Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17714 del 18/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 18/07/2017, (ud. 21/06/2017, dep.18/07/2017),  n. 17714

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5357-2016 proposto da:

L.T.R. vedova P., P.F.A.,

P.A., P.P., P.O., P.V. – tutti nella

qualità di eredi legittimi di Pi.On.,

R.M.M., vedova V., V.G., V.C., V.S.,

queste ultime nella qualità di eredi legittime di V.G.,

elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi

dall’avvocato M.F.;

– ricorrenti –

nonchè

Avv. M.F., difensore di se stesso;

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la

sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso

dall’avvocato MARINUZZI DARIO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1856/2014 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata l’11/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 21/06/2017 dal Consigliere Dott. ARIENZO ROSA.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che, con la sentenza epigrafata, la Corte di appello di Messina, in riforma della decisione di primo grado, rigettava le opposizioni promosse dall’INPDAP avverso le azioni esecutive intraprese da Pi.On. e da V.G. (proseguite dai rispettivi eredi) per il pagamento di accessori ulteriori rispetto a quelli già liquidati per la ritardata corresponsione dell’ indennità di premio servizio riconosciuta in favore di ciascuno dei predetti;

che il Giudice del gravame disponeva la compensazione integrale delle spese di lite del doppio grado in relazione alla particolarità della questione e del parziale adempimento già operato dall’INPDAP; che di tale sentenza le parti ricorrenti epigrafate chiedono la cassazione affidando l’impugnazione ad unico motivo di ricorso, cui ha opposto difese, con controricorso, l’INPS, successore dell’INPDAP;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 – bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata;

2. che si censura la decisione della Corte d’appello deducendosi la violazione e falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c. e la radicale illogicità ed erroneità della motivazione (omessa o “apparente”) posta a fondamento della disposta compensazione delle spese di lite del doppio grado di giudizio;

3. che il Collegio ritiene che il ricorso sia infondato;

4. che le Sezioni unite di questa Corte, con la sentenza n. 20598 del 2008, emessa a composizione di un contrasto di giurisprudenza insorto nella giurisprudenza di legittimità con riferimento al regime delle spese – qui applicabile ratione temporis – anteriore a quello introdotto dalla L. n. 263 del 2005, art. 2 (che ha modificato l’art. 92 c.p.c., richiedendo una esplicita motivazione della compensazione delle spese del giudizio), hanno affermato il principio per cui il provvedimento di compensazione parziale o totale delle spese per “giusti motivi” deve trovare nella sentenza un adeguato supporto motivazionale, anche se a tal fine non è necessaria l’adozione di motivazioni specificamente riferite a detto provvedimento, purchè, tuttavia, le ragioni giustificatrici di esso siano chiaramente e inequivocabilmente desumibili dal complesso della motivazione adottata a sostegno della statuizione di merito; in particolare, l’obbligo del giudice di dare conto delle ragioni della compensazione totale o parziale delle spese dovrà ritenersi assolto, oltre che in presenza di argomenti specificamente riferiti a detta statuizione, anche allorchè le argomentazioni svolte per la statuizione di merito contengano in sè considerazioni giuridiche o di fatto idonee a giustificare la regolazione delle spese adottata;

che le Sezioni unite hanno anche escluso che la previsione normativa che consente la compensazione delle spese per motivi discrezionalmente valutabili dal giudice possa suscitare dubbi di illegittimità costituzionale, non comportando una inammissibile compressione dei diritti di difesa e configurando un legittimo potere del giudice, vincolato soltanto dall’obbligo di fornire un’adeguata motivazione;

5. che, in base a questi principi, che il Collegio intende ribadire nella presente sede, deve ritenersi che, nel caso concreto il riferimento alla particolarità della questione (avuto riguardo a quanto esemplificato da s. u. cit. da rapportare anche all’ipotesi, quale quella verificatasi, di una palese sproporzione tra l’interesse concreto realizzato dalla parte vittoriosa e il costo delle attività processuali richieste) integri motivazione adeguata e ragionevole del provvedimento di compensazione delle spese del giudizio (cfr., tra le successive, anche Cass. 2.12.2010 n. 24531, 6.10.2011n. 20457, ove è specificato che non è necessaria l’adozione di motivazioni specificamente riferite a detto provvedimento purchè, tuttavia, le ragioni giustificatrici dello stesso siano chiaramente desumibili dal complesso della motivazione adottata, e fermo restando che la valutazione operata dal giudice di merito può essere censurata in cassazione se le spese sono poste a carico della parte totalmente vittoriosa ovvero quando la motivazione sia illogica e contraddittoria e tale da inficiare, per inconsistenza o erroneità, il processo decisionale);

6. che alcuna illogicità è ravvisabile nella specie, avendo la Corte territoriale, all’evidenza, inteso dare rilievo all’oggetto del giudizio, limitato, come si ricava dalla motivazione della sentenza, alla liquidazione di una parte soltanto degli interessi da ritardato pagamento dell’INPS, in una controversia già di per sè di modesto valore economico;

7. che non rileva, poi, che l’ulteriore ragione – identificata nel parziale adempimento dell’INPDAP, evidentemente estraneo alle motivazioni da porre a fondamento della compensazione, per essere il pagamento antecedente all’instaurazione del presente giudizio – debba essere ritenuta inidonea a fondare la disposta statuizione, essendo di per sè sufficienti a rendere ragionevoli e conformi ai principi giurisprudenziali richiamati le argomentazioni sottese alla decisione del caso concreto compendiate nel riferimento alla peculiarità della vicenda, che, come già esposto, riguardava solo una parte degli interessi legali dovuti sulle somme corrisposte in ritardo;

8. che, per le esposte considerazioni, in adesione alla proposta del relatore, deve pervenirsi al complessivo rigetto del ricorso, non mancandosi di rilevare che il difensore in proprio non ha censurato la decisione impugnata – che anche nell’intestazione non indicava il suo nominativo tra gli appellanti – con motivo conferente;

9. che non sussistono i presupposti per l’esonero dal pagamento delle spese del presente giudizio, che seguono la soccombenza dei ricorrenti e sono liquidate come da dispositivo;

10. che sussistono le condizioni di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

 

rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 200,00 per esborsi, Euro 1000,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge, nonchè al rimborso delle spese forfetarie in misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato D.P.R., art. 13, comma 1 bis.

Motivazione Semplificata.

Così deciso in Roma, il 21 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 18 luglio 2017

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