Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17712 del 25/08/2020

Cassazione civile sez. VI, 25/08/2020, (ud. 16/07/2020, dep. 25/08/2020), n.17712

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso iscritto al n. 18355/2019 R.G. proposto da

74CENTO SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, da

considerarsi, in difetto di elezione di domicilio in ROMA, per legge

domiciliata ivi, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato MICHELE IMPERIO;

– ricorrente –

contro

S.J.S. REAL ESTATE SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 108/2019 della CORTE D’APPELLO di LECCE –

SEZIONE DISTACCATA di TARANTO, depositata il 18/02/2019;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata

del 16/07/2020 dal Presidente relatore Dott. Franco DE STEFANO.

 

Fatto

CONSIDERATO

che:

la 74Cento srl ricorre, con atto articolato su quattro motivi e notificato a mezzo p.e.c. il 28/05/2019, per la cassazione della

sentenza n. 108 del 18/02/2019 della Corte di appello di Lecce -sez. dist. di Taranto, che la ricorrente indica essere stata notificata a mezzo p.e.c. il 29/03/2019, che ha rigettato il suo appello avverso la reiezione, ad opera del tribunale di quel capoluogo, della sua opposizione al precetto di rilascio, al relativo preavviso ed ai conseguenti atti della procedura esecutiva relativa ad immobile adibito a ristorante, da essa ricorrente già condotto in locazione;

l’intimata non espleta attività difensiva in questa sede;

è formulata proposta di definizione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 1, come modificato dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, comma 1, lett. e), conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197;

la ricorrente deposita memoria ai sensi del medesimo art. 380-bis, comma 2, ultima parte;

è preliminare e potenzialmente dirimente la questione della emendabilità o revocabilità della dichiarazione liberamente resa dal ricorrente nel ricorso circa l’avvenuta notifica della sentenza resa oggetto del gravame davanti a questa Corte (dichiarazione che attiva ex se l’onere del ricorrente di depositare la copia notificata della sentenza, tranne il solo caso – che qui non ricorre – del mancato decorso del termine breve dalla data di pubblicazione, ai sensi di Cass. 17066/13), non seguita dal deposito della copia notificata di quella (che – come conferma pure Cass. 12/02/2020, n. 3466 – comporta l’improcedibilità), ma dalla mera dichiarazione, per di più formulata con una memoria non offerta al contraddittorio delle controparti (sia pure queste essendo – legittimamente restate intimate) di erroneità di quella menzione, pure liberamente apposta al ricorso, di avvenuta notifica;

tale problematica – e quella connessa dell’emendabilità o meno del ricorso anche ai fini della sua ammissibilità su questo specifico punto – attiene a questioni di natura esclusivamente processuale, che a loro volta implicano l’enunciazione di principi di diritto di portata generale su profili di stretta competenza della sesta sezione;

poichè si tratta di questioni di interesse di tutte le sottosezioni, stima il Collegio opportuno disporre la rimessione degli atti al Presidente Titolare di questa sesta sezione per l’eventuale assegnazione al Collegio previsto dal punto 46.2 delle tabelle 2017/2019 della Corte di Cassazione, cioè a quello composto dal Presidente titolare e dai coordinatori delle sottosezioni.

P.Q.M.

dispone rinvio a nuovo ruolo e rimette gli atti al Presidente Titolare della Sesta Sezione civile per quanto indicato in motivazione.

Così deciso in Roma, il 16 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 agosto 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA