Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17713 del 29/07/2010

Cassazione civile sez. lav., 29/07/2010, (ud. 10/05/2010, dep. 29/07/2010), n.17713

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – rel. Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE in persona del

Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA

CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO

ALESSANDRO, VALENTE NICOLA, SERGIO PREDEN, giusta procura speciale in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

R.R.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 89/2009 della CORTE D’APPELLO di CATANIA del

27.1.09, depositata il 26/02/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/05/2010 dal Consigliere Relatore Dott. SAVERIO TOFFOLI;

E’ presente il P.G. in persona del Dott. MARINELLI Vincenzo.

 

Fatto

MOTIVI

La Corte pronuncia in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c. a seguito di relazione ex art. 380 bis.

La Corte d’appello di Catania, riformando la sentenza del Tribunale della stessa sede, accoglieva la domanda proposta da R.R. contro l’Inps al fine di vedere riconosciuto il proprio diritto ad ottenere la c.d. indennita’ di morte a seguito del decesso del marito G.S..

La Corte di merito osservava che, quando ai fini della liquidazione del trattamento pensionistico sarebbe applicabile, come nella specie, esclusivamente il sistema contributivo, a norma della L. n. 335 del 1995, art. 1, comma 20 il diritto all’indennita’ prevista a favore dei superstiti degli assicurati deceduti senza essere in possesso dei requisiti assicurativi e contributivi per la pensione ai superstiti non e’ subordinato al possesso dei requisiti contributivi della disciplina pregressa. Ingiustificatamente quindi il giudice di primo grado aveva ritenuto insussistente il requisito contributivo, rilevando che, se a nome del de cuius risultavano versati contributi pari a 296 settimane, mancava il possesso di 52 contributi settimanali versati nel quinquennio anteriore alla morte.

L’Inps ricorre per cassazione. L’intimata non si e’ costituita.

Con l’unico motivo l’Istituto deduce il vizio di omessa motivazione riguardo all’assunto che al rapporto assicurativo del de cuius, peraltro nato nel (OMISSIS), trovasse applicazione il regime assicurativo contributivo, relativo alle posizioni assicurative accreditate integralmente in epoca successiva al 1.1.1996.

Premesso che effettivamente nella sentenza si da atto, anche mediante il riferimento al D.M. 13 gennaio 2002, emanato in base alla L. n. 335 del 1995, art. 1, comma 20 ai fini della determinazione della “modalita’ e i termini per il conseguimento dell’indennita’” in questione, che la nuova disciplina della ed. indennita’ di morte riguarda le posizioni assicurative cui sia applicabile esclusivamente il sistema contributivo, appare manifestamente fondata la censura formulata dall’INPS di mancata motivazione proprio sui presupposti di fatto del riferimento alla nuova disciplina contributiva delle prestazioni dell’assicurazione i.v.s..

E appena il caso di ricordare che il requisito contributivo della disciplina previgente e’ fissato per l’indennita’ di morte dalla L. n. 218 del 1952, art. 13 anche mediante riferimento al R.D.L. n. 636 del 1939, art. 9, comma 1 (come modificato innanzitutto dall’art. 2 della stessa L. del 1952), nel senso del necessario versamento, nel quinquennio antecedente alla morte, di almeno 52 contributi settimanali. Invece la L. n. 335 del 1995, art. 1, comma 20 non prevede un requisito contributivo minimo, nel quadro pero’ della determinazione della prestazione in una misura proporzionale ai contributi versati.

Il ricorso deve quindi essere accolto con cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa ad altro giudice (stessa Corte d’appello in diversa composizione) affinche’ provveda preliminarmente a motivare in ordine alla applicabilita’ o meno nella specie – in relazione ai relativi presupposti di fatto – della nuova disciplina contributiva delle prestazioni dell’assicurazione i.v.s. Allo stesso giudice si demanda anche la regolazione delle spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte d’appello di Catania in diversa composizione.

Cosi’ deciso in Roma, il 10 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA