Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17712 del 02/07/2019

Cassazione civile sez. II, 02/07/2019, (ud. 05/12/2018, dep. 02/07/2019), n.17712

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5919/2015 proposto da:

C.R., C.M.A., C.D.,

rappresentati e difesi dall’avvocato ETTORE MARIA ANTONIO LO RE;

– ricorrenti –

contro

CA.MA.CR., rappresentata e difesa dagli avvocato

ALESSANDRO DUCA;

– controricorrente –

e contro

AZIENDA NAZ. AUT. DELLE STRADE;

– intimata –

CI.MA., S.A., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA VAL DI LANZO 79, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE IACONO

QUARANTINO, che li rappresenta e difende;

– ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 1252/2014 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 24/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

05/12/2018 dal Consigliere Dott. ROSSANA GIANNACCARI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione, notificato il 29.7.1983, S.A. e Ci.Ma. convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Termini Imerese L.M. e C.A., chiedendo dichiararsi l’inesistenza sul loro fondo di servitù di passaggio a favore del fondo della L..

I convenuti si costituivano e chiedevano accertarsi l’usucapione del diritto di servitù.

All’esito dei giudizi di merito, la Corte di cassazione dichiarava la nullità delle sentenze di primo e secondo grado per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti dei proprietari dei fondi attraversati dalla strada oggetto della domanda riconvenzionale di usucapione della servitù di passaggio dai medesimi proposta.

Il giudizio di primo grado, in sede di riassunzione, veniva definito con sentenza che riconosceva l’acquisto per usucapione della servitù di passaggio.

La Corte d’appello di Palermo, con sentenza del 24.7.2014, in riforma della decisione di primo grado, dichiarava l’estinzione del giudizio per omessa integrazione del contraddittorio da parte di C.D., R. e M.A., nel termine assegnato dal tribunale, nei confronti di Ca.Ma.Cr., una delle proprietarie dei fondi attraversati dalla strada oggetto della domanda riconvenzionale di usucapione della servitù di passaggio.

Rilevava la corte territoriale che i C., cui era stato ordinato di integrare il contraddittorio entro il 15.5.2007, avevano effettuato la notifica alla Ca. presso un indirizzo sconosciuto e, solo dopo la scadenza termine, notificavano l’atto presso il nuovo indirizzo il 30.5.2007.

Secondo la corte territoriale, i notificanti avevano omesso di effettuare gli accertamenti anagrafici per accertare il luogo esatto di residenza, sicchè la notifica non si era perfezionata per causa imputabile al notificante.

Per la cassazione hanno proposto ricorso C.D., R. e M.A. sulla base di tre motivi.

Ha resistito con controricorso Ca.Ma.Cr..

S.A. e Ci.Ma. hanno resistito al ricorso ed hanno proposto ricorso incidentale.

Il Pubblico Ministero, nella persona del Dott. Sergio Del Core, ha chiesto l’accoglimento del secondo motivo di ricorso, il rigetto del primo e l’assorbimento degli altri motivi e del ricorso incidentale; in subordine, ha chiesto la rimessione della causa alla pubblica udienza per l’assegnazione alle Sezioni Unite, in considerazione del contrasto giurisprudenziale in tema di mancato rispetto del termine per l’integrazione del contraddittorio.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e falsa applicazione degli artt. 102,152,153 e 307 c.p.c., per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto che la Ca. fosse litisconsorte necessaria, quale proprietaria di una porzione del fondo oggetto della domanda di usucapione della servitù, nonostante fosse possibile l’esercizio di un’autonoma azione nei confronti dei comproprietari della strada. Dall’insussistenza del litisconsorzio e dell’inscindibilità della causa, deriverebbe che il termine per l’integrazione del contraddittorio non era perentorio.

Nell’ambito dello stesso motivo, i ricorrenti lamentano la concessione, da parte della corte territoriale, di un termine inferiore ad un mese, in violazione dell’art. 307 c.p.c., comma 3.

Il motivo è infondato.

E’ infondato quanto alla qualifica di litisconsorte necessario della Ca., essendo la medesima proprietaria del fondo attraversato dalla strada, oggetto della domanda riconvenzionale di usucapione della servitù di passaggio, nei cui confronti doveva essere integrato il contraddittorio, secondo la decisione della Corte di Cassazione.

Ne consegue che, il tribunale, quale giudice di rinvio, aveva l’obbligo di uniformarsi alla decisione del giudice di legittimità di integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i proprietari dei fondi attraversati dalla stradella, nè la qualifica di proprietaria del fondo era stata oggetto di contestazione nel corso del giudizio di primo grado.

Con il secondo motivo di ricorso, si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e falsa applicazione degli artt. 138,139 e 307 c.p.c., per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto che il processo notificatorio fosse stato tardivamente avviato, mentre sarebbe stato attivato in data 8.5.2007, prima della scadenza del termine del 15.5.2007, fissato dal giudice per l’integrazione del contraddittorio. Contesta, inoltre, che la notifica fosse stata effettuata in un indirizzo, (OMISSIS), privo di collegamento con la Ca., nonostante esso risultasse dalle ricerche anagrafiche. In ogni caso, i ricorrenti avevano proseguito il procedimento notificatorio, effettuando le nuove ricerche anagrafiche e, in data 17.5.2007, avevano chiesto ed ottenuto la rimessione in termini al Tribunale, effettuando la notifica presso il nuovo indirizzo entro il nuovo termine assegnato dal Tribunale.

Il motivo è fondato.

La corte territoriale ha erroneamente posto sullo stesso piano l’ipotesi in cui la parte non adempia all’ordine di integrazione del contraddittorio dall’ipotesi in cui l’attività notificatoria si sia svolta ma la notifica non si sia validamente perfezionata, perchè effettuata presso un indirizzo inesatto.

In tale ipotesi, il giudice è tenuto a concedere un nuovo termine per la rinnovazione della notifica ai sensi dell’art. 291 c.p.c., in considerazione del fatto che un’attività notificatoria, sebbene invalida, è stata comunque compiuta nel termine originariamente fissato (Cass. Civ. Sez. I 19.4.2016 n. 7732).

Ha precisato questa Corte che, qualora risultino violate le norme che disciplinano il procedimento di notificazione, la nullità è sanabile attraverso la rinnovazione dell’atto ex art. 291 c.p.c., con fissazione di un termine perentorio per la notificazione, purchè la notificazione precedente sia risultata nulla e non inesistente, con la conseguenza che, una volta che la notifica sia stata tempestivamente effettuata, l’appellò non può essere dichiarato inammissibile (Cass. Civ. Sez. Unite 15.11.1997 n. 1018, Cass. Sez. Unite 1.2.2006 n. 2197, Cass. Civ. Sez. H 23.12.2011 n. 28640).

I principi relativi alla nullità della notifica vanno coordinati con il principio in tema di riattivazione del procedimento notificatorio, stabilito dalla nota sentenza a Sezioni Unite del 24/07/2009 n. 17352, in materia di notificazione degli atti processuali.

E’ stato affermato che esiste nel nostro sistema un onere di attivazione.

Il notificante, qualora la notificazione dell’atto non si concluda positivamente per circostanze non imputabili al richiedente, deve richiedere all’ufficiale giudiziario la ripresa del procedimento notificatorio e, ai fini del rispetto del termine, la conseguente notificazione avrà effetto dalla data iniziale di attivazione del procedimento.

Nell’ampia motivazione della sentenza 17352/2009, le Sezioni Unite hanno spiegato che, in caso di mancato completamento dell’iter notificatorio, non è nemmeno necessaria la preventiva autorizzazione al giudice, vuoi perchè questa sub-procedura allungherebbe ulteriormente i tempi processuali, vuoi perchè non sarebbe “neanche utile al fine di avere una previa valutazione certa circa la sussistenza delle condizioni per la ripresa del procedimento di notificazione, in quanto si tratterebbe solo di una valutazione preliminare effettuata non in sede decisoria e per di più in assenza del contraddittorio con la controparte interessata” (sez. un., 17352/2009, cit.; il principio è stato ribadito dalle sezioni semplici: Cass., 11 settembre 2013, n. 20830 e Cass., 25 settembre 2015, n. 19060).

Il fatto, poi, che nel corso del procedimento di notificazione insorgano difficoltà, esigenze di ulteriori indagini circa i luoghi in cui il destinatario ha la residenza, il domicilio o la dimora, ecc, è un’evenienza ricorrente e direttamente o indirettamente prevista dalle disposizioni di legge, e lo stesso ufficiale giudiziario può, e dovrebbe, assumere iniziative al riguardo come rilevato dalla giurisprudenza (cfr., per esempio, Cass. n. 12183/2004, 11332/2005, 17453/2006, 2909/2008).

In questo quadro, secondo S.U. 17352/2009, appartiene alla fisiologia del procedimento notificatorio anche lo scambio di utili informazioni tra parte istante e ufficiale giudiziario ed è congruo ritenere la sostanziale unità del procedimento quando, dopo che una prima fase del procedimento non abbia avuto positiva conclusione per l’accertata mancata corrispondenza della situazione di fatto a quella indicata dall’istante, quest’ultimo fornisca ulteriori indicazioni ai fini del perfezionamento della notificazione.

Quanto al termine per la ripresa del procedimento notificatorio, la Corte aveva fatto riferimento ad un “tempo ragionevole”, tenuti presenti i tempi necessari secondo la comune diligenza per venire a conoscenza dell’esito negativo della notificazione e per assumere le informazioni ulteriori conseguentemente necessarie.

Successivamente, le Sezioni Unite (Cassazione civile, sez. un., 15/07/2016, n. 14594) hanno affermato che il notificante, appreso dell’esito negativo della notifica, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria, deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall’art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa.

La corte non ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto enunciati da questa Corte, sanzionando con l’estinzione del giudizio l’omessa integrazione del contraddittorio nel primo termine assegnato dal giudice, il 15.5.2007, nonostante i C. si fossero tempestivamente attivati per notificare l’atto di integrazione alla Ca. all’indirizzo di (OMISSIS).

Infatti, i C., in data 8.5.2007, domandarono il certificato di residenza della Ca. e, sulla base delle risultanze del certificato anagrafico, instarono per la-notifica in (OMISSIS).

Tale indirizzo, contrariamente a quanto sostenuto dalla corte territoriale, non risultava, pertanto, privo di collegamento con la Ca., anche se, dalla relata di notifica, risulta che da tale località la predetta “si era trasferita ad altro indirizzo sconosciuto”.

I C. riattivarono il procedimento notificatorio, richiedendo un nuovo certificato anagrafico, dal quale risultava che la Ca. aveva trasferito la residenza in (OMISSIS), dove la notifica venne regolarmente effettuata entro il nuovo termine del 30 maggio, nel frattempo concesso dal giudice.

Alla luce dei principi costantemente affermati da questa Corte, non solo la notifica, che venne effettuata per il notificante nei termini concessi dal giudice, non fu effettuata con successo per fatto non imputabile ai C. ma, una volta appreso del cambiamento di indirizzo riattivarono il procedimento notificatorio con celerità, e, comunque entro la metà del termine assegnato dal giudice, posto che la notifica si perfezionò il 30.5.2007.

Tale termine garantiva, peraltro, l’osservanza del termine a comparire rispetto all’udienza di rinvio, fissata per il 12.11.2007.

In tale contesto, nonostante non fosse necessaria la rimessione in termini, i C. richiesero l’autorizzazione al Tribunale la concessione di un nuovo termine, entro il quale perfezionarono il procedimento di notifica.

Ne consegue che la corte territoriale ha erroneamente dichiarato l’estinzione del processo, sull’erroneo presupposto che la parte non avesse adempiuto all’ordine di integrazione del contraddittorio, mentre i C. vi avevano provveduto, sia pur errando in relazione al luogo della notifica.

La presente decisione assorbe il secondo profilo del primo motivo, attinente alla violazione dell’art. 307 c.p.c., comma 3, per avere la corte territoriale concesso un termine inferiore ad un mese per l’integrazione del contraddittorio.

Va dichiarato assorbito anche il terzo motivo di ricorso, con cui si censura la violazione e falsa applicazione degli artt. 112e 307 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 e dell’art. 307 c.p.c., per avere la corte territoriale erroneamente dichiarato l’estinzione del giudizio nonostante non fosse stata eccepita dalla Ca..

Va, infine, dichiarato assorbito il ricorso incidentale proposto da S.A. e Ci.Ma., con il quale si denuncia la violazione ed erronea applicazione dell’art. 91 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

La sentenza va, pertanto, cassata in relazione ai motivo accolti e rinviata alla Corte d’Appello di Palermo in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Rigetta il primo motivo per quanto di ragione, accoglie il secondo motivo, dichiara assorbite tutte le altre censure ed il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia innanzi alla Corte d’Appello di Palermo in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Suprema Corte di Corte di Cassazione, il 5 dicembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2019

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