Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17712 del 07/09/2016


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Cassazione civile sez. lav., 07/09/2016, (ud. 05/05/2016, dep. 07/09/2016), n.17712

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. VENUTI Pietro – Consigliere –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – rel. Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10312-2015 proposto da:

NUOVA PORDENONESE BEVANDE S.R.L., c.f. (OMISSIS), in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA ORESTANO FRANCESCO 21, presso lo studio dell’avvocato

STEFANO PONTESILLI, rappresentata o difesa dall’avvocato LUCIANO

FALOMO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

P.D., C.f. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

AVEZZANA 3, presso lo studio dell’avvocato RAFFAELLA TURINI,

rappresentato e difeso dall’avvocato LUCA COLOMBARO, giusta delega

in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 106/2015 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

depositata il 18/03/2015 R.C.N. 253/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/05/2016 dal Consigliere Dott. PAOLO NEGRI DELLA TORRE;

udito l’Avvocato PONTESILLI STEFANO;

udito l’Avvocato MANZI FEDERICA per delega Avvocato COLOMBARO LUCA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE Giovvanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 106/2015, depositata il 19 marzo 2015, la Corte di appello di Trieste dichiarava inammissibile il reclamo proposto dalla Nuova Pordenonese Bevande S.r.l. nei confronti della sentenza del Tribunale di Pordenone n. 133/014 che ne aveva respinto l’opposizione avverso l’ordinanza dello stesso Tribunale, con la quale era stata dichiarata la nullità e l’inefficacia del licenziamento intimato a P.D., in quanto connotato da natura ritorsiva e motivo Illecito determinante, con le pronunce conseguenti.

La Corte di appello, richiamata la nuova formulazione dell’art. 434 c.p.c., rilevava che, ponendosi a confronto le motivazioni della sentenza reclamata con le ragioni poste a sostegno dell’impugnazione, emergeva con tutta evidenza come quest’ultima non fosse stata redatta in modo conforme a tale disposizione e ciò con particolare riguardo a quella parte della motivazione in cui il Tribunale, valorizzando le risultanze istruttorie, aveva accertato il carattere ritorsivo del licenziamento, motivazione che non era stata affatto contestata dalla società.

Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza la Nuova Pordenonese Bevande S.r.l., affidandosi a quattro motivi; il lavoratore ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, deducendo violazione e/o falsa applicazione degli artt. 342 e 434 c.p.c. e dell’art. 111 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, la ricorrente censura la sentenza impugnata per avere la Corte, nel ritenere il gravame inammissibile, omesso di verificare se il reclamo contenesse comunque le indicazioni necessarie e sufficienti al fine di superare il vaglio di specificità stabilito dall’art. 434 c.p.c. e, in particolare, per avere, in tale prospettiva, trascurato di considerare che con l’impugnazione era stato apertamente contestato il mancato riconoscimento, da parte del primo giudice, della precedenza e prevalenza del licenziamento determinato da ragioni economiche rispetto a quello ritorsivo: ciò che aveva posto il giudice di secondo grado nella condizione di comprendere immediatamente e con chiarezza quale fosse la (diversa) decisione che la parte reclamante intendeva ottenere.

Con il secondo motivo, deducendo violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, la società ricorrente censura la sentenza per non essersi la Corte pronunciata sulla questione attinente la prevalenza del motivo economico del licenziamento rispetto al suo carattere ritorsivo, ritenendo assorbente la declaratoria di inammissibilità del reclamo per carenza di specificità dei motivi.

Con il terzo motivo, deducendo il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, la ricorrente si duole che la Corte, pur rilevando che l’impugnazione era fondata sul dirimente aspetto della motivazione economica del licenziamento, abbia concluso statuendo l’inammissibilità dell’appello, anzichè dare corso all’indagine sui fatti a sostegno di tale motivazione.

Con il quarto motivo, deducendo violazione e/o falsa applicazione della L. n. 604 del 1966, art. 3 e degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, la ricorrente si duole che la Corte abbia trascurato di collegare i fatti afferenti il rapporto personale alla prevalente natura economica del licenziamento e di avere erroneamente valutato i dati economici indicati dal materiale di prova, testimoniale e documentale, acquisito al giudizio.

I motivi così proposti possono essere esaminati congiuntamente, in quanto dipendenti dalla risoluzione di identica questione o tali da Implicare l’esame di questioni connesse. Il ricorso deve essere respinto.

Si osserva preliminarmente che la fattispecie ricade nell’ambito di applicabilità dell’art. 434 c.p.c. così come riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. c-bis), convertito dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, essendo stato il giudizio di appello introdotto con ricorso depositato il 15/10/2014 e, pertanto, in data posteriore al trentesimo giorno successivo a quello (12 settembre 2012) di entrata in vigore della L. n. 134.

La Corte di appello ha rilevato, a fondamento della ritenuta inammissibilità del gravame, come, confrontando le motivazioni della sentenza di primo grado con le contestazioni sollevate con il reclamo, emergesse “con tutta evidenza” che quest’ultimo non era stato “redatto in modo conforme alla disposizione del novellato art. 434 c.p.c., e ciò con particolare riferimento a quella parte della motivazione in cui il Tribunale, valorizzando le risultanze istruttorie, ha accertato la ritorsività dell’impugnato licenziamento, con argomentazioni che non sono state minimamente confutate dalla reclamante” (cfr. sentenza, pp. 12-13).

In particolare, la Corte ha rilevato che la reclamante “dopo aver illustrato la precedente organizzazione aziendale, il ruolo ricoperto dal P. e la ritenuta antieconomicità (alla luce della contrazione del fatturato) del mantenimento dello stesso in organico, ed avere ribadito che il riassetto organizzativo attuato per la più economica gestione dell’impresa era insindacabile da parte del giudice e rimesso alla sola valutazione del datore di lavoro, con riferimento al punto centrale della controversia – costituito dalla natura ritorsiva del licenziamento – si è limitata a citare alcune massime giurisprudenziali, senza in alcun modo rapportarle al caso di specie ed alla motivazione resa sul punto dal Tribunale, in particolare ignorando le deposizioni testimoniali dal Tribunale richiamate” (pp. 13-14).

Su tali premesse la sentenza impugnata si sottrae alle critiche che le vengono rivolte.

L’art. 434 c.p.c. (come l’omologo art. 342 c.p.c.), nella formulazione introdotta nel 2012, ha sostituito al requisito della esposizione dei “motivi specifici dell’impugnazione” il diverso requisito della motivazione dell’appello, specificando che essa “deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l’indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado; 2) l’indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.

Tali modifiche si inscrivono nella direzione di senso complessivo della norma previgente, quale risultante dalla elaborazione giurisprudenziale formatasi sui “motivi specifici” della impugnazione, di cui anzi manifestamente accentuano la capacità di “selezione” e, in definitiva, di determinazione di potenziali esiti deflattivi.

Peraltro, esse presentano, con non minore evidenza, tratti di novità e di differenziazione rispetto alla disciplina previgente, che si rivelano sia sul piano della tecnica redazionale, sia sul piano della cornice sistematica in cui le modifiche devono essere inquadrate. Sotto il primo profilo, non appare privo di rilievo il ricorso al termine “motivazione”, che è tipicamente proprio del provvedimento giudiziale, in luogo dl “esposizione” ovvero di “argomentazione”, a voler segnalare una discontinuità, che non dovrebbe essere colta, nelle intenzioni del legislatore, soltanto sul piano lessicale ma anche concettuale, con l’impianto normativo anteriore e con il corredo confutatorio dello scritto difensivo.

E, tuttavia, sono soprattutto rilevanti i requisiti di contenuto che la “motivazione” deve offrire, per sottrarsi alla sanzione di inammissibilità, enucleabili, al di sotto di una non felicissima veste normativa, in tre punti essenziali:

1. delimitazione dell’oggetto del giudizio di secondo grado (“indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare”: n. 1), la quale si propone chiaramente lo scopo di consentire l’immediata verifica della formazione del giudicato in relazione a quelle parti della sentenza che non hanno costituito oggetto di gravame;

2. proposizione di una nuova e diversa ricostruzione del fatto rispetto a quella compiuta dal giudice di primo grado (n. 1), a sua volta scindibile in due momenti logicamente distinti: una (normativamente inespressa) pars destruens della pronuncia oggetto di gravame, volta a demolire la falsa rappresentazione della realtà sulla quale essa è stata eretta; una pars construens, volta ad offrire un progetto alternativo dl risoluzione della controversia, attraverso una diversa lettura del materiale di prova acquisito o acquisibile al giudizio, nei limiti consentiti in grado di appello, e previa indicazione della sua effettiva rilevanza ai fini del decidere;

3. l’indicazione delle norme di diritto violate o falsamente applicate (e, come evidente, della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata: n. 2), autonomamente proponibile dall’appellante in presenza di una condivisa ricostruzione del fatto da parte del giudice di primo grado o anche, ove l’operazione demolitorio/ricostruttiva ne abbia implicato la necessità, suscettibile di aggiungersi ad essa.

In definitiva, la riforma introdotta nel 2012 pone a carico dell’appellante un ben preciso e articolato onere processuale, compendiabile nella necessità che l’atto di gravame offra una ragionata e diversa soluzione della controversia rispetto a quella adottata dal primo giudice e con il fine di ridurre, mediante la previsione di requisiti (più) stringenti, gli spazi di incertezza concretamente suscettibili di aprirsi nell’applicazione di una nozione – quella di “specificità” dei motivi – segnata per sua natura dall’attitudine alla variabilità e alla flessibilità.

La peculiarità della nuova disciplina, pur nella continuità di prospettive con la previgente, emerge, come già osservato, non soltanto sul piano di una diversa tecnica redazionale ma anche sul plano del collegamento sistematico con l’intero apparato di meccanismi “filtranti” in cui essa si inserisce.

E’ infatti chiaro che la ragione di inammissibilità, di cui all’art. 348 bis c.p.c., richiamato per il rito del lavoro dall’art. 436 bis c.p.c., pur concepibile anche in un sistema fondato sulla esposizione di “motivi specifici”, trova una sua specifica fisionomia nel rapporto dialettico con un atto di gravame volto alla proposta di una nuova soluzione e che, proprio per tale sua finalità, più direttamente e naturalmente si sottopone ad una griglia selettiva imperniata sul criterio della ragionevole probabilità di accoglimento.

Se tale è il contenuto della disciplina ratione temporis applicabile, non pare dubbio che la Corte territoriale ne abbia fatto, con la sentenza in esame, esatta applicazione.

La società ricorrente non ha invero ottemperato ai requisiti stabiliti dall’art. 434 c.p.c., comma 1 e, in particolare, pur posta di fronte ad una ricostruzione fattuale che leggeva nella vicenda un licenziamento di natura ritorsiva, sulla base degli elementi desunti dalle deposizioni testimoniali, non ha provveduto a quell’opera di critica demolitoria che, dimostrando l’infondatezza di tale chiave interpretativa, sola avrebbe consentito di ricondurre la fattispecie alla diversa ipotesi di un recesso esclusivamente dettato da ragioni organizzative ed economiche.

Si tratta di passaggio ineludibile, nella novellata disciplina dell’art. 434 c.p.c., quanto pacificamente trascurato dalla società ricorrente, la quale – come ricordato nella sentenza In esame – si è limitata a citare alcune massime giurisprudenziali “senza in alcun modo rapportarle al caso di specie ed alla motivazione resa sul punto dal Tribunale, in particolare ignorando le deposizioni testimoniali dal Tribunale richiamate”. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

PQM

la Corte respinge il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 100,00 per esborsi e in Euro 4.000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a noma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 agosto 2016

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