Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17713 del 06/08/2014


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 17713 Anno 2014
Presidente: CECCHERINI ALDO
Relatore: SCALDAFERRI ANDREA

ii

SENTENZA
‘ sul ricorso 30204-2007 proposto da:

BELMONTE

GUIDO

(C.F.

BLMGDU27L24I234K),

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COLA DI
RIENZO 149, presso l’avvocato FIDENZIO SERGIO,

Data pubblicazione: 06/08/2014

rappresentato e difeso dall’avvocato OLIVIERI
GIUSEPPE, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –

2014
contro

773

F

INTESA

SANPAOLO

S.P.A.

(C.F.

00799960158),

incorporante il SANPAOLO IMI S.P.A. (a sua volta

a

1

incorporato il BANCO DI NAPOLI S.P.A.), in persona
del
4

legale

rappresentante

pro

tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, LARGO DI TORRE
ARGENTINA 11, presso l’avvocato MARTELLA DARIO,
rappresentata e difesa dall’avvocato MARSEGLIA

controricorso;
– controricorrente contro

FONDIARIA

SAI S.P.A.;
– intimata

avverso la sentenza n. 2386/2007 della CORTE
D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 06107/2007;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 03/04/2014 dal Consigliere
Dott. ANDREA SCALDAFERRI;
udito, per il ricorrente, l’Avvocato OLIVIERI che
ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito,

per

la

controricorrente,

l’Avvocato

SALVATORE, giusta procura in calCe al

MARSEGLIA che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUIGI SALVATO che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

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Svolgimento del processo
Il fallimento della Casanova s.r.1., convenne in
giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli l’avv.Guido
Belmonte, già curatore del fallimento, unitamente al

sentirne accertare la corresponsabilità nella illecita
distrazione di ingenti somme di danaro dal deposito
intrattenuto dalla procedura presso il Banco.
Quest’ultimo, costituitosi in giudizio, deduceva la
responsabilità esclusiva -anche nei suoi confrontidell’avv.Belmonte (che non aveva custodito personalmente
il libretto di deposito, ma lo aveva consegnato ad un
soggetto non autorizzato dal giudice delegato,
consentendo a persone non legittimate di eseguire
operazioni di prelievo), e in subordine formulava
domanda di garanzia o rivalsa nei confronti del Belmonte
e del Di Capua.
Il Belmonte, respinti gli addebiti nei suoi confronti,
chiamava comunque in causa la compagnia S.A.I. s.p.a.
per sentirsi manlevare, nei limiti del massimale di
polizza, dal pagamento di tutte le somme eventualmente
dovute. La S.A.I. s.p.a., costituitasi, contestava che
il rischio per l’attività di curatore fosse incluso
nella copertura assicurativa.

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signor Gaetano Di Capua ed al Banco di Napoli, per

In corso di causa, interveniva transazione tra il
fallimento Casanova ed il Banco di Napoli, sl che
quest’ultimo, avendo corrisposto al primo l’importo
concordato per capitale ed interessi, subentrava nel

garanzia e regresso verso il Belmonte.
Il Tribunale di Napoli, con sentenza del 26 marzo 2004,
dichiarava cessata la materia del contendere tra il
fallimento ed i convenuti; accoglieva parzialmente,
nella misura del 30%, l’azione di regresso del Banco
Napoli nei confronti del Belmonte e condannava la S.A.I.
a manlevare il suo assicurato dal pagamento di parte di
detta somma, oltre interessi sino al soddisfo.
La sentenza veniva gravata da Fondiaria-S,A.I. s.p.a.
nonché, con appello incidentale, sia da San Paolo IMI
s.p.a. (che aveva incorporato il Banco Napoli) sia dal
Belmonte. Quest’ultimo si doleva dell’accoglimento della
domanda di regresso nei suoi confronti, deducendo che
essa era stata fatta oggetto di rinuncia implicita da
parte del Banco di Napoli, e comunque era infondata per
difetto del nesso di causalità tra la condotta di esso
curatore e la sottrazione delle somme; in subordine
deduceva l’eccessività della percentuale del 30% di
corresponsabilità attribuitagli dal tribunale. Viceversa

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credito del medesimo facendo salve le proprie domande di

San Paolo IMI chiedeva la declaratoria di responsabilità
esclusiva, o comunque prevalente, a carico del Belmonte.
Con sentenza depositata il 6 luglio 2007 la Corte di
Napoli accoglieva parzialmente (limitatamente al

Fondiaria-S.A.I. s.p.a. e rigettava l’appello
incidentale del Belmonte. Con riguardo a quest’ultimo,
osservava in sintesi: a)che la domanda di regresso nei
confronti di Belmonte non era stata modificata, né
tantomeno rinunciata, dal Banco Napoli nel corso del
giudizio, essendo solo stato precisato l’importo
richiesto in misura pari alla somma versata dal Banco al
fallimento; b)che rettamente il primo giudice aveva
considerato la mancata custodia personale del libretto
di deposito da parte del Belmonte come una delle
condizioni necessarie perché l’evento dannoso si
realizzasse, e ritenuto quindi la responsabilità del
medesimo concorrente con quella del Banco Napoli; c)che
del pari condivisibile era la statuita graduazione,
nell’ambito della ripartizione interna (art.2055
cod.civ.), delle rispettive responsabilità, con
l’attribuzione al Banco di Napoli del maggior peso,
tenendo anche conto dell’illecito penale commesso dal
dipendente addetto al servizio, del quale la banca deve
rispondere civilmente a norma dell’art.2049 cod.civ.
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superamento del massimale di polizza) l’appello di

Contro la sentenza d’appello, notificata il 26.9.2007,
l’avv.Belmonte, con atto notificato il 24.11.2007, ha
proposto ricorso per cassazione per due motivi, cui
resiste con controricorso Intesa San Paolo s.p.a.

Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa
ex art.378 cod.proc.civ.
Gli intimati Fondiaria-S.A.I. e San Paolo IMI s.p.a. non
hanno svolto difese.

Motivi della decisione
1. Con entrambi i motivi di ricorso il Belmonte censura
le statuizioni della sentenza d’appello concernenti la
sussistenza di nesso di causalità tra la condotta di lui
e la sottrazione delle somme dal deposito intrattenuto
dalla procedura presso il Banco Napoli: con il primo
motivo denuncia la violazione e falsa applicazione di
norme di diritto (artt.1992, 2002, 2043 e 2056 cod.civ.,
34 1.fall., 40 e 41 cod.pen.), con il secondo
l’insufficienza e contradditorietà della motivazione.
Evidenziato che si trattava di libretto di deposito
nominativo, sostiene il ricorrente che il mero possesso
di tale documento da parte del Di Capua non avrebbe
consentito l’effettuazione di prelievi senza la
omissione delle dovute verifiche da parte dei dipendenti

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(succeduta per incorporazione a San Paolo IMI s.p.a.).

del Banco di Napoli; sì che, anche a voler ammettere che
egli sia incorso in una violazione dei doveri di
ufficio, l’illegittimo comportamento della banca e dei
suoi dipendenti, sostanziatosi nella violazione

adottate dal Presidente del Tribunale fallimentare,
avrebbe determinato l’interruzione del nesso di
causalità tra la sua condotta negligente e l’evento
dannoso, configurandosi il predetto comportamento come
un fatto sopravvenuto anomalo ed eccezionale, di per sé
idoneo a determinarlo.
2. Tali doglianze non meritano accoglimento.

La Corte, rilevato innanzitutto (senza ricevere sul
punto censure specifiche) che il curatore Belmonte -non
provvedendo a custodire personalmente il libretto di
risparmio intestato all’ufficio fallimentare, e
omettendo ogni controllo successivo sulle operazioni
bancarie nonché ogni informativa periodica e rendiconto
al giudice delegato- aveva violato il dovere di
diligenza impostogli dall’art.38 1.fall. nonché le
prescrizioni di cui agli artt.32, 33 ultimo coma e 34
1.fall., ha ritenuto applicabile nella specie il
principio di equivalenza delle cause per il quale, nel
caso di pluralità di illeciti imputabili a soggetti

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dell’art. 34 della legge fall. e delle disposizioni

diversi, a tutti deve riconoscersi efficacìa di causa
dell’evento, se da ciascuno di essi sia derivata una
situazione in mancanza della quale il detto evento non
avrebbe potuto verificarsi, e dunque salva la

carattere eccezionale, tale cioè da poter essere
considerata l’unica a determinare il fatto
pregiudizievole. Ed ha quindi ritenuto che, se è
innegabile la maggiore gravità della responsabilità
della banca per la omissione (dolosa) da parte dei suoi
dipendenti delle corrette verifiche in ordine alla
legittimazione del presentatore (anche alla luce del
disposto dell’art. 34 coma 2 1.fall., che subordina
l’effettuazione del prelievo all’emissione di un
o

apposito mandato da parte del giudice delegato), deve
nel contempo considerarsi come, senza l’esibizione da
parte del presentatore Di Capua del libretto -anch’essa
indispensabile per l’esecuzione di ogni operazione sul
conto di deposito-, nessun uso improprio sarebbe stato
possibile da parte dei dipendenti della banca o di
terzi.
Così statuendo, la Corte di merito si è conformata
all’orientamento ormai consolidato di questa Corte di
legittimità che si è pronunciata più volte sulle
questioni poste in ricorso proprio in relazione a
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dimostrazione della sopravvenienza di una causa di

vicende analoghe verificatesi nello stesso contesto
storico ai danni di numerose procedure fallimentari
pendenti dinanzi al Tribunale di Napoli (cfr. tra
numerose pronunce: Cass.n.3706/2014; n.5300/2013;

quale non vi è ragione per discostarsi del caso in
esame, non offrendo l’esame del ricorso eleffienti idonei
a tal fine. Né d’altra parte può ritenersi apprezzabile
la critica alla motivazione della sentenza impugnata,
che non appare priva di logica o di coerenza nel negare
alla condotta dei dipendenti della banca il valore di un
fatto sopravvenuto anomalo ed eccezionale, di per sé
idoneo a determinare l’evento dannoso, non apparendo in
effetti argomento sufficiente a tal fine -stante il
richiamato principio della equivalenza delle causequello secondo cui, senza quella condotta (peraltro
oggettivamente non imprevedibile), l’evento non si
sarebbe realizzato.
3. Il rigetto del ricorso si impone dunque, con la
conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle
spese, che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al
rimborso in favore della controricorrente delle spese di

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n.710/2011; n.3792/2008; n.15668/2007). Orientamento dal

questo giudizio di cassazione,

10.200,00 (di cui E 200 per esborsi) oltre accessori di
legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della
sezione prima civile della Corte Suprema di Cassazione,
il 3 aprile 2014

in complessivi E

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