Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17712 del 29/08/2011

Cassazione civile sez. II, 29/08/2011, (ud. 16/06/2011, dep. 29/08/2011), n.17712

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 32255/2005 proposto da:

B.M. IN PROPRIO E QUALE LEGALE RAPPRESENTANTE DE LA

VIGILE SAN MARCO SPA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEL

VIMINALE 43, presso lo studio dell’avvocato LORENZONI Fabio, che li

rappresenta e difende unitamente all’avvocato TREVISANATO SANDRO;

– ricorrenti –

contro

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO di TREVISO, IN PERSONA DEL PREFETTO

P.T., rappresentato e difeso ex lege dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, che lo rappresenta

e difende;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza del GIUDICE DI PACE di ROVIGO; NUMERO R.G. 598/05

CRON. 2974/05 emesse il 20/10/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/06/2011 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI;

udito l’Avvocato Lorenzoni Fabio difensore del ricorrente che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso e e la cassazione con rinvio.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Vigile San Marco spa nonchè B.M. in proprio e quale rappresentante della stessa propongono ricorso per cassazione contro la Prefettura di Rovigo, che resiste con controricorso, avverso l’ordinanza del GP di Rovigo del 20.10.2005 che, sul presupposto della regolare e rituale notifica a cura della cancelleria alla parte opponente, rilevato che l’ufficio non era stato informato di un legittimo impedimento e considerato che non risultava la evidente illegittimità del provvedimento impugnato, ha convalidato l’o.i.

144/05 del Prefetto di Rovigo I ricorrenti denunziano violazione della L. n. 689 del 1981, artt. 22 e 23, art. 137 c.p.c., e segg., art. 170 c.p.c., perchè il decreto di fissazione di udienza non era stato loro notificato nonostante nel ricorso introduttivo risultasse l’elezione di domicilio in Rovigo piazza Merlin 21, mentre nella procura a margine si indicava in Venezia Mestre via Milanese 3, il che, tuttavia, non consentiva la notifica in cancelleria.

Il contro ricorrente replica che, in mancanza della elezione di domicilio, questo si intende eletto in Cancelleria.

Ciò premesso, osserva la Corte che la circostanza pacifica ed incontestata, confermata dal consentito esame degli atti che, dal ricorso risultava l’elezione di domicilio in Rovigo piazza Merlin 21, sia pure diverso rispetto a quello in procura Venezia Mestre via Milanese 3, comportava che nel primo sito andava notificato l’avviso di udienza, essendo consentito l’avviso in cancelleria solo in mancanza della elezione di domicilio, circostanza che il controricorrente afferma, senza tuttavia negare quanto indicato in ricorso. Ne deriva la cassazione dell’ordinanza impugnata ed il rinvio al GP di Rovigo.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia per un nuovo esame e per le spese al GP di Rovigo, in persona di altro Magistrato.

Così deciso in Roma, il 16 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 agosto 2011

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