Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17714 del 07/09/2016


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Cassazione civile sez. lav., 07/09/2016, (ud. 12/05/2016, dep. 07/09/2016), n.17714

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26897-2012 proposto da:

S.A.F., nella qualità di legale rappresentante del

circolo privato ABALDORIA CLUB C.F. (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CAVOUR 221, presso lo studio dell’avvocato

FABIO FABBRINI, rappresentato e difeso dall’avvocato MICHELANGELO

STEFANO METTA, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

F.A., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

PORTOGRUARO 3, presso lo studio dell’avvocato STEFANO DI PERNA,

rappresentato e difeso dall’avvocato ALESSANDRO CIUFFREDA, giusta

delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2175/2012 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 29/05/2012 P.G.N. 267/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/05/2016 dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;

udito l’Avvocato FEDERICO GABRIELA per delega Avvocato METTA

MICHELANGELO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CERONI Francesca, che ha concluso per l’inammissibilità e in

subordine rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il Tribunale di Foggia rigettò la domanda proposta da F.A. nei confronti di S.A.F., diretta alla dichiarazione dell’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti dal 15/1/2002 al 2/6/2002 e alla condanna del datore di lavoro al pagamento dell’importo dovuto per differenze retributive, oltre alla dichiarazione di inefficacia e illegittimità del licenziamento. Il F. aveva dedotto di essere stato assunto dal S. per prestare attività lavorativa alle dipendenze dell’Abaldoria Club pub – bar – ristorazione pizzeria, di aver svolto durante l’intero rapporto mansioni inquadrabili nel 4^ livello del CCNL Pubblici Esercizi (essendo stato addetto alla cassa ed essendosi occupato, altresì, delle pratiche relative alle autorizzazioni SIAE per la musica oltre allo svolgimento, nei periodi di maggior afflusso di clienti, di mansioni di barman).

2. La Corte d’appello di Bari, con sentenza del 26/5/2012, ritenuti ammissibili i mezzi di prova articolati dal ricorrente ed espletata l’istruttoria, riconosceva la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, non ritenendo a ciò ostativa la circostanza, risultante documentalmente, della qualità di socio dell’Abaldoria Club rivestita dal F. da epoca antecedente all’instaurazione del rapporto.

3. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il S. sulla base di un unico articolato motivo. Resiste il F. con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 2094, 2099 e 2103 c.c., art. 2697 c.c., commi 1 e 2, art. 2082 c.c. e dell’art. 52 del CCNL aziende turismo pubblici esercizi, anche In relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 – omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5 – violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. anche in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 4 e 5. Il motivo è così di seguito articolato:

2.Violazione e falsa applicazione degli artt. 2094, 2099, 2697 e 2082 c.c. anche in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 – violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. anche in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 4 e 5 – omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5. Osserva il ricorrente che la Corte territoriale, in violazione delle norme in epigrafe, non ha valutato correttamente i criteri e gli indici effettivi della subordinazione e ha omesso di considerare che il F. non aveva assolto all’onere probatorio di cui all’art. 2697 c.c., comma 1 tra l’altro non considerando che il S. aveva offerto prova adeguata dei fatti estintivi con la produzione del libro di iscrizione come socio del F. e della cartolina di viaggio inviata all’Abaldoria club, fatti idonei a escludere la natura subordinata della prestazione. Rileva, inoltre, che il F. aveva omesso di enucleare gli indici rivelatori della subordinazione.

2.2. Il profilo di censura è infondato. La Corte territoriale, infatti, ha dato atto che le allegazioni dell’attore descrivevano adeguatamente le mansioni espletate dallo stesso, con l’indicazione degli indici rivelatori della subordinazione e l’adeguata articolazione di mezzi di prova. La censura, pertanto, si risolve in una critica alle valutazioni probatorie compiute dai giudici del merito, non consentita in sede di legittimità (v. Sez. 5, Sentenza n. 25332 del 28/11/2014, Rv. 633335; Il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, nel quale le censure alla pronuncia di merito devono trovare collocazione entro un elenco tassativo di motivi, in quanto la Corte di cassazione non è mai giudice del fatto in senso sostanziale ed esercita un controllo sulla legalità e logicità della decisione che non consente di riesaminare e di valutare autonomamente il merito della causa. Ne consegue che la parte non può limitarsi a censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendovi la propria diversa interpretazione, al fine di ottenere la revisione degli accertamenti di fatto compiuti).

3. Violazione e falsa applicazione degli artt. 2094 e 2697 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

Violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in violazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 4 e 5. Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5.

Il ricorrente deduce che la Corte territoriale ha ignorato che il S. fosse convenuto sia in proprio, sia in qualità di legale rappresentante dell’Abaldoria Club, talchè non era stata offerta una disamina puntuale e logica riguardo alle ragioni di un riconoscimento della natura subordinata del rapporto in capo all’Abaldoria Club e non anche in capo al S. in proprio.

3.2. Anche il predetto rilievo è privo di fondamento. E’ noto, infatti, che l’impresa non si concreta in un soggetto giuridico a se stante, distinto dalla persona del suo titolare, rappresentando semplicemente l’attività economica dell’imprenditore, al quale, quindi, fanno capo i rapporti ad essa inerenti. Nessun rilievo in ordine alla titolarità passiva del rapporto assume, pertanto, la distinzione evidenziata.

4.Violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 2013, 2094, 2697 e 2099 c.c., art. 112 c.p.c. e art. 52 del CCNL del turismo e dei pubblici esercizi (applicato dal giudice d’appello nella fattispecie), anche in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5.

violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., anche in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 4 e 5. Deduce il ricorrente che la decisione della Corte territoriale è censurabile per avere ritenuto che le mansioni del F., come risultanti dall’istruttoria espletata, fossero correttamente inquadrabili nel livello 5^ del contratto collettivo di riferimento, piuttosto che nel 4^ richiesto (cameriere di bar e non barman). Rileva la violazione delle norme in esame, in ragione del fatto che non sono state provate le mansioni espletate e che sono stati violati anche i criteri utili all’inquadramento del lavoratore in un determinato livello, in particolare i criteri indicati all’art. 52 del CCNL, secondo il quale “nel caso di mansioni promiscue si farà riferimento all’attività prevalente, tenendo conto di quella di maggior valore professionale, sempre che venga abitualmente prestata”. Osserva che, a fronte delle conclusioni contenute nella domanda giudiziale, non era consentito al giudice di stravolgerne l’assetto introducendo un diverso titolo rispetto a quello azionato, in ciò concretandosi una violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c..

4.2. La censura è infondata. In relazione alle doglianze attinenti a presunta violazione dell’art. 112 c.p.c. va richiamato il principio enunciato dalla giurisprudenza di questa Corte in forza del quale “in tema di ricorso per cassazione, ai fini della ammissibilità del motivo con il quale si lamenta un vizio del procedimento (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) per erronea individuazione del “chiesto” ex art. 112 c.p.c. (nella specie, l’esistenza di un concorso dei danneggiati nella causazione del danno, ai sensi dell’art. 1227 c.c.), affermandosi che la deduzione della situazione di fatto pertinente alla richiesta è avvenuta sin dalla comparsa di costituzione in primo grado, è necessario che il ricorrente, alla luce del principio di autosufficienza dell’impugnazione, indichi le espressioni con cui detta deduzione è stata formulata nel giudizio di merito, non potendo a tal fine limitarsi ad asserire che si tratti di fatto pacifico allorchè neppure individui l’allegazione con la quale esso sarebbe stato introdotto e mantenuto nella controversia, posto che è pacifico soltanto il fatto che la parte abbia allegato, in modo tale che la controparte possa ammetterlo direttamente ed espressamente oppure in modo indiretto, attraverso l’affermazione di un fatto che lo presupponga” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10605 del 30/04/2010, Rv. 612776). Nella specie le allegazioni di parte, per la loro genericità, non sono rispettose delle disposizioni di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, sì da consentire di verificare contenuto e limiti della domanda azionata. In ogni caso, in ordine alla domanda formulata dal F. con riferimento alla qualifica funzionale superiore a quella in concreto riconosciuta, va richiamato il principio consolidato affermato dalla giurisprudenza di legittimità in forza del quale “In materia di mansioni del lavoratore, qualora sia chiesto in giudizio il riconoscimento di una determinata qualifica – anche di carattere dirigenziale – superiore a quella di inquadramento formale, il giudice – senza con ciò incorrere nel vizio di ultrapetizione – può riconoscere l’inquadramento in una qualifica intermedia tra quella richiesta dal lavoratore e quella attribuita dal datore di lavoro purchè il lavoratore prospetti adeguatamente gli elementi di fatto relativi allo svolgimento di mansioni della qualifica intermedia” (Sez. L, Sentenza n. 22872 del 08/10/2013, Rv. 628261).

5. Violazione e falsa applicazione dell’art. 2094 c.c. e 2697 c.c., commi 1 e 11, anche in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5.

Il ricorrente denuncia l’omesso esame del documento costituito dalla cartolina postale, a firma del F., indirizzata al club Abaldoria, documento che riveste una rilevanza tale da invalidare le altre risultanze di causa. Osserva che non si comprende come il F. abbia potuto svolgere l’attività lavorativa pur andando contestualmente in giro per l’Europa.

5.1.Va evidenziato che il profilo di censura riportato si sostanzia in una indebita intrusione nella valutazione del fatto. In relazione all’elemento istruttorio che si afferma essere stato trascurato, inoltre, si evidenzia che dello stesso non risulta dimostrata la decisività in un contesto probatorio denso e variegato (in tal senso Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5964 del 23/04/2001, Rv. 546251: “E’ devoluta al giudice del merito l’individuazione delle fonti del proprio convincimento e, pertanto, anche la valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilità e concludenza, nonchè la scelta, fra le risultanze istruttorie, di quelle ritenute idonee ad acclarare i fatti oggetto della controversia, privilegiando in via logica taluni mezzi di prova e disattendendone altri, in ragione del loro diverso spessore probatorio, con l’unico limite della adeguata e congrua motivazione del criterio adottato; conseguentemente, ai fini di una corretta decisione, il giudice non è tenuto a valutare analiticamente tutte le risultanze processuali, nè a confutare singolarmente le argomentazioni prospettate dalle parti”).

6. Violazione e falsa applicazione della L. n. 604 del 1966, art. 2 della L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 18, commi 1 e 4 e dell’art. 2697 c.c. I comma anche in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

Omessa insufficiente e contraddittoria motivazione, anche in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5. Violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 4 e 5.

Rileva il ricorrente che la decisione trascende i limiti della domanda, dato che il F. aveva chiesto espressamente l’applicazione della L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 18 e il giudice d’appello ha statuito su una domanda non proposta dalla parte interessata. Censura la sentenza per aver dichiarato inefficace il licenziamento senza dar luogo all’applicazione della tutela richiesta.

6.1. Premesso quanto si è evidenziato sub 4.2 in punto di genericità del profilo di doglianza connesso alla violazione dell’art. 112 c.p.c., si evidenzia l’infondatezza del rilievo, posto che la Corte territoriale si è limitata ad applicare le conseguenze di legge dovute alla violazione della L. n. 604 del 1966, art. 2 avuto riguardo al carattere formale del vizio denunciato, in ragione del quale, a prescindere dalle dimensioni dell’impresa, il licenziamento intimato verbalmente deve ritenersi inefficace.

5. In base alle svolte argomentazioni il ricorso va integralmente rigettato. Le spese di giudizio seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 4.100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 12 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 agosto 2016

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