 41/98; n. 9176/2000).

Le doglianze sub 3,4,5,6 e 7 vanno esaminare congiuntamente, in quanto attinenti, essenzialmente, alla prova sulla prestazione del consenso dei L. all’esecuzione di opere ulteriori rispetto a quella autorizzata ed all’impegno che avrebbe assunto il L. di presentare egli stesso il progetto edilizio relativo alle opere in contestazione.

La motivazione al riguardo della sentenza impugnata è sufficiente e logica, laddove è stato correttamente rilevato la mancanza di prova, incombente sugli attori (promissari acquirenti), che i convenuti fossero a conoscenza dell’effettiva natura dei lavori che si stavano eseguendo nella loro proprietà e che avessero acconsentito all’esecuzione di opere diverse da quelle di recinzione. E’ stato, peraltro, ritenuto pacifico che il L. non solo non aveva mai presentato la richiesta di concessione per i lavori non preventivamente autorizzati, ma sì era anche rifiutato di sottoscrivere la scrittura integrativa, contenente il suo assenso ai lavori in questione sicchè non poteva ravvisarsi alcun consenso presuntivo e,comunque, difettava il consenso della comproprietaria del bene all’esecuzione di opere eccedenti l’ordinaria amministrazione.

Sul punto si osserva che, al di là dell’errato richiamo in sentenza alla norma di cui all’art. 1108 c.c., in quanto non applicabile ai rapporti obbligatori, era necessario, comunque, che i promissari acquirenti, quali autori del contestato abuso edilizio, provassero il consenso di entrambi i promittenti venditori alla modifica delle obbligazioni contrattuali nel senso da loro dedotto.

Il motivo sub 7) è infondato anche quanto alla negazione del possibile coinvolgimento dei L. nell’abuso edilizio de quo, ai sensi della L. n. 47 del 1985. Al riguardo la S.C. ha, infatti, affermato che il proprietario non può utilizzare la cosa propria nè consentire che altri la utilizzi in modo che ne derivi danno ai consociati ed ha, quindi, l’obbligo giuridico di non consentire che l’evento dannoso o pericoloso si realizzi, rispondendo altrimenti, a titolo quanto meno di concorso morale, di violazione delle norme in tema di costruzione senza concessione o in difformità della concessione(Cfr. Cass. pen. n. 12163/1999; n. 9536/2004, n. 19714/2009). Anche il ricorso incidentale M.- R. deve, dunque, essere rigettato.

Considerata la reciproca soccombenza delle parti vanno fra di loro interamente compensate le spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi;

rigetta il ricorso proposto dai L., assorbito il ricorso incidentale condizionato della s.a.s. Fontanelle; rigetta il ricorso non condizionato della società medesima; rigetta il ricorso incidentale dei M.- R.; spese compensate fra tutte le parti.

Così deciso in Roma, il 21 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 agosto 2011

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