Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17714 del 29/07/2010

Cassazione civile sez. lav., 29/07/2010, (ud. 10/05/2010, dep. 29/07/2010), n.17714

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – rel. Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

N.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA AGRI 1,

presso lo studio dell’avvocato N.P. anche in proprio, che

lo rappresenta e difende, giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE in Persona del

Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA

CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO

ALESSANDRO, VALENTE NICOLA, CLEMENTINA PULLI, giusta procura speciale

in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7365/2007 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

6.11.07, depositata il 13/06/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/05/2010 dal Consigliere Relatore Dott. SAVERIO TOFFOLI;

E’ presente il P.G. in persona del Dott. MARINELLI Vincenzo.

 

Fatto

MOTIVI

La Corte pronuncia in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c. a seguito di relazione ex art. 380 bis.

La Corte d’appello di Roma, rigettando l’appello proposto dall’Inps contro la sentenza che aveva riconosciuto il diritto di P. G. a vedersi calcolata la pensione liquidatagli D.L. n. 501 del 1995, ex art. 4 (c.d. prepensionamento degli autoferrotranvieri) tenendo conto di un’anzianita’ contributiva di 35 anni anche ai fini della misura della stessa, compensava le spese del grado in considerazione della complessita’ della questione trattata.

Propongono ricorso per cassazione l’avv. N.P. (in proprio) e l’avv. N.M. (difeso dal primo), facendo valere la loro qualita’ di titolari del diritto alle spese del giudizio in quanto antistatari ex art. 92 c.p.c. e censurando la sentenza d’appello limitatamente al capo relativo alla compensazione delle spese del giudizio. L’Inps resiste con controricorso.

Sulla base della giurisprudenza di questa Corte in materia (cfr., tra le piu’ recenti, le sentenza 412/2006, 4792/2006, 20531/2008) deve escludersi la legittimazione all’impugnazione degli attuali ricorrenti, in quanto il procuratore della parte nei cui confronti sia stata disposta la distrazione delle spese, o che non abbia visto accolta la sua richiesta di distrazione, nel giudizio di impugnazione e’ legittimato solo relativamente alle questioni relative specificamente alla distrazione (concessa o non concessa), mentre e’ privo di legittimazione relativamente ad ogni altra questione, anche se relativa alla regolazione delle spese del giudizio e alla loro liquidazione, rispetto a cui l’unico soggetto legittimato e’ la parte.

Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile.

Le spese del giudizio vengono regolate facendo applicazione del criterio legale della soccombenza (art. 91 c.p.c.).

P.Q.M.

LA CORTE dichiara il ricorso inammissibile e condanna i ricorrenti a rimborsare all’Inps le spese del giudizio determinate in Euro 30,00 oltre Euro mille/00 per onorari, oltre accessori di legge.

Cosi’ deciso in Roma, il 10 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2010

 

 

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