Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17713 del 07/09/2016


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Cassazione civile sez. lav., 07/09/2016, (ud. 12/05/2016, dep. 07/09/2016), n.17713

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26623-2012 proposto da:

R.S., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA BERGAMO 3, presso lo studio dell’avvocato AMOS ANDREONI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALBERTO PICCININI,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

PRIMER COMPANY DI A.M. & C SAS IN LIQUIDAZIONE, C.F.

(OMISSIS), in persona del liquidatore e legale rappresentante

M.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE CARSO 43, presso

lo studio dell’avvocato CARLO GUGLIELMO IZZO, che la rappresenta e

difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 139/2011 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 18/11/2011 R.G.N. 555/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/05/2016 dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;

udito l’Avvocato ANDREONI AMOS;

udito l’Avvocato IZZO CARLO GUGLIELMO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CERONI Francesca, che ha concluso per l’inammissibilità e in

subordine rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La Corte d’appello di Bologna, con sentenza depositata il 18/11/2012, in riforma della decisione di primo grado, aveva accolto l’opposizione proposta da Primer Company s.a.s. avverso il decreto ingiuntivo emesso nei confronti della predetta società su istanza di R.S. per la somma di Euro 9.801,30, richiesto dalla lavoratrice a titolo di spettanze risultanti da fatture emesse nei mesi di giugno e luglio 2002.

2. Rilevava la Corte territoriale che tra le parti era intercorso un rapporto di subagenzia e che, a seguito di consulenza tecnica, era risultato che tutte le provvigioni dovute erano state interamente corrisposte dalla società, con la conseguenza che alle fatture poste a base del decreto non era riconducibile alcuna causale inerente al rapporto di agenzia.

3. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione la R. sulla base di quattro motivi. Resiste la società con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La ricorrente deduce con il primo motivo violazione e falsa applicazione dell’art. 1988 c.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3; errata ripartizione dell’onere della prova). Rileva che, a mente della norma richiamata, il presunto creditore è dispensato dall’onere di provare il rapporto fondamentale, mentre grava sul presunto debitore dimostrare la mancanza o i difetti del rapporto sottostante. Spettava, pertanto, alla società, per vincere la presunzione di cui all’art. 1988 c.c., dimostrare che le somme di cui alle fatture erano costituite da provvigioni. Poichè a fondamento della richiesta di decreto ingiuntivo era posta una promessa di pagamento pura, non essendone stata specificata la causa, l’opponente a decreto ingiuntivo avrebbe dovuto dimostrare l’inesistenza di tutti i fatti potenzialmente costitutivi del debito.

2. Con il secondo motivo deduce omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa fatti controversi e decisivi – in ordine alla promessa di pagamento di cui alla scrittura privata dell’8/8/2002 e all’esistenza di ragioni creditorie ulteriori (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5). Rileva che la Corte d’appello ha ignorato che la R. aveva agito in giudizio in forza di un unico legittimo titolo: la scrittura privata dell’8/8/2002 con la quale la società aveva riconosciuto il debito, dichiarando l’esigibilità delle fatture, e proposto un piano di rientro, accettato dalla creditrice, con pagamenti rateali. Osserva che l’atto promissorio non contiene alcun riferimento a provvigioni e che nelle fatture veniva Indicato il termine “maturazioni” e non “provvigioni”, con la conseguenza che la Corte aveva omesso di considerare ragioni creditorie ulteriori riferibili a compensi non provvisionali, esplicitamente riconosciuti come dovuti nella promessa di pagamento. Osserva che la ricostruzione della vicenda negoziale intercorsa fra le parti era oscura e che non vi era alcun collegamento logico tra premesse e conclusioni, poichè non si vede come l’avvenuto pagamento delle provvigioni nel corso del rapporto di subagenzia possa implicare l’inesistenza di crediti ulteriori.

2.1. I motivi, da trattare congiuntamente in ragione dell’intima connessione, sono infondati. La Corte territoriale, invero, fonda il suo ragionamento sull’avvenuta deduzione da parte della R. di una ricognizione di debito riconducibile a competenze scaturenti da prestazioni connesse ad attività lavorativa, confortata dalla circostanza dell’avere la predetta rivolto la propria istanza al giudice del lavoro. Ciò premesso, è da rilevare che tutte le argomentazioni della ricorrente si fondano sulla presunta natura non titolata della ricognizione e tale allegazione risulta non munita di adeguato supporto in termini di autosufficienza, difettando la produzione dell’originario ricorso, idonea a consentire l’individuazione degli esatti termini della prospettazione, nonchè l’allegazione, anche in sede di ricorso per cassazione, del diverso titolo cui sarebbe riconducibile la pretesa. A conforto della correttezza della decisione impugnata va richiamato il principio enunciato da questa Corte in forza del quale “In tema di promessa di pagamento e ricognizione di debito, una volta che il debitore abbia fornito la prova dell’inesistenza o dell’estinzione del debito relativo al rapporto fondamentale indicato dal creditore (ovvero dallo stesso debitore, essendone il creditore esentato e non essendo la promessa titolata), spetta a chi si afferma comunque creditore l’indicazione di un diverso rapporto sottostante che giustifichi il credito, In quanto il principio dell’astrazione processuale della causa, posto dall’art. 1988 cod. civ., che esonera colui a favore del quale la promessa o la ricognizione è fatta dall’onere di provare il rapporto fondamentale, non può intendersi nel senso che al debitore compete l’impossibile prova dell’assenza di qualsiasi altra ipotetica ragione di debito, ulteriore rispetto a quella di cui abbia dimostrato l’insussistenza” (Sez. 3, Sentenza n. 5245 del 10/03/2006, Rv. 588255). Quanto ai profili attinenti ai presunti vizi motivazionali, si evidenzia che la censura non è stata neppure articolata in modo conforme al nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5 vigente ratione temporis, non essendo stato neppure indicato “il fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti” del quale sia stato omesso l’esame.

3. Con il terzo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 1965 c.c. e dell’art. 1363 c.c. in ordine alla prospettata transazione (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3). Osserva che la Corte d’appello aveva errato nel non considerare che la scrittura privata 8.8.2002 conteneva, oltre a una promessa di pagamento, anche una proposta transattiva volta alla soluzione di una eventuale lite futura.

3.1. Anche il predetto motivo è privo di fondamento. Ed invero la questione dedotta non risulta affrontata nella sentenza impugnata e, di conseguenza, risulta nuova rispetto all’oggetto del giudizio di merito, con le conseguenze che ne discendono (sul punto Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4787 del 26/03/2012, Rv. 621718: “Nel giudizio di cassazione, che ha per oggetto solo la revisione della sentenza in rapporto alla regolarità formale del processo ed alle questioni di diritto proposte, non sono proponibili nuove questioni di diritto o temi di contestazione diversi da quelli dedotti nel giudizio di merito, a meno che si tratti di questioni rilevabili di ufficio o, nell’ambito delle questioni trattate, di nuovi profili di diritto compresi nel dibattito e fondati sugli stessi elementi di fatto dedotti”).

4. Con l’ultimo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 416 c.p.c. in ordine alla allegazione di fatti tardiva e alla produzione documentale tardiva (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3). Rileva che soltanto alla seconda udienza la società aveva dedotto che le fatture poste a fondamento della richiesta di decreto attenevano a provvigioni, producendo la documentazione atta a dimostrare che la R. aveva già ricevuto il pagamento di tutte le spettanze maturate. Deduce che era stata compiuta una violazione del sistema di preclusioni che caratterizza il rito del lavoro sia con riferimento all’allegazione di fatti impeditivi, modificativi, estintivi, sia con riferimento a documenti che dovevano essere allegati e prodotti con l’atto di opposizione a decreto ingiuntivo.

4.1. Anche la suddetta censura è infondata. Va rilevato, infatti, che l’eccezione di pagamento non rientra tra le eccezioni in senso stretto e, pertanto, è rilevabile anche d’ufficio (così Sez L, Sentenza n. 1154 del 07/02/1997, Rv. 502272: “In tema di controversie di lavoro relative a pagamento di spettanze retributive, l’eccezione di pagamento non rientra tra le eccezioni in senso stretto, come tali non rilevabili d’ufficio, bensì tra quelle cosiddette improprie essa è pertanto rilevabile anche d’ufficio e il convenuto datore di lavoro che deduca di aver eseguito il pagamento può produrre le relative prove documentali in qualsiasi momento del giudizio di primo grado e anche in appello”; in punto di rilevabilità officiosa delle eccezioni in senso lato si veda, da ultimo, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 14654 del 14/07/2015, Rv. 636277). Va evidenziato, inoltre, che nella specie risulta essere stata espletata consulenza tecnica, nè la ricorrente ha dedotto che nel giudizio di merito sia intervenuta al riguardo la sua opposizione.

5. In base alle svolte argomentazioni il ricorso va integralmente rigettato. Le spese di giudizio seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi Euro 2.600,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 12 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 agosto 2016

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