Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17714 del 02/07/2019

Cassazione civile sez. II, 02/07/2019, (ud. 31/01/2019, dep. 02/07/2019), n.17714

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5465-2015 proposto da:

T.T., elettivamente domiciliato in PADOVA, VIA UGO

FOSCOLO, 10, presso lo studio dell’avvocato SILVIA CERETTA;

– ricorrente –

contro

ITALEASE GESTIONE BENI SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MERCADANTE 32, presso

lo studio dell’avvocato FRANCESCO MACARIO, rappresentato e difeso

dall’avvocato SALVATORE SANZO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 93/2014 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 14/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

31/01/2019 dal Consigliere Dott. ROSSANA GIANNACCARI.

Fatto

RILEVATO

che:

– la vicenda oggetto del giudizio trae origine dalla domanda di risoluzione per inadempimento e risarcimento del danno proposta dalla società Italease Gestione Beni s.p.a. nei confronti di V. e T.T., in relazione al contratto stipulato tra le parti in data 9.1.2004; analoga domanda veniva svolta nei confronti di T.V. in relazione ai contratti conclusi con il medesimo il 9.12.2004 ed il 29.12.2004;

– a conclusione dei giudizi di merito, la Corte di Appello di Milano, con sentenza del 14.1.2014, confermava la sentenza di primo grado che, in accoglimento delle domande proposte dalla Italease, aveva dichiarato la risoluzione del contratto del 9.1.2004 concluso tra Iltalease Gestione Beni s.p.a. ed i convenuti, nonchè la risoluzione dei contratti dalla società con il solo T.V. in data 9.12.2004 e 29.12.2004;

– nel giudizio d’appello, a seguito del decesso di T.V., veniva integrato il contraddittorio nei confronti degli eredi, che rimanevano contumaci;

– avverso la sentenza di appello, ha proposto ricorso per cassazione T.T. sulla base di due motivi;

– la Italease Gestione Beni s.p.a. ha resistito con controricorso;

– L., Vi., E. ed T.U. non hanno svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– osserva preliminarmente il collegio che il ricorso per cassazione non è stato notificato a Vi., E. ed T.U.;

– tuttavia, essendo il ricorso prima facie infondato, appare superflua la fissazione del termine ex art. 331 c.p.c. per l’integrazione del contraddittorio, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione, senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell’effettività dei diritti processuali delle parti (Cass. 8 febbraio 2010 n. 2723);

– sempre in via preliminare, va osservato che l’Avv. Mario Ceretta, procuratore del ricorrente è deceduto dopo la proposizione del ricorso per cassazione, come risulta dall’attestazione di cancelleria del 31.10.2018, contenente l’invito ad eleggere domicilio ed a nominare un nuovo difensore;

– in data 6.11.2008, T.T. eleggeva domicilio e nominava nuovo difensore l’Avv. Silvia Ceretta;

– questa Corte ha affermato che, nel giudizio di cassazione, il decesso dell’unico difensore non determina l’interruzione del processo, ma attiva il potere della Corte di differire l’udienza di discussione, disponendo la comunicazione alla parte personalmente per consentirle la nomina di un nuovo difensore; tuttavia, anche per l’attivazione di tale potere è necessario che l’evento risulti da attestazione fidefacente dell’ufficiale giudiziario notificante l’avviso di udienza e che sia mancato il tempo ragionevole per provvedere alla nomina di un nuovo difensore (Cassazione civile sez. I, 20/09/2013, n. 21608);

– nella specie, la morte del difensore è avvenuta oltre tre mesi prima della data fissata per l’udienza camerale, sicchè il ricorrente è stato posto nelle condizioni di svolgere attività difensiva innanzi a questa Corte;

– del tutto irrilevante è la rinuncia al mandato del difensore successivamente nominato, al quale non risulta essere stata conferita procura speciale per la difesa nel giudizio di legittimità;

– il ricorrente ha, inoltre, inviato personalmente alla Corte nuova documentazione, che va dichiarata inammissibile perchè irritualmente prodotta e non attinente alla nullità della sentenza ed all’ammissibilità del ricorso;

– va, altresì, rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso, proposta dalla controricorrente, per l’esistenza di una “doppia conforme”, ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c., comma 5, in quanto il giudizio d’appello è stato introdotto in data antecedente all’11.9.2012, mentre il D.L. n. 83 del 2012, art. 54 convertito nella L. n. 134 del 2012, prevede l’applicabilità della normativa ai giudizi introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dall’11.9.2012;

– con il primo motivo, si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione dell’art. 1294 c.c. e l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto che il contratto, concluso in data 29.12.2004 tra la società Italease e T.V., non avesse carattere novativo del contratto del 9.1.2004 e per avere conseguentemente affermato la responsabilità solidale degli originari contraenti, nonostante l’atto del 29.12.2014 ponesse a carico di T.V. l’obbligo di restituzione dell’intera caparra con esclusione del vincolo di solidarietà del ricorrente;

– con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1230 e 1300 c.c., per avere la corte territoriale escluso che il contratto del 29.12.2004, concluso tra T.V. e l’Italease s.p.a. avesse natura novativa e fosse conseguentemente idoneo a liberare il debitore obbligato in solido, mentre detto contratto sostituirebbe l’obbligazione originaria con una nuova obbligazione, in quanto veniva prorogato il termine del preliminare, annullato il primo contratto e prevista una riduzione del prezzo;

– i motivi, da trattare congiuntamente, sono inammissibili;

– sono elementi essenziali della novazione, i soggetti, la causa e l’animus novandi, consistente nella non equivoca, comune, intenzione delle parti del contratto originario, di estinguere la originaria obbligazione, sostituendola con una nuova (Cassazione civile sez. I, 21/01/2008, n. 1218);

– l’accertamento di tali tre elementi (volontà, causa ed oggetto del negozio) compiuto dal giudice di merito è incensurabile in cassazione, se adeguatamente motivato (Cassazione civile sez. lav., 29/10/2018, n. 27390);

– la corte territoriale ha evidenziato che V. e T.T. conclusero un contratto preliminare di vendita con l’Italease s.p.a. con il quale promettevano di vendere alla società alcuni terreni, subordinando l’efficacia del contratto alla condizione sospensiva dell’approvazione del Comune di un piano di lottizzazione entro il 31.12.2004;

– successivamente, dato atto dell’impossibilità dell’avverarsi della condizione nel termine stabilito, in data 29.12.2004, il solo T.V., e non entrambi i contraenti, fissava l’ulteriore termine del 31.12.2006, rinegoziando il corrispettivo;

– la corte ha correttamente escluso il carattere novativo dell’accordo del 29.12.2014, in quanto non era stato concluso tra tutti i soggetti del rapporto che si voleva modificare, necessario al fine di accertare l’animus novandi, ed ha rilevato, con accertamento di fatto incensurabile in questa sede, che il contratto intervenuto successivamente tra T.V. e l’Italease non aveva contenuto novativo quanto al prezzo ed al termine per la stipula del contratto definitivo;

– il ricorso va, pertanto, rigettato, con conseguente condanna della parte ricorrente risultata soccombente al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo;

– ricorrono i presupposti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (applicabile ratione temporis, essendo stato il ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013) per il raddoppio del versamento del contributo unificato.

PQM

rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 15.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile, il 31 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2019

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