Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17714 del 29/08/2011

Cassazione civile sez. II, 29/08/2011, (ud. 16/06/2011, dep. 29/08/2011), n.17714

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Q.A., rappresentato e difeso, in forza di procura

speciale a margine del ricorso, dagli Avv. DE JORIO Filippo e

Giuseppe Balsamo, elettivamente domiciliato nello studio del primo in

Roma, piazza del Fante, n. 10;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI ROMA, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e

difeso, in forza di procura speciale a margine del controricorso,

dagli Avv. CECCARELLI Americo e Domenico Rossi, elettivamente

domiciliato presso gli Uffici dell’Avvocatura comunale di Roma, via

del Tempio di Giove, n. 21;

– controricorrente –

per la revocazione dell’ordinanza della Corte di cassazione, Sezione

Seconda Civile, 3 marzo 2009, n. 5110.

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 16

giugno 2011 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

uditi gli Avv. Filippo De Jorio, Giuseppe Balsamo e Americo

Ceccarelli;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott.ssa CARESTIA Antonietta, che ha concluso per

l’inammissibilità del ricorso;

lette le osservazioni per iscritto degli Avv. Filippo De Jorio e

Giuseppe Balsamo sulle conclusioni del pubblico ministero.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che con ricorso notificato il 2 febbraio 2006, Q.A. ha chiesto la revocazione della sentenza della Corte di cassazione 20 dicembre 2005, n. 28126, lamentando una violazione del diritto di difesa occorsa nel giudizio di cassazione, per non essere stato l’avviso ex art. 377 cod. proc. civ., comma 2, notificato al difensore del ricorrente almeno venti giorni prima dell’udienza, ma solo dieci giorni prima, così impedendosi al difensore del ricorrente di presentare memorie e di comparire in camera di consiglio;

che nella resistenza del Comune di Roma, questa Corte, con ordinanza 3 marzo 2009, n. 5110, ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione, perchè – disposta, in quel procedimento, l’integrazione del contraddittorio nei confronti di alcuni litisconsorti – il ricorrente non vi aveva provveduto nei termini nei confronti di tutti i destinatari;

che avverso l’ordinanza che ha definito il giudizio di revocazione il Q. ha proposto ricorso per revocazione, con atto notificato il 24 novembre 2009, censurando l’anomalia processuale verificatasi nel detto giudizio, per avere la Corte deciso di non concedere la proroga dei termini assegnati per l’integrazione del contraddittorio senza pronunciarsi preventivamente sull’annullamento della sentenza n. 28126 del 2005;

che il Comune ha resistito con controricorso;

che in prossimità dell’udienza il ricorrente ha depositato una memoria illustrativa.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che risulta per tabulas che contro la sentenza di questa Corte 20 dicembre 2005, n. 28126, Q.A. ha proposto ricorso per revocazione, inscritto al NRG 5081 del 2006;

che la Corte di cassazione, con ordinanza 3 marzo 2009, n. 5110, ha dichiarato inammissibile detto ricorso per revocazione, non avendo il ricorrente adempiuto, nel termine fissato, alla disposta integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i litisconsorti;

che l’art. 403 cod. proc. civ., nel precludere il ricorso per revocazione avverso la sentenza o l’ordinanza pronunciata nel giudizio di revocazione, non richiede che questa pronuncia abbia esaminato il merito del giudizio di revocazione;

che la citata disposizione è applicabile anche quando, come nella specie, nella fase rescindente il giudizio di revocazione si sia concluso con una pronuncia di inammissibilità per ragioni processuali;

che in questo senso depongono sia la lettera dell’art. 403 cod. proc. civ. – che fa riferimento alla decisione “pronunciata nel giudizio di revocazione” in generale, anche quando sia mancata la pronuncia rescissoria (Cass., Sez. 3^, 5 ottobre 1978, n. 4451) – sia la ratio della norma, mirante ad evitare che la definizione di una lite sia oggetto di ripetute contestazioni che impediscono la formazione di una statuizione idonea a coneludere definitivamente la controversia;

che negli stessi termini è orientata la giurisprudenza di questa Corte;

che, difatti, Cass., Sez. Un., 20 aprile 2004, n. 7584, ha dichiarato inammissibile, in applicazione dell’art. 403 cod. proc. civ., il ricorso per revocazione proposto una precedente ordinanza (la n. 15426 del 5 novembre 2001, sempre delle Sezioni Unite) di inammissibilità del ricorso per revocazione;

che, in ogni caso, quel che il ricorrente lamenta in questa sede non è un errore di fatto revocatorio – ossia un errore di percezione, una mera svista materiale, che abbia indotto la Corte ad affermare l’esistenza (o l’inesistenza) di un fatto decisivo, la cui sussistenza (o insussistenza) risulti, invece, in modo incontestabile dagli atti esaminati – ma un ipotetico errore di giudizio, consistente nell’avere il giudice di legittimità escluso che il ricorrente per revocazione, destinatario dell’ordine di integrazione del contraddittorio, potesse beneficiare o dell’applicabilità dell’invocato principio di scissione quanto al momento di perfezionamento della notificazione per il notificante ed il notificatario o della concessione di un nuovo termine, ed abbia deciso questa questione senza avere prima posto nel nulla, in fase rescindente, la sentenza impugnata;

che le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute dal Comune controricorrente, che liquida in complessivi Euro 2.200,00 di cui Euro 2.000,00 per onorari, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 16 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 agosto 2011

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