Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17716 del 29/07/2010

Cassazione civile sez. lav., 29/07/2010, (ud. 10/05/2010, dep. 29/07/2010), n.17716

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – rel. Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

B.P., titolare della Ditta Bolici Paolo, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DELLA GIULIANA 73, presso lo studio

dell’avvocato ANTINUCCI MASSIMO, che lo rappresenta e difende, giusta

procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

A.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PIERLUIGI DA

PALESTRINA 63, presso lo studio dell’avvocato CONTALDI MARIO,

rappresentato e difeso dall’avvocato ACCARDO MICHELE, giusta mandato

speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 369/2008 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA del

10/06/08, depositata il 25/07/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/05/2010 dal Consigliere Relatore Dott. SAVERIO TOFFOLI;

e’ presente il P.G. in persona del Dott. MARINELLI Vincenzo.

 

Fatto

MOTIVI

La Corte pronuncia in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c. a seguito di relazione ex art. 380 bis.

La Corte d’appello di Venezia confermava la sentenza con cui il Tribunale della stessa sede aveva accolto la domanda proposta A. S. contro B.P., titolare della omonima ditta, diretta all’accertamento della nullita’ della cessione, da parte del convenuto, del contratto di lavoro relativo al ricorrente alla s.r.l.

Inside, e alla dichiarazione dell’illegittimita’ del licenziamento disciplinare intimato dalla ditta Bolici al medesimo ricorrente con atto comunicato il 4.10.2002, e aveva condannato il datore di lavoro al pagamento delle retribuzioni maturate dal licenziamento, con detrazione dell’aliunde perceptum, e dell’indennita’ sostitutiva della reintegrazione L. n. 300 del 1970, ex art. 18.

Il giudice di appello, cui era devoluta dall’impugnazione del B. la questione relativa alla sussistenza e legittimita’ della cessione del contratto di lavoro e della legittimita’ del licenziamento, con ampia motivazione procedeva alla ricostruzione dell’articolato svolgimento della vicenda, ricordando che in effetti, sebbene allora l’appellante sostenesse che mai nessuna cessione del contratto si era verificata, in effetti la Inside s.r.l., “societa’ capogruppo” della ditta Bolici, pur giuridicamente estranea al rapporto di lavoro de quo, aveva direttamente impartito all’ A. disposizioni circa la sede di svolgimento del lavoro – che precedentemente aveva avuto esecuzione presso il cantiere di (OMISSIS) -, sede indicata prima in (OMISSIS) e poi in (OMISSIS), e inoltre nel libretto di lavoro risultavano annotati la cessazione del rapporto di lavoro con la ditta Bolici il 18.6.2002 e un successivo rapporto con la Inside dal 19.6.2002 fino al 12.9.2002. Si era quindi in presenza di una cessione del contratto di lavoro nulla, per la pacifica mancanza del consenso del lavoratore, e dovevano ritenersi inefficaci i mutamenti di sede disposti dalla Inside s.r.l., ma ne conseguiva anche la situazione di incertezza in cui versava il lavoratore ai fini della ripresa dell’attivita’ di lavoro dopo il periodo di malattia e di ferie, e di tale situazione non poteva non ritenersi consapevole e responsabile anche la ditta Bolici. Quest’ultima, invece, a fronte del secondo mutamento di sede disposto dalla Inside il 26.7.2002 con decorrenza dal termine della malattia, nonostante le contestazioni e richieste formulate per iscritto dall’ A., non aveva fatto pervenire nessuna disposizione scritta sulla sede di destinazione prima della contestazione disciplinare del 12.9.2002. Il lavoratore, contrariamente a quanto esposto dall’appellante, con il telegramma del 3.8.2002 non aveva richiesto la restituzione del libretto di lavoro, ma aveva comunicato di attendere ancora disposizioni sulla sede di lavoro e sulle retribuzioni dovute.

La Corte di merito deduceva da tutto cio’ l’infondatezza dell’addebito circa l’assenza dal lavoro asseritamente protrattasi dal 2.9.2002, visto che in effetti il dipendente “non sapeva dove andare”, come osservato dal giudice di primo grado.

Con particolare riferimento alla tesi relativa alla configurabilita’ di dimissioni volontarie dell’ A., la Corte esaminava dettagliatamente anche il contenuto della lettera del medesimo del 27.7.2002, rilevando che lo stesso aveva contestato il trasferimento presso altra societa’ e chiesto il pagamento della mensilita’ di giugno, aggiungendo che “per le superiori ragioni, nella negativa, il sottoscritto sara’ costretto a recedere dal contratto per giusta causa ex art. 2119 c.c. con tutte le conseguenze ivi previste”. Tale frase evidentemente non conteneva una manifestazione attuale di volonta’ di recesso, neppure di una volonta’ sospensivamente condizionata. Una effettiva volonta’ di recesso non poteva attribuirsi neanche al telegramma del lavoratore del 25.9.2002, inviato in risposta alla contestazione ricevuta il 19.9.2002, a cui faceva espresso riferimento (con la lettera datata 12.9.2002, ricevuta il 19.9.2002, come riferito dalla Corte nella ricostruzione cronologica della vicenda, la ditta Bolici aveva preso atto delle dimissioni per giusta causa del lavoratore nei seguenti termini:

“essendosi verificata la condizione da Lei ipotizzata e pertanto riteniamo risolto in data odierna il rapporto di lavoro tra Lei e la Bolici, per espressa volonta’ gia’ preannunciataci”, e nel contempo aveva contestato l’assenza ingiustificata dal 2.9.2002 e aveva invitato il lavoratore a presentarsi presso la sede di lavoro di (OMISSIS) per ritirare i documenti di lavoro e le competenze finali).

Infatti con detto telegramma il lavoratore aveva dichiarato di essere impossibilitato a presentarsi ad Anzio e, preso atto delle comunicazioni scritte del 19.9.2002, chiedeva che gli fossero spediti con urgenza il libretto di lavoro e le competenze arretrate. Tale comunicazione non conteneva alcuna manifestazione di volonta’ di recesso, ne’ poteva esser valorizzata come comportamento univocamente concludente, sia per il suo tenore letterale, sia in considerazione del contesto complessivo in cui era stata resa: in particolare essa era stata preceduta e seguita da plurime comunicazioni dell’ A. di messa a disposizione della prestazione lavorativa.

Il B. propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo. L’ A. resiste con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Il motivo di ricorso, la cui rubrica deduce “validita’ e legittimita’ del licenziamento disciplinare comunicato con la lettera del 30 settembre 2002, assenza dal lavoro nel cantiere di (OMISSIS), dove il dipendente sapeva dover prestare l’attivita’ – violazione dell’art. 19, lett. f) c.c.n.l. per il legno e vizio di motivazione”, e’ qualificabile come manifestamente infondato.

A fronte infatti, di una sentenza di merito circostanziata nella ricostruzione dei fatti e logicamente motivata anche per quanto riguarda la valutazione degli stessi, il ricorrente propone una diversa ricostruzione e valutazione dei medesimi e rimane cosi’ sul piano del merito, non censurabile in cassazione. In particolare, poi, si lamenta il mancato esame della tesi secondo cui il lavoratore avrebbe avuto istruzioni telefoniche di riprendere servizio a (OMISSIS) al termine di un breve periodo di ferie, ma al riguardo non solo non si fa riferimento alla specifica proposizione della questione in appello, ma anche non si indicano i concreti e decisivi elementi di prova che illogicamente sarebbero stati trascurati dal giudice di appello. La deduzione, poi, che sia stato trascurato dalla Corte di appello il fatto che il licenziamento era stato motivato anche in riferimento alla prosecuzione della assenza dopo il ricevimento della lettera contestazione datata 12.9.2002 dalla quale si evinceva che per la ditta Bolici la sede di lavoro dell’ A. era in (OMISSIS), oltre a non risultare anch’essa specificamente proposta in appello, e a valorizzare un comportamento estraneo, in quanto posteriore, alla contestazione disciplinare, pone in discussione nuovamente la ricostruzione e valutazione dei fatti compiuti nella sentenza impugnata. Pertanto non si puo’ ritenere la sentenza stessa affetta da incompletezza integrante vizio di motivazione per il fatto di non avere dato conto delle parole specifiche di tale lettera – avente il complessivo contenuto su cui ha riferito la sentenza di appello -, relative all’addebito al lavoratore di non essersi presentato il 2.9.2002 “ne’ in sede di (OMISSIS), ne’ nel suo posto di lavoro in (OMISSIS)”.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

Le spese del giudizio vengono regolate facendo applicazione del criterio legale della soccombenza (art. 91 c.p.c.).

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente a rimborsare alla parte controricorrente le spese del giudizio determinate in Euro 30,00 oltre Euro duemilacinquecento/00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA secondo legge.

Cosi’ deciso in Roma, il 10 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2010

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