Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17712 del 18/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 18/07/2017, (ud. 06/06/2017, dep.18/07/2017),  n. 17712

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – rel. Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7769-2016 proposto da:

EQUITALLA SUD S.P.A. – C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante, elettivamente domiciliata in LECCE, PIAZZA MAZZINI

n. 56, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI GRECO, che la

rappresentata e difende;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE – C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante, in proprio e quale

procuratore speciale della SOCIETA’ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI

I.N.P.S. (S.C.C.I.) S.p.a. – C.F. (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede

dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso

unitamente e disgiuntamente dagli avvocati GIUSEPPE MATANO, ANTONINO

SGROI, LELIO MARITATO, CARLA D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE ed ESTER

ADA VITA SCIPLINO;

– controricorrente –

nonchè contro

R.E., elettivamente domiciliato in LECCE, VIA BRACCIO MARTELLO,

n. 6, presso lo studio dell’avvocato LUCA BRUNI, che lo rappresenta

e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2499/2015 della CORTE D’APPELLO di LECCE

depositata il 21.12.2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

Partecipata del 06.06.2017 dal Presidente Dott. CURZIO PIETRO.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. Il sig. R. ha proposto opposizione contro due intimazioni di pagamento, notificate in data 23.07.2012, aventi ad oggetto due cartelle esattoriali, la n. (OMISSIS) e la n. (OMISSIS) per contributi previdenziali dovuti all’INPS.

2. Il Tribunale di Lecce ha accolto parzialmente l’opposizione e ha dichiarato prescritto il credito di cui alla cartella esattoriale n. (OMISSIS), per decorrenza del termine quinquennale di prescrizione tra il 23.04.2002, data di notifica di detta cartella, e il 14.11.2017, giorno in cui Equitalia Sud S.p.a. è intervenuta nella procedura esecutiva n. 856/96 interrompendo la prescrizione.

3. l’Equitalia Sud S.p.a. ha impugnato la sentenza di primo grado dinanzi alla Corte Appello di Lecce, con l’adesione di INPS e SCCI, sostenendo la tesi che il termine di prescrizione non è di cinque ma è di dieci anni, ai sensi dell’art. 2953 c.c..

La parte privata ha chiesto il rigetto dell’impugnazione.

Il Collegio ha respinto l’appello, confermando il termine quinquennale applicato dal Tribunale.

4. Equitalia Sud S.p.a. ha proposto ricorso per Cassazione, sostenuto anche dall’ INPS con controricorso.

Il sig. R. ha depositato controricorso.

5. Il Collegio ha autorizzato la redazione della motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

1. Il ricorso, basato su di un unico motivo, è manifestamente infondato, alla luce del principio di diritto affermato dalle Sezioni unite con la sentenza n. 23397 del 17 novembre 2016.

Con tale decisione, si è affermato: “La scadenza del termine – pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, pur determinando la decadenza della possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l’effetto, sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo la L. n. 335 del 1995m art, 3, commi 9 e 10) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell’art. 2953 c.c..Tale ultima disposizione infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga in titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell’attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l’avviso di addebito dell’I.N.P.S., che, dall’1 gennaio 2011 ha sostituito cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto Istituto (D.L. N. 78 del 2010, art. 30, conv. con modif. dalla L. n. 122 del 2010).

2. Dovendosi dare seguito a tale condivisibile orientamento, che ha riallineato le disarmonie della giurisprudenza (si vedano le sentenze 4338/2014; 11749/2015 e 5060/2016, di segno opposto rispetto alla citata sentenza delle SSUU 23397/2016), la soluzione adottata dalla Corte d’Appello di Lecce risulta corretta e conforme a diritto.

3. Il preesistente contrasto di orientamenti giurisprudenziali giustifica la compensazione delle spese del giudizio, in considerazione dell’atto che il ricorso è stato depositato prima della decisione delle Sezioni unite.

4. Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

 

Rigetta il ricorso e compensa le spese.

Ai sensi del D.Lgs. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione Semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 6 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 18 luglio 2017

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