Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17715 del 18/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 18/07/2017, (ud. 12/04/2017, dep.18/07/2017),  n. 17715

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria G.C. – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16458-2015 proposto da:

F.M., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso

la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

PANGALLO SEBASTIANO;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) S.R.L. – P.I. (OMISSIS), in persona del Curatore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VIRGINIO ORSINI, 19, presso

lo studio dell’avvocato DOMENICO GENTILE, rappresentata e difesa

dall’avvocato SILVIO LUCISANO;

– controricorrente –

avverso il Decreto n. 3882/2015 del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA,

depositata il 19/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/04/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO VALITUTTI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

rilevato che:

F.M. ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo, avverso il decreto emesso dal Tribunale di Reggio Calabria, depositato il 19 maggio 2015, con il quale – in parziale accoglimento dell’opposizione avverso lo stato passivo del (OMISSIS) s.r.l. – il credito vantato dalla medesima è stato ammesso al passivo fallimentare per la somma di Euro 39.575,91, a fronte di una domanda di insinuazione per il maggiore importo di Euro 90.528,46; la procedura fallimentare ha replicato con controricorso;

considerato che:

il Tribunale ha ritenuto prescritto il credito della F. in relazione alle annualità 2003-2006, per l’avvenuto decorso – al momento della presentazione della domanda di insinuazione nel passivo fallimentare, effettuata con ricorso depositato il 27 giugno 2012 – del termine quinquennale previsto dall’art. 2948 c.c.;

ritenuto che:

ai fini dell’individuazione del regime di prescrizione applicabile ai crediti retributivi, ex art. 2948 c.c., il presupposto della stabilità del rapporto di lavoro debba essere verificato in relazione al concreto atteggiarsi del rapporto stesso nel corso del suo svolgimento, in relazione all’effettiva esistenza di una situazione psicologica di “metus” del lavoratore, e non già alla stregua della diversa normativa garantistica che avrebbe dovuto astrattamente regolare il rapporto, ove questo fosse stato pacificamente riconosciuto dalle parti fin dall’inizio come avente le modalità che il giudice, con un giudizio necessariamente “ex post”, riconosce (Cass. Sez. U. 28/03/2012, n. 4942; Cass. 19/01/2011, n. 1147; Cass. 13/12/2004, n. 23227);

nel caso di specie, il Tribunale – nel ritenere prescritto il credito della F., per le annualità 2003-2006 – non ha, per contro, in alcun modo affrontato il problema della stabilità in concreto del rapporto di lavoro della ricorrente, ai fini di una corretta valutazione in ordine al regime giuridico della prescrizione;

di conseguenza, in accoglimento del ricorso, l’impugnata sentenza debba essere cassata con rinvio al Tribunale di Reggio Calabria in diversa composizione, che dovrà procedere a nuovo esame della controversia facendo applicazione del principio di diritto suesposto, e che dovrà provvedere, altresì, alla liquidazione delle spese del presente giudizio;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, debba darsi atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

 

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata; rinvia al Tribunale di Reggio Calabria in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Motivazione Semplificata.

Così deciso in Roma, il 12 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 18 luglio 2017

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