Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17715 del 07/09/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. lav., 07/09/2016, (ud. 24/05/2016, dep. 07/09/2016), n.17715

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – rel. Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26311-2010 proposto da:

COLORIFICIO 3M DI BENEDETTELLI MASSIMO & C. S.N.C., C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI COLLI PORTUENSI 579,

presso lo studio dell’avvocato DINO RUTA, rappresentata e difesa

dall’avvocato MASSIMO BIANCHI, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI

SUL LAVORO, C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144,

presso la sede legale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

avvocati LUCIA PUGLISI e LORELLA FRASCONA’, giusta delega in atti;

– controricorrente –

e contro

C.R.L. S.P.A.;

– intimati –

e contro

DIREZIONE PROVINCIALE RIMINI E PER ESSA MINISTERO LAVORO SALUTE

POLITICHE SOCIALI, C.F. (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis giusto atto di costituzione del 25/2/2016;

– resistenti con mandato –

e contro

– I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS) in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro

tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. –

Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S. C.F. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso

l’Avvocatura Generale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli

avvocati LELIO MARITATO, ANTONINO SGROI e LUIGI CALIULO, giusta

delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 175/2010 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 07/05/2010, R.G. N. 478/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/05/2016 dal Consigliere Dott. PAOLA GHINOY;

udito l’Avvocato MASSIMO BIANCHI;

udito l’Avvocato LORELLA FRASCONA’;

udito l’Avvocato CARLA D’ALOISIO per delega verbale ANTONINO SGROI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d’appello di Bologna con la sentenza n. 175 del 2010, per quello che qui ancora rileva, confermava la sentenza del Tribunale di Rimini che, giudicando sulle opposizioni proposte dal Colorificio 3M s.n.c. di B.M. ad ordinanza ingiunzione della Direzione Provinciale del lavoro ed a cartelle esattoriali emesse per contributi Inps e Inali, aveva ritenuto fondate le pretese. impositive con riferimento alle posizioni dei lavoratori U.G., G.L., M.A. ed A.W., qualificandone la prestazione come di lavoro subordinato, malgrado l’iscrizione all’albo delle imprese artigiane e la stipulazione con il colorificio 3M di contratti di subappalto.

La Corte territoriale premetteva che la vicenda processuale aveva tratto origine da un verbale ispettivo del 22 febbraio 1999, redatto dal nucleo dei Carabinieri del servizio ispezione del lavoro della Direzione provinciale del lavoro di Rimini, a seguito dell’infortunio mortale occorso a G.L. in data 17 aprile 1998. Dagli accertamenti condotti era emerso che la società Colorificio 3M si era avvalsa per lo svolgimento di lavori concessi in appalto da terzi delle prestazioni di manodopera di numerosi lavoratori, qualificati come artigiani, la cui prestazione ad avviso degli ispettori doveva invece considerarsi di lavoro subordinato. Il Tribunale di Rimini per 21 di tali lavoratori aveva rilevato la compresenza, accanto ad alcuni degli indici sintomatici della subordinazione, quali il rispetto dell’orario di cantiere, di altri elementi che riteneva decisivi per la qualificazione dei rapporti di lavoro come autonomi, quali il computo del compenso a metratura, la garanzia di esecuzione delle opere a regola d’arte con assunzione implicita del rischio d’impresa la contestuale prestazione d’opera per altri committenti con temporanea sospensione dei lavori, la mancanza del vincolo di esclusiva, la natura particolarmente qualificata di alcuni lavori di precisione o rifinitura ovvero implicanti particolare abilità. A diverso avviso il primo giudice era invece pervenuto per le posizioni di U.G., G.L., M.A. ed A.W., ritenenendo che per essi fossero prevalenti gli indici della subordinazione.

Il giudice d’appello condivideva tale valutazione, sulla base di plurime considerazioni. In primo luogo, argomentava che l’iscrizione all’albo delle imprese artigiane non poteva assumere rilevanza ai fini della qualificazione del rapporto, così come le clausole sottoscritte nei contratti di subappalto, dovendosi avere riguardo non tanto alla fase genetica del rapporto, quanto alle effettive modalità di esecuzione delle prestazioni lavorative. In relazione a queste, dalle deposizioni testimoniali era emerso che i quattro imbianchini fornivano unicamente la loro manodopera, non erano responsabili nei confronti dei terzi per i lavori eseguiti ed operavano sotto le direttive il coordinamento del Benedettelli, che di volta in volta ordinava loro che cosa fare. Sussistevano inoltre forti dubbi in ordine alla genuinità della volontà manifestata nei contratti di subappalto di stipulare una forma autonoma di collaborazione, presumibilmente trattandosi di contratti sottoscritti ad avviso della Corte territoriale in coincidenza con l’infortunio mortale del G., come emergeva dalle dichiarazioni rilasciate da U., nonchè dalla mancanza di data certa delle scritture private. Inoltre, i quattro artigiani non disponevano di una propria organizzazione d’ impresa, in quanto la fatturazione e la contabilità erano tenute direttamente dalla sorella del B.; sotto il profilo operativo, erano stati comandati ad operare presso cantieri di pertinenza del colorificio, rendevano la loro prestazione utilizzando macchinari, attrezzature e materiali messi a disposizione dalla società committente, la retribuzione pattuita corrisposta su base oraria ed essi operavano sotto le direttive tecniche organizzative impartite dal B., tutti i giorni per tutta la durata dell’orario di cantiere. Infine, confermava la natura subordinata la circostanza, ammessa dal titolare del colorificio, della stipulazione di polizze assicurative individuali per tutti i lavoratori, e soprattutto l’assegnazione agli imbianchini di mansioni varie e diversificate tra loro a seconda delle contingenti esigenze del cantiere.

Per la cassazione della sentenza il Colorificio 3M SNC di B.M. & c. ha proposto ricorso, affidato a due motivi, cui hanno resistito con controricorso l’Inps in proprio e quale mandatario di SCCI e l’Inail. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha resistito con solo mandato; la Corit. Rimini Forlì S.p.A. è rimasta intimata. Il Colorificio 3M s.n.c. di B.M. & c. e l’Inail hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Come primo motivo di ricorso, il Colorificio 3M SNC deduce omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa fatti controversi e decisivi per il giudizio. Sostiene che la Corte territoriale non avrebbe adeguatamente valutato i contratti di subappalto intercorsi tra le parti; non avrebbe dato rilievo alla mancanza di un potere di eterodirezione, nei suoi aspetti del potere gerarchico disciplinare e sotto il profilo del potere organizzativo; non avrebbe esaminato l’inserimento organico dei presunti lavoratori nell’organizzazione aziendale.

2. Come secondo motivo, deduce omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su fatti controversi e decisivi per il giudizio ex art. 360 c.p.c., n. 5, per insanabili contrasti su specifici punti della motivazione rispetto ai documenti e le prove quali: il fatto che la posizione relativa ai 21 artigiani ritenuti lavoratori autonomi fosse la stessa degli altri quattro lavoratori ritenuti invece subordinati, come risultante dalla sentenza del Tribunale di Rimini; i contratti di subappalto conclusi e le fatture emesse, nonchè le dichiarazioni rese da U. all’udienza del 15/6/2001, secondo le quali egli era libero di organizzare la sua giornata di lavoro; la mancanza di dichiarazioni relative al G..

3. I due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto connessi, non sono fondati.

Occorre qui ribadire che il controllo di logicità del giudizio di fatto, consentito dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (pur nella formulazione vigente ratione temporis, anteriore alla modifica introdotta con il D.L. n. 83 del 2012, conv. nella L. n. 134 del 2012), non equivale a revisione del ragionamento decisorio, ossia dell’opzione del giudice del merito per una determinata soluzione della questione esaminata, posto che essa equivarrebbe ad un giudizio di fatto, risolvendosi in una sua nuova formulazione, contrariamente alla funzione assegnata dall’ordinamento al giudice di legittimità: con la conseguente estraneità all’ambito del vizio di motivazione della possibilità per questa Corte di procedere a nuovo giudizio di merito attraverso un’autonoma e propria valutazione delle risultanze degli atti di causa (Cass. 28 marzo 2012, n. 5024; Cass. 19 marzo 2009, n. 6694). Sicchè, per la configurazione di un vizio di motivazione su un asserito fatto decisivo della controversia è necessario che il mancato esame di elementi probatori contrastanti con quelli posti a fondamento della pronuncia sia tale da invalidare, con giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia probatoria delle risultanze fondanti il convincimento del giudice, onde la ratio decidendi appaia priva di base, ovvero che si tratti di elemento idoneo a fornire la prova di un fatto costitutivo, modificativo o estintivo del rapporto giuridico in contestazione e perciò tale che, se tenuto presente dal giudice, avrebbe potuto determinare una decisione diversa da quella adottata (Cass. n. 22065 del 2014, Cass n 18368 del 2013, Cass. n. 16655 del 2011, n. 16655; Cass. (ord.) n. 2805 del 2011).

Nel caso in esame, le risultanze e gli elementi valorizzati nel ricorso, come risulta da un confronto dello stesso con le motivazioni della Corte territoriale (glà riportate nello storico di lite), sono state prese In esame dal giudice d’appello, che ha condiviso la valutazione del giudice di primo grado sia in merito al diverso atteggiarsi della posizione dei quattro asseriti artigiani rispetto agli altri che avevano prestato la propria opera in favore della società, sia in merito al valore da assegnarsi ai sottoscritti contratti di subappalto, sia in merito alla sussistenza degli indici della subordinazione, quali risultano alla pluriennale giurisprudenza di questa Corte.

La parte ricorrente si limita quindi a proporre la propria lettura degli atti e dei documenti che sono già stati esaminati dalla Corte d’appello: in tal modo, chiede a questa Corte di riesaminare tutte le risultanze richiamate, cercando in esse i contenuti che potrebbero essere rilevanti nel senso patrocinato. Quella che si sollecita in sostanza è una nuova completa valutazione delle risultanze di causa, inammissibile in questa sede, considerato che il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale, ma solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi dando così prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge” (così da ultimo tra le tante Cass. n. 22065 del 2014, Cass. n. 27197 del 2011).

4. Il ricorso dev’essere pertanto rigettato.

Segue la condanna del il Colorificio 3M SNC al pagamento delle spese processuali nei confronti delle parti controricorrenti, liquidate come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore dei controricorrenti Inps – SCCI e Inail, che liquida in Euro 4000,00 per ciascuno per compensi professionali, oltre ad Euro 100,00 per esborsi ed accessori di legge. Nulla per le spese nei confronti delle altre parti.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 agosto 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA